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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25473/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deduce la assenza della qualifica soggettiva in capo alla parte offesa, dipendente del Consorzio di gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha escluso, sulla base dell'esame delle emergenze processuali che [OSCURATO:PERSONA], intervenuto al fine di far desistere i ricorrenti nell'attività di pesca illecitamente posta in essere dai ricorrenti, svolgesse funzioni d'ordine e meramente materiali, visto che la funzione di sensibilizzazione nel controllo della riserva marina con la facoltà di segnalare alla Capitaneria di Porto episodi di violazioni normative del settore implica le funzioni di incaricato di un pubblico servizio ex art. 358 cod. pen. per conto del citato consorzio, ente di diritto pubblico, che gli elementi distintivi della divisa e del logo dell'auto rendevano palesi agli stessi pescatori; osservato che, infatti, il motivo con cui si contesta la sussistenza delle lesioni, anche alla luce della precisa risposta sul punto resa dalla Corte a fronte di una generica doglianza del ricorrente in sede di gravame, è riproduttivo di identica censura con logicità e completezza confutata dai Giudici di merito che ha apprezzato non solo le dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa ma anche quelle di altri testi che hanno assistito alla aggressione dei ricorrenti nei confronti del Peluso; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deduce la assenza della qualifica soggettiva in capo alla parte offesa, dipendente del Consorzio di gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha escluso, sulla base dell'esame delle emergenze processuali che [OSCURATO:PERSONA], intervenuto al fine di far desistere i ricorrenti nell'attività di pesca illecitamente posta in essere dai ricorrenti, svolgesse funzioni d'ordine e meramente materiali, visto che la funzione di sensibilizzazione nel controllo della riserva marina con la facoltà di segnalare alla Capitaneria di Porto episodi di violazioni normative del settore implica le funzioni di incaricato di un pubblico servizio ex art. 358 cod. pen. per conto del citato consorzio, ente di diritto pubblico, che gli elementi distintivi della divisa e del logo dell'auto rendevano palesi agli stessi pescatori; osservato che, infatti, il motivo con cui si contesta la sussistenza delle lesioni, anche alla luce della precisa risposta sul punto resa dalla Corte a fronte di una generica doglianza del ricorrente in sede di gravame, è riproduttivo di identica censura con logicità e completezza confutata dai Giudici di merito che ha apprezzato non solo le dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa ma anche quelle di altri testi che hanno assistito alla aggressione dei ricorrenti nei confronti del Peluso; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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