CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1968
Cassazione n. 27823/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1968 avverso la sentenza del 24/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla condanna al pagamento delle spese processuali d'appello, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, con riferimento primo motivo, si tratta di doglianza riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; con riferimento al secondo motivo, si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto l'appello proposto dall'imputato è stato rigettato (v. pag. 4) e la condanna alle spese processuali risulta pertanto legittima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso