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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15348/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04TJB7S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 038B4TE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39770/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la loro condanna per il reato di cui agli a -tt. 110, 61 n. 2, 624 e 625 comma 1, nn. 2 e 4, e comma 2 cod. pen. e per il reato di cui artt 110, 81 com- ma 2, 493 ter cod. pen., Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza p( rché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, E fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli eler lenti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cc n la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil in favore del- la Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spesc processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere e tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04TJB7S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 038B4TE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39770/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la loro condanna per il reato di cui agli a -tt. 110, 61 n. 2, 624 e 625 comma 1, nn. 2 e 4, e comma 2 cod. pen. e per il reato di cui artt 110, 81 com- ma 2, 493 ter cod. pen., Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza p( rché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, E fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli eler lenti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cc n la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil in favore del- la Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spesc processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere e tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15348/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris