CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2077/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n.–ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Area legale territoriale di centro, in Roma, viale Europa n. 190, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 1 6647 /2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 21 agosto2019. [OSCURATO:PERSONA]’ – APPELLABILITA’ – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 2077/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 13luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Giudice di Pace di Roma la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro 278,75 (oltre accessori), a titolo di ripetizione dell’imposta di registroassolta su un’ordinanza di assegnazione resa a definizione di una procedura di espropriazione presso terzi promossa in danno della predetta società, quale debitrice esecutata, e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., terzo pignorato. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettò la domanda per difetto di legittimazione passiva della società convenuta, ritenendo che tenuto al rimborso di quanto richiesto fosse il terzo pignorato. 3. Con la decisione in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], siccome diretto avverso una sentenza pronunciata secondo equità (a mente dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.) in difetto di alcuna violazione rilevante ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 5.Con ordinanza n. 9103/2022 del 21 marzo 2022, la Sezione sesta –sottosezione terza di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, per la necessità di «considerare se le norme del procedimento -la cui violazione consente di impugnare le sentenza del Giudice di Pace –siano solo quelle del procedimento di r.g. n. 2077/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cognizione in cui è adottata la decisione di quest’ultimo, e non già le norme di altro procedimento –nella fattispecie, quello di esecuzione – che rilevano, invece, come norme interposte di diritto sostanziale». 6. Fissato per l’udienza pubblica del 13 luglio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivatenei sensi riportati in epigrafe. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 339, terzo comma, 553 e 91 cod. proc. civ.» in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito. Ad avviso del ricorrente, la statuizione del giudice di prime cure – secondo cui era insussistente la legittimazione passiva della società convenuta, in quanto l’ordinanza di assegnazione consentiva al creditore di richiedere il pagamento dell’imposta di registro al terzo pignorato –era inficiata da violazione di norme processuali, in specie degli artt. 91 e 553 del codice di rito, aventi ad oggetto la disciplina della condanna alle spese e dell’ordinanza di assegnazione. E proprio l’inosservanza di siffatte norme sul procedimento aveva costituito motivo di appello il quale, pertanto, rientrando nell’àmbito di applicazione dell’art. 339 cod. proc. civ., era stato erroneamente dichiarato inammissibile. 2. Il secondo motivo lamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del codice di rito. r.g. n. 2077/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assume che la pronuncia del giudice di pace - nella parte in cui affermava la ripetibilità delle spese relative alla registrazione della ordinanza di assegnazione unicamente nell’àmbito del processo esecutivo -era inosservante dell’art. 95 cod. proc. civ., altra norma sul procedimento, e, pertanto, suscettibile di appello. 3. Il ricorso è infondato, in quanto i due motivi, suscettibili di unitaria considerazione per la loro intrinseca connessione, non sono meritevoli di positiva valutazione. 3.1. Ai fini della intellegibilità delle ragioni che suffragano detta conclusione, è doveroso tracciare il corretto perimetro dell’oggetto della valutazione devoluta a questa Corte. È censurata una statuizione di inammissibilità d i un appello interposto avverso una sentenza resa dal Giudice di pace ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. c.p.c., sul rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione rientravano tra i “motivi limitati” di cui all’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., essendo stata dedotta la violazione degli artt. 91, 95 e 553 del codice di rito, aventi, secondo parte ricorrente,natura di «norme sul procedimento». Il punto controverso risiede allora nello stabilire se l’inosservanza delle test menzionate disposizioni, per come ipotizzata dal ricorrente, integri violazione di normesul procedimento. Si spiega. Non assume rilievo, in questa sede, la correttezza o meno, in iure, della decisione di rigetto della doman da emessa dal Giudice di pace (né quindi, la fondatezza o meno dei motivi di gravame proposti circa l’esaurimento degli effetti dell’ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo contro il debitor debitoris, l’impossibilità di azionare in executivisdetta ordinanza in danno del debitore originario e la conseguente necessità di introdurre un nuovo giudizio di cognizione diretto alla formazione di una nuovo titolo esecutivo); ciò che rileva è r.g. n. 2077/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] se la prospettazione di queste doglianze - fondate o meno - sia qualificabile come prospettazione dellaviolazione, da parte del Giudice di pace, di «norme sul procedimento» e, conseguentemente, sussumibile nel novero dei motivi “limitati” di appelloconsentiti dall’art. 339, terzo comma, del codice di rito. 3.2. Per la soluzione della questione, è dirimente osservare che la violazione prospettata dall’appellante (oggi ricorrente) non concerne una norma di disciplina dello svolgimento del processo celebrato innanzi il giudice di pace (e concluso con la sentenza appellata) bensì disposizioni regolanti il – diverso e distinto - procedimento esecutivo (segnatamente, le norme sull’efficacia dell’ordinanza di assegnazione e sul riparto dell’onere delle spese di lite), che ha rappresentato la remota scaturigine causale dell’azione di ripetizione qui discussa. E queste ultime disposizioni (art. 91, 95 e 553 cod. proc. civ.) sono state (in thesi malamente) apprezzate dal giudice di pace non quale canoni di disciplina dell’andamento della controversia innanzi a sé dipanata e delle attività processuali (delle parti o officiose) in essa espletate, ma quali regole sostanziali occorrenti per l’emissione della pronuncia di merito sulla domanda proposta e, più precisamente, onde individuare il soggetto munito di legittimazione passivo rispetto alla pretesa restitutoria fatta valere. Correttamente inquadrate nella descritta prospettiva, tuttavia, le norme in parola, invocate a suffragio dell’appello, non potevano e non possono considerarsi «norme sul procedimento», ai sensi e per gli effetti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.. Avuto riguardo al modo di esplicarsi nel nostro ordinamento del giudizio di equità (che opera in funzione correttiva o integrativa, allo scopo di invenire l’eventuale regola di giudizio non scritta checonsente una soluzione della lite più adeguata alle caratteristiche del caso concreto) ed ai limiti che positivamente connotano tale giudizio, le r.g. n. 2077/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «norme sul procedimento» vanno identificate unicamente nelle regole del processo che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il Giudice di pace (disciplinando le attività delle parti e del giudice all’interno di quel giudizio), con esclusione delle regole di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante (quali norme aventi naturaprocessuale ma svolgenti funzione di regole di diritto sostanziale interposte) ai fini della decisione sul merito, cioè a dire per formulare il giudizio di fondatezza o di infondatezza della domanda. Di queste ultime norme non può predicarsi la sindacabilità con il rimedio impugnatorio dell’appello, ciò importando un inaccettabile vulnus all’intangibilità del giudizio equitativo come giustizia (integrativa o correttiva) del caso singolo, posto che l’osservanza delle norme sostanziali è sindacabile in appello soltanto per contrasto con norme sovraordinate (costituzionali o comunitarie) oppure con i princìpi regolatori della materia. 3.3. Nel caso di specie, le disposizion i dettate dagli artt. 91, 95 e 553 cod. proc. civ., pur avendo natura di norme processual i (relativ e al processo esecutivo), non rientranonel complesso delle norme che, ai sensi degli artt. 311 e seguenti del codice di rito, disciplinano lo svolgimento del processo di cognizionedinanzi al Giudice di pace; né, comunque, una funzione del genere hanno in concreto assolto, neanche in via di mera interposizione, in quanto sono state prese in considerazione dal giudice di pace allo scopo di individuare il soggetto obbligato al rimborso delle somme richiesto dall’attore, cioè a dire, in altre parole, come regole del rapporto sostanziale dedotto in lite: e il loro apprezzamento – corretto o meno che sia, qui non rileva - ha giustificato il rigetto dell’azione di ripetizione delle somme intentata contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per difetto di legittimazione passiva. La (asserita) inosservanzadi siffatte disposizioni non era, dunque, qualificabile come violazione di «norme sul procedimento », ai sensi e r.g. n. 2077/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per gli effetti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., e non poteva essere ammissibilmente dedotta con i motivi di appello. Corretta in iure appare, pertanto, l’impugnata de claratoria di inammissibilità dell’appello resa dal Tribunale di Roma. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del grado seguono la soccombenza. 6. Atteso l’esito del ricor so, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte r icorrente al pagamento in favore d i parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in euro 510 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso