CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 19312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Mantova rigettava il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, avverso il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Mantova con il quale è stato ordinato il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la Pop era legale rappresentante alla data di commissione del reato (ossia il 27 dicembre 2019), sino alla concorrente della somma di 594.630 euro, pari all'ammontare della somma evasa, nonché, in caso di mancato o insufficiente rinvenimento di tali beni, il sequestro preventivo, ai fini di confisca per equivalente e sino alla concorrenza o al residuo ammontare del profitto di tutti beni intestati o nella disponibilità dell'indagata. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per avere il Tribunale depositato l'ordinanza di rigetto solo il 13 dicembre 2021, quando era già scaduto il termine di dieci giorni, decorrente dal 18 novembre 2021, data di ricezione degli atti, ciò che determina la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 309 commi 5 e 10,cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, posto che la richiesta di riesame è stata ricevuta il 18 novembre 2021 e che la cancelleria del Tribunale del riesame ha comunicato il 2 dicembre 2021 la fissazione dell'udienza per il 9 dicembre 2021, sarebbero stato violato il disposto dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; aggiunge il ricorrente che anche la motivazione è tardiva, essendo stata depositata il 12 gennaio 2021, oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e il vizio d motivazione in relazione ai motivi di ricorso. Lamenta il difensore che l'agenzia delle entrate abbia trasmesso gli atti alla Procura presso il Tribunale di Mantova il 6 agosto 2021, e quindi durante la sospensione disposta dal decreto "Cura Italia"; la motivazione sarebbe poi irragionevole laddove il Tribunale ah ritenuto che il pagamento dell'imposta e accessori prima dell'apertura del dibattimento estingue il reato, laddove l'avvenuto sequestro impedisce detti pagamenti. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 51 cod. pen. o, in subordine, degli artt. 42, 43 e 59 cod. pen. Assume il difensore che vi sarebbe un contraddizione nell'ordinamento in quanto, per un verso, è possibile per il contribuente adempiete l'obbligazione tributaria mediante pagamento rateale anche in cinque anni, e, per altro verso, è reato il mancato pagamento dell'imposta entra una scadenza diversa e anticipata rispetto alla prima. Aggiunge il difensore che il tribunale non avrebbe considerato la ragionevole convinzione del contribuente di poter pagare il debito tributario anche a rate, ciò che dimostrerebbe la volontà di adempiere, come si è verificato nel caso di specie. 2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Evidenzia il difensore che il decreto di sequestro non ha tenuto conto degli importi versati relativamente alle prima rate, pari a circa 22 mila euro, ciò che integra la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alle norme previste dal decreto "Cura Italia" per le ipotesi di sospensione delle dilazioni già in essere. Assume il difensore l'assenza di fumus, in quanto l'indagata era stata ammessa, prima della scadenza, al pagamento dilazionato e l'interruzione de pagamento avrebbe comportato il diritto a ricevere la cartella esattoriale e a rateizzare il debito in 120 mesi. 2.7. Con il settimo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 45 cod. pen. Secondo la prospettazione difensiva, la Pop non ha pagato il dovuto per causa di forza maggiore, dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ciò che ha determinato una situazione di crisi economica con impossibilità di provvedere al pagamento dell'imposta. 2.8. Con l'ottavo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000. Il sequestro operato, ad avviso del difensore, contraddice la norma prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, perché non consente alla parte di lavorare per estinguere il reato prima dell'inizio del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle ulteriori censure.2. Va premesso che il ricorso è stata promosso da [OSCURATO:PERSONA] nella veste di indagata nel procedimento in esame per il delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e non quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso promosso in proprio dalla Pop è ammissibile, avendo l'indagata un interesse concreto all'impugnazione, posto che, come risulta dall'ordinanza impugnata (cfr. p. 2), nei suoi confronti sono state sequestrate somme di denaro giacenti su conti correnti di cui la Pop è intestataria. 3. Ciò chiarito, si rammenta che, in tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593). Di conseguenza, come affermato dall'orientamento più recente, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, l'inosservanza del termine perentorio di dieci giorni per la decisione, decorrente dalla data della ricezione degli atti, cui consegue l'inefficacia della misura, è deducibile con ricorso per cassazione ex art. 324 cod. proc. pen., in quanto integra un error in procedendo del giudizio di impugnazione (Sez. 3, n. 41778 del 01/10/2021, dep. 17/11/2021, Cucchetti, Rv. 282631 con ampia ricostruzione, in motivazione, degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza di questa Corte). 4. Orbene, si osserva che, nel caso in esame, la ricezione degli atti è avvenuta al più tardi il 2 dicembre 2021, allorquando il Tribunale del riesame ha dato avviso dell'udienza del 9 dicembre 2021, e che la decisione è stata emessa il 13 dicembre 2021: oltre il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. 5. La violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. travolge perciò l'ordinanza impugnata, che deve essere annullata senza rinvio, con conseguente perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Mantova in data 25 ottobre 2021 e restituzione di quanto sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Mantova in data 25/10/2021, disponendo la restituzione di