Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 30964/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria oel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, letta per la ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto del sequestro preventivo emesso in data 12 settembre 2022 dal GIP del Tribunale di Napoli avente a oggetto l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], indagata per ia violazione degli art. 44, comma 1, lett. c) e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, atteso il difetto di motivazione del periculum fin dal decreto genetico.

Ribadisce che, al cospetto di opere ultimate, rifinite e abitate, il periculum avrebbe dovuto riguardare l'aggravio del carico urbanistico.

Con successiva memoria il difensore ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

A differenza di quanto prospettato dalla difesa, il GIP del Tribunale di Napoli ha motivato la convalida del sequestro dell'immobile su iniziativa della polizia giudiziaria poiché la ncorrente aveva edificato su suolo agricolo in assenza di titolo abilitativo, sia con riferimento al fumus sia con riferimento al periculum.

Ha infatti osservato che la libera disponibilità del manufatto potesse, con la prosecuzione delle opere, ulteriormente aggravare le conseguenze del real:o edilizio e della violazione antisismica contestata.

Tale motivazione, sia pure succinta, è da considerarsi valida ed esistente, idonea quindi all'esercizio dei poteri integrativi del Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925), che ha ampiamente argomentato sull'aggravio del carico urbanistico.

Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria oel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, letta per la ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto del sequestro preventivo emesso in data 12 settembre 2022 dal GIP del Tribunale di Napoli avente a oggetto l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], indagata per ia violazione degli art. 44, comma 1, lett. c) e 95 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, atteso il difetto di motivazione del periculum fin dal decreto genetico. Ribadisce che, al cospetto di opere ultimate, rifinite e abitate, il periculum avrebbe dovuto riguardare l'aggravio del carico urbanistico. Con successiva memoria il difensore ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, il GIP del Tribunale di Napoli ha motivato la convalida del sequestro dell'immobile su iniziativa della polizia giudiziaria poiché la ncorrente aveva edificato su suolo agricolo in assenza di titolo abilitativo, sia con riferimento al fumus sia con riferimento al periculum. Ha infatti osservato che la libera disponibilità del manufatto potesse, con la prosecuzione delle opere, ulteriormente aggravare le conseguenze del real:o edilizio e della violazione antisismica contestata. Tale motivazione, sia pure succinta, è da considerarsi valida ed esistente, idonea quindi all'esercizio dei poteri integrativi del Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925), che ha ampiamente argomentato sull'aggravio del carico urbanistico. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
Decreto Cassazione n. 30964/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris