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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04948/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21718/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 565/2023, depositata il 29 marzo2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 29 marzo 2023 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Oggetto:buoni postali fruttiferi Bergamo che aveva respinto la sua domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso di due buonipostali fruttifer i ; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva disatteso sia la domanda di adempimento contrattuale, in ragione della maturata prescrizione del diritto vantato, sia quella risarcitoria , formulata in via subordinatasul fondamento del mancato assolvimento da parte della convenuta degli obblighi informativi gravanti su quest’ultima, esponendo che l’investitore aveva conoscenza del fatto che il titolo acquistato era a termine e, comunque, non aveva dimostrato che qualora fosse stato corre ttamente informato di quale fosse il rendimento dei buoni, avrebbe rinunciato a tale tipologia di investimento, operando un investimento differente; -ha, quindi, respinto il gravame rilevandoche i buoni postali in oggetto di causa erano appartenenti alla serie AA1, per i quali l’art. 18 d.m. 19 dicembre 2000 ne prevedeva la liquidazione al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, per cui, al momento della richiesta di rimborso, l’eccepito termine prescrizionale era maturato; - ha aggiunto , quanto al motivo di appello riguardante la domanda risarcitoria, che parte appellante non aveva provato né la mancata consegna dei fogli informativi all’atto della sottoscrizione, né la mancata affissione dei moduli informativi prescritti presso l’ufficio postale e che, comunque, che la società appellata aveva assolto gli oneri informativi su di essa gravanti tramite la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del predetto d.m. 19dicembre 2000; -il ricorso è affidato a due motivi ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, secondo comma, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, 3 e 6 d.m. 19 dicembre 2000, e 1375, 1175 e 1337 cod. civ., per aver la sentenza impugnataomesso di considerare l ’inosservanza da parte della società appellata dell’obbligo di consegna del foglio informativo, obbligo non surrogabile da altri strumenti di informazione quale la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del d.m. 19 dicembre 2000,e rispondente al più generale obbligo gravante sui contraenti – e sugli intermediari finanziari in particolare –di agire con correttezza e buona fede nei rapporti commerciali e contrattuali; -il motivo è inammissibile; - la doglianza si fonda su un assunto, consistente nella mancata consegna del foglio informativo che non trova conferma nella sentenza impugnata, la quale, anzi, sottolinea che parte appellante non aveva dato prova di una siffatta circostanza; -ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione assente o comunque solo apparente e, « altrimenti » , la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., per aver la Corte di appello posto a carico dell’investitore l’onere di dimostrare la mancata consegna del foglio informativo benché si trattasse di dimostrare un fatto negativo e, comunque, si vertesse in una ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale; -il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; - in ordine al prospettato vizio motivazionale, occorre avere presente che il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass.16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; -orbene, la Corte di appello ha argomentato sul punto osservando che parte appellante non aveva provato né la mancata consegna dei fogli informativi all’atto della sottoscrizione, né la mancata affissione dei moduli informativi prescritti presso l’ufficio postale e che, comunque, che la società appellata aveva assolto gli oneri informativi su di essa gravanti tramite la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del predetto d.m. 19 dicembre 2000; - una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter seguito dal giudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale; - in ordine al la prospettata violazione di legge, condivisibilmente il ricorrente osserva che, essendo dedotto l’in adempimento di un’obbligazione il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento(cfr. Cass., Sez.

Un., 30 ottobre 2001, n. 13533); - la sentenza impugnata, dunque, ponendo l’onere probatorio della (mancata) consegna del foglio informativo a carico del sottoscrittore non ha fatto corretta applicazione del riferito principio; -tuttavia, deve rammentarsi che con il riordino della Cassa d epositi e prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata la possibilità per l’ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione delle caratteristiche di tali buonie la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi; -mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni e riconosceva al governo il potere di variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione; -in attuazione del menzionato art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevedeche «l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario»(art. 2); -il d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce , inoltre, all’art. 3, che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da un documento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione; - il successivo art. 6 impone all’ente collocatore di esporre un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sono consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali; -infine, l’art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta; -quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa depositi e p restiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l’istituzione di un sistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buoni fruttiferi postali (art. 8) e l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11); - in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi); - è stato, inoltre, stabilito che l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella [OSCURATO:PERSONA], nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quarto comma); -dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto.

Tali obblighi assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediante l’applicazione di previsioni normative e aventi una durata non trascurabile.

Si tratta di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta –e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime; - in secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez.

Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario ela cui conoscenza legale è affidato alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, se un siffatto meccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza, nell’esercizio dello ius variandi,a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così come integrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro; -da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto.

Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale; -la sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento.

Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro che regola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene.

Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori le condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]; - non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata del titolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non sia a conoscenza di tale elemento; -orbene, nel caso in esame la questione interessata dal motivo verte sulla configurabilità di un diritto al risarcimento del danno per responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non aver consegnato il foglio informativo al momento dell’acquisto deibuoni; -muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere –a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsiche è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria – composta da fatto , evento e nesso causale tra essi – , come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa.

Ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere – se tali da includere o meno – anche la durata del titolo, atteso che il d.m. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto; -inoltre, si osserva che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, in cui rientra l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022, n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193).

In altri termini, la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive; -invero, dalla disciplina della prescrizione emerge che per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio.

Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo dell’inerzia; - conferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l'inerzia si desume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante; -in definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficiente, appunto, il mancato esercizio del diritto; - eccezioni a questo principio so no , come accennato in precedenza, unicamente quelle previste dall’art. 2941 cod. civ. qual cause di sospensione del termine prescrizionale.

Il n. 8 di tale disposizione attribuisce rilevanza alla condotta del debitore, ma solo limitatamente alla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto).

Da ciò può desumersi che l’ordinamento, in ragione dell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici cui l’istituto della prescrizione è preordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l’esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, ma non presentanti carattere doloso; - nel caso in esame, non è prospettato il doloso occultamento dell’esistenza del debito da parte della società ricorrente, per cui non vi è luogo per l’applicazione dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.; -ne consegue che, posto che tale disposizione prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto (cfr. Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686), pena una inaccettabile elusione del precetto dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.; - pertanto , l’acquirente dei buoni cui è eccepi ta la prescrizione del diritto alrimborso dei titoli non vanta un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, laddove lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del predetto foglio; - a ll’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità delle [OSCURATO:SOCIETA]. per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglio informativo non osta il provvedimento dell’A.G.C.M. adottato nell’adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R.

Lazio con sentenza del 1° settembre 2025, n. 15916, il quale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva posto in essere le seguenti pratiche commerciali scorrette: A) in fase di collocamento dei buoni, aveva omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva; B) con riferimento ai buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, aveva omesso di informare i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela – la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri buoni; - va , infatti, premesso che il provvedimento dell’Autorità non risulta essere divenutodefinitiv o e, comunque, non costituisce prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all’assenza di una specifica disposizione relativa agli effetti dell’accertamento dell’Autorità garante sulla cognizione del giudice civile e alla salvezza della competenza di tale giudice sull’applicazione della disposizioni normative in materia contrattuale e degli eventuali rimedi previstidagli artt. 19, secondo comma, e 27, commi 15 e 15-bis, cod. cons. (cfr., sia pure con riferimento all’accertamento della vessatorietà di una clausola contrattuale compiuto dall’Autorità, Cass. 22 gennaio 2025, n. 1580); - in oltre, l’accertamento dell’Autorità ha investito la condotta complessiva osservata dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prima e dopo la conclusione del contratto, ma non si è occupata specificamente della mancata consegna del foglio informativo, in quanto i fatti oggetto del suo esame riguardavano buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, non sussisteva più l’obbligo di consegna di tale documento; -ciò che la Autorità ha rilevato è stata «la ambiguità ed omissioni che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dei BPF», nonché «l’[omessa] adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso», evidenziando che i professionisti sono tenuti non solo al rispetto della disciplina di settore, ma anche di modelli di comportamento desumibili dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal codice del consumo.Si tratta, all’evidenza, di fatti la cui allegazione in giudizio da parte dell’attore non è menzionata nella sentenza impugnata, né è dedotta nel ricorso; - va , poi, osservato che il divieto di pratiche commerciale scorrette è espressione di una regolazione orientata in senso macroeconomico, volta a conformare la condotta del professionista al mercato a vantaggio della generalità dei suoi attori, e il relativo accertamento da parte dell’Autorità è compiuto con riferimento al parametro del consumatore medio.

Il divieto risponde all’esigenza di tutelare l’interesse diffuso sui consumatori destinatari della pratica commerciale scorretta, senza che rilevino i singoli che ne fanno parte; - l ’accertata lesività della condotta del professionista a cagionare un danno si pone, dunque, a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento a un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità richiede che, con riferimento al singolo rapporto commerciale, tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo economica del consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile; - p ertanto, l’accertamento della responsabilità richiede sia l’esistenza di un nesso tra tale pratica commerciale scorretta e il danno lamentato dal singolo consumatore, da valutarsi alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso e, dunque, anche delle informazioni di cui il consumatore medesimo è a conoscenza o è tenuto a conoscere, sia la risarcibilità danno lamentato, che, tuttavia,non può riconoscersi, come osservato in precedenza, laddove tale danno consiste nella perdita del diritto di credito per prescrizione conseguente a una condotta non dolosa del debitore; - v a così data continuità al principio di diritto enunciato all’esito di pubblica udienza da Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686: «L’art. 2941 n. 8 cc. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto».

«In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio,che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente,in favore del sottoscrittore,il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante daldeficit informativo cagionatogli dalla mancata consegn a del Foglio suddetto». - per le suesposte co nsiderazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto -appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative al presente giudizio , avuto riguardo all’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa integralmente tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21718/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 565/2023, depositata il 29 marzo2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 29 marzo 2023 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Oggetto:buoni postali fruttiferi Bergamo che aveva respinto la sua domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso di due buonipostali fruttifer i ; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva disatteso sia la domanda di adempimento contrattuale, in ragione della maturata prescrizione del diritto vantato, sia quella risarcitoria , formulata in via subordinatasul fondamento del mancato assolvimento da parte della convenuta degli obblighi informativi gravanti su quest’ultima, esponendo che l’investitore aveva conoscenza del fatto che il titolo acquistato era a termine e, comunque, non aveva dimostrato che qualora fosse stato corre ttamente informato di quale fosse il rendimento dei buoni, avrebbe rinunciato a tale tipologia di investimento, operando un investimento differente; -ha, quindi, respinto il gravame rilevandoche i buoni postali in oggetto di causa erano appartenenti alla serie AA1, per i quali l’art. 18 d.m. 19 dicembre 2000 ne prevedeva la liquidazione al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, per cui, al momento della richiesta di rimborso, l’eccepito termine prescrizionale era maturato; - ha aggiunto , quanto al motivo di appello riguardante la domanda risarcitoria, che parte appellante non aveva provato né la mancata consegna dei fogli informativi all’atto della sottoscrizione, né la mancata affissione dei moduli informativi prescritti presso l’ufficio postale e che, comunque, che la società appellata aveva assolto gli oneri informativi su di essa gravanti tramite la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del predetto d.m. 19dicembre 2000; -il ricorso è affidato a due motivi ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, secondo comma, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, 3 e 6 d.m. 19 dicembre 2000, e 1375, 1175 e 1337 cod. civ., per aver la sentenza impugnataomesso di considerare l ’inosservanza da parte della società appellata dell’obbligo di consegna del foglio informativo, obbligo non surrogabile da altri strumenti di informazione quale la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del d.m. 19 dicembre 2000,e rispondente al più generale obbligo gravante sui contraenti – e sugli intermediari finanziari in particolare –di agire con correttezza e buona fede nei rapporti commerciali e contrattuali; -il motivo è inammissibile; - la doglianza si fonda su un assunto, consistente nella mancata consegna del foglio informativo che non trova conferma nella sentenza impugnata, la quale, anzi, sottolinea che parte appellante non aveva dato prova di una siffatta circostanza; -ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione assente o comunque solo apparente e, « altrimenti » , la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., per aver la Corte di appello posto a carico dell’investitore l’onere di dimostrare la mancata consegna del foglio informativo benché si trattasse di dimostrare un fatto negativo e, comunque, si vertesse in una ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale; -il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; - in ordine al prospettato vizio motivazionale, occorre avere presente che il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass.16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; -orbene, la Corte di appello ha argomentato sul punto osservando che parte appellante non aveva provato né la mancata consegna dei fogli informativi all’atto della sottoscrizione, né la mancata affissione dei moduli informativi prescritti presso l’ufficio postale e che, comunque, che la società appellata aveva assolto gli oneri informativi su di essa gravanti tramite la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del predetto d.m. 19 dicembre 2000; - una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter seguito dal giudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale; - in ordine al la prospettata violazione di legge, condivisibilmente il ricorrente osserva che, essendo dedotto l’in adempimento di un’obbligazione il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento(cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533); - la sentenza impugnata, dunque, ponendo l’onere probatorio della (mancata) consegna del foglio informativo a carico del sottoscrittore non ha fatto corretta applicazione del riferito principio; -tuttavia, deve rammentarsi che con il riordino della Cassa d epositi e prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata la possibilità per l’ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione delle caratteristiche di tali buonie la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi; -mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni e riconosceva al governo il potere di variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione; -in attuazione del menzionato art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevedeche «l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario»(art. 2); -il d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce , inoltre, all’art. 3, che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da un documento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione; - il successivo art. 6 impone all’ente collocatore di esporre un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sono consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali; -infine, l’art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta; -quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa depositi e p restiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l’istituzione di un sistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buoni fruttiferi postali (art. 8) e l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11); - in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi); - è stato, inoltre, stabilito che l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella [OSCURATO:PERSONA], nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quarto comma); -dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto. Tali obblighi assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediante l’applicazione di previsioni normative e aventi una durata non trascurabile. Si tratta di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta –e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime; - in secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario ela cui conoscenza legale è affidato alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se un siffatto meccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza, nell’esercizio dello ius variandi,a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così come integrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro; -da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto. Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale; -la sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro che regola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori le condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]; - non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata del titolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non sia a conoscenza di tale elemento; -orbene, nel caso in esame la questione interessata dal motivo verte sulla configurabilità di un diritto al risarcimento del danno per responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non aver consegnato il foglio informativo al momento dell’acquisto deibuoni; -muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere –a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsiche è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria – composta da fatto , evento e nesso causale tra essi – , come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa. Ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere – se tali da includere o meno – anche la durata del titolo, atteso che il d.m. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto; -inoltre, si osserva che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, in cui rientra l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022, n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193). In altri termini, la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive; -invero, dalla disciplina della prescrizione emerge che per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio. Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo dell’inerzia; - conferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l'inerzia si desume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante; -in definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficiente, appunto, il mancato esercizio del diritto; - eccezioni a questo principio so no , come accennato in precedenza, unicamente quelle previste dall’art. 2941 cod. civ. qual cause di sospensione del termine prescrizionale. Il n. 8 di tale disposizione attribuisce rilevanza alla condotta del debitore, ma solo limitatamente alla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto). Da ciò può desumersi che l’ordinamento, in ragione dell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici cui l’istituto della prescrizione è preordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l’esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, ma non presentanti carattere doloso; - nel caso in esame, non è prospettato il doloso occultamento dell’esistenza del debito da parte della società ricorrente, per cui non vi è luogo per l’applicazione dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.; -ne consegue che, posto che tale disposizione prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto (cfr. Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686), pena una inaccettabile elusione del precetto dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.; - pertanto , l’acquirente dei buoni cui è eccepi ta la prescrizione del diritto alrimborso dei titoli non vanta un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, laddove lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del predetto foglio; - a ll’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità delle [OSCURATO:SOCIETA]. per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglio informativo non osta il provvedimento dell’A.G.C.M. adottato nell’adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio con sentenza del 1° settembre 2025, n. 15916, il quale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva posto in essere le seguenti pratiche commerciali scorrette: A) in fase di collocamento dei buoni, aveva omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva; B) con riferimento ai buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, aveva omesso di informare i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela – la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri buoni; - va , infatti, premesso che il provvedimento dell’Autorità non risulta essere divenutodefinitiv o e, comunque, non costituisce prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all’assenza di una specifica disposizione relativa agli effetti dell’accertamento dell’Autorità garante sulla cognizione del giudice civile e alla salvezza della competenza di tale giudice sull’applicazione della disposizioni normative in materia contrattuale e degli eventuali rimedi previstidagli artt. 19, secondo comma, e 27, commi 15 e 15-bis, cod. cons. (cfr., sia pure con riferimento all’accertamento della vessatorietà di una clausola contrattuale compiuto dall’Autorità, Cass. 22 gennaio 2025, n. 1580); - in oltre, l’accertamento dell’Autorità ha investito la condotta complessiva osservata dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prima e dopo la conclusione del contratto, ma non si è occupata specificamente della mancata consegna del foglio informativo, in quanto i fatti oggetto del suo esame riguardavano buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, non sussisteva più l’obbligo di consegna di tale documento; -ciò che la Autorità ha rilevato è stata «la ambiguità ed omissioni che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dei BPF», nonché «l’[omessa] adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso», evidenziando che i professionisti sono tenuti non solo al rispetto della disciplina di settore, ma anche di modelli di comportamento desumibili dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal codice del consumo.Si tratta, all’evidenza, di fatti la cui allegazione in giudizio da parte dell’attore non è menzionata nella sentenza impugnata, né è dedotta nel ricorso; - va , poi, osservato che il divieto di pratiche commerciale scorrette è espressione di una regolazione orientata in senso macroeconomico, volta a conformare la condotta del professionista al mercato a vantaggio della generalità dei suoi attori, e il relativo accertamento da parte dell’Autorità è compiuto con riferimento al parametro del consumatore medio. Il divieto risponde all’esigenza di tutelare l’interesse diffuso sui consumatori destinatari della pratica commerciale scorretta, senza che rilevino i singoli che ne fanno parte; - l ’accertata lesività della condotta del professionista a cagionare un danno si pone, dunque, a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento a un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità richiede che, con riferimento al singolo rapporto commerciale, tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo economica del consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile; - p ertanto, l’accertamento della responsabilità richiede sia l’esistenza di un nesso tra tale pratica commerciale scorretta e il danno lamentato dal singolo consumatore, da valutarsi alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso e, dunque, anche delle informazioni di cui il consumatore medesimo è a conoscenza o è tenuto a conoscere, sia la risarcibilità danno lamentato, che, tuttavia,non può riconoscersi, come osservato in precedenza, laddove tale danno consiste nella perdita del diritto di credito per prescrizione conseguente a una condotta non dolosa del debitore; - v a così data continuità al principio di diritto enunciato all’esito di pubblica udienza da Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686: «L’art. 2941 n. 8 cc. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto». «In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio,che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente,in favore del sottoscrittore,il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante daldeficit informativo cagionatogli dalla mancata consegn a del Foglio suddetto». - per le suesposte co nsiderazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto -appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative al presente giudizio , avuto riguardo all’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa integralmente tr
Sentenza Cassazione n. 04948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris