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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 48961/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimil:à perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di n:ondanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della norma di cui all'art. 99 cod. pen. nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente ritenendo sussistente la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e non la sola recidiva semplice, è affetto da manifesta infondatezza in quanto già il Tribunale - con motivazione confermata dalla Corte distrettuale - hanno riconosciuto all'imputato la recidiva aggravata reiterata così come contestata nel capo di imputazione; Considerato che il terzo motivo di ricorso e le relative deduzioni contenute nella memoria difensiva successivamente depositata, con cui il ricorrente eccepisce il decorso del termine prescrizionale (nelle date del 7 e 8 marzo 2022, successive alla pronuncia della decisione di appello), sono manifestamente infondati in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 21.7266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimil:à perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di n:ondanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della norma di cui all'art. 99 cod. pen. nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente ritenendo sussistente la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e non la sola recidiva semplice, è affetto da manifesta infondatezza in quanto già il Tribunale - con motivazione confermata dalla Corte distrettuale - hanno riconosciuto all'imputato la recidiva aggravata reiterata così come contestata nel capo di imputazione; Considerato che il terzo motivo di ricorso e le relative deduzioni contenute nella memoria difensiva successivamente depositata, con cui il ricorrente eccepisce il decorso del termine prescrizionale (nelle date del 7 e 8 marzo 2022, successive alla pronuncia della decisione di appello), sono manifestamente infondati in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 21.7266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co
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