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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15936/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) ihinaoui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/07/2021 del GUP del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio nella parte in cui non è stata disposta la confisca della somma di euro 2962,50 che va effettuata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Perugia applicava agli imputati la pena richiesta dalle parti, ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione ai reati di truffa ex art. 640-bis cod.pen. e omessa comunicazione all'INPS di variazioni di reddito (art. 7, comma 2, D.L. 28 gennaio 2019 n. 4), stabilita in anni uno di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione di legge in ordine alla mancata confisca del profitto del reato quantificato in euro 2962,50. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Al reato di cui all'art. 640-bis cod.pen., in ordine al quale è intervenuta la sentenza impugnata, deve applicarsi l'art. 322-ter cod.pen., in quanto richiamato dall'art. 640-ter cod.pen., che dispone che anche nel caso di sentenza di applicazione della pena, oltre che di condanna, è sempre ordinata la confisca del profitto del reato, anche per equivalente.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21368 del 2019, dep. 2020, Savin, hanno stabilito che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen..

Più di recente, la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640- bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti (Sez. 2, n. 28921 del, 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675).

Ne consegue che la confisca del profitto del reato, nel caso in esame, sia essa diretta o se impossibile per equivalente, essendo obbligatoria, non rientrava nel potere negoziale delle parti e doveva essere disposta con la sentenza impugnata.

Trattandosi di statuizione obbligatoria, analogamente a quanto stabilito da questa Corte in relazione alle pene accessorie (Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 ed altre conformi richiamate in motivazione), essa può essere disposta in questa sede senza interferenze sulle altre parti della sentenza; tuttavia, nel caso in esame, si ritengono necessari ulteriori accertamenti di merito volti alla esatta determinazione del profitto del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca con rinvio al Tribunale di Perugia per il giudizio sul punto.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.03.2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) ihinaoui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/07/2021 del GUP del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio nella parte in cui non è stata disposta la confisca della somma di euro 2962,50 che va effettuata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Perugia applicava agli imputati la pena richiesta dalle parti, ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione ai reati di truffa ex art. 640-bis cod.pen. e omessa comunicazione all'INPS di variazioni di reddito (art. 7, comma 2, D.L. 28 gennaio 2019 n. 4), stabilita in anni uno di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione di legge in ordine alla mancata confisca del profitto del reato quantificato in euro 2962,50. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Al reato di cui all'art. 640-bis cod.pen., in ordine al quale è intervenuta la sentenza impugnata, deve applicarsi l'art. 322-ter cod.pen., in quanto richiamato dall'art. 640-ter cod.pen., che dispone che anche nel caso di sentenza di applicazione della pena, oltre che di condanna, è sempre ordinata la confisca del profitto del reato, anche per equivalente. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21368 del 2019, dep. 2020, Savin, hanno stabilito che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. Più di recente, la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640- bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti (Sez. 2, n. 28921 del, 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675). Ne consegue che la confisca del profitto del reato, nel caso in esame, sia essa diretta o se impossibile per equivalente, essendo obbligatoria, non rientrava nel potere negoziale delle parti e doveva essere disposta con la sentenza impugnata. Trattandosi di statuizione obbligatoria, analogamente a quanto stabilito da questa Corte in relazione alle pene accessorie (Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 ed altre conformi richiamate in motivazione), essa può essere disposta in questa sede senza interferenze sulle altre parti della sentenza; tuttavia, nel caso in esame, si ritengono necessari ulteriori accertamenti di merito volti alla esatta determinazione del profitto del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca con rinvio al Tribunale di Perugia per il giudizio sul punto. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
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