CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 47433/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Benevento, in sede di riesame, con ordinanza del 27 maggio 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali legali rappresentanti rispettivamente della società [OSCURATO:SOCIETA]. e MCI di Cicillini & C. soc. semplice) avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 30 marzo 2011, in relazione ai reati in accertamento (art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000 evasione IVA per l'anno di imposta 2016, per complessivi € 598.819,05). 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali legali rappresentanti rispettivamente della società [OSCURATO:SOCIETA]. e MCI di Cicillini & C. soc. semplice), deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1Violazione di legge (art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000); mancanza della motivazione o motivazione solo apparente in relazione all'elemento psicologico del reato. Il Tribunale del riesame ha omesso del tutto di valutare l'elemento soggettivo del reato in accertamento, per la sussistenza degli indizi di colpevolezza per la misura cautelare del sequestro preventivo. Dagli atti contenuti nel fascicolo emerge che lo stesso P.M. in relazione allo stato di insolvenza riscontrato richiedeva il fallimento della società MCI (con un debito di imposta IVA per circa 700.000,00 euro). L'assoluta impossibilità dei pagamenti delle imposte esclude il dolo del reato, come ritenuto dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 20785/2018). Lo stesso P.M. con la richiesta di fallimento affermava, con un esame approfondito degli atti "la assoluta impossibilità di adempiere al debito di imposta". i Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La Procura Generale, Sost. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili perché H motivo della crisi di liquidità non risulta proposto in sede di riesame. Inoltre, i ricorsi prospettano vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati. Infatti, «Il disposto dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. che prevede l'inammissibilità del ricorso se proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è applicabile anche nel caso di mancata deduzione in sede di riesame poiché il relativo procedimento, avendo carattere sostanziale di impugnazione del merito, si presenta equiparabile all'appello» (Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993 - dep. 21/10/1993, Foti, Rv. 19532401). 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus del reato in accertamento (art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000) risulta dalla dichiarazione IVA del 2017 per l'anno di imposta 2016, senza i dovuti versamenti. Su questi aspetti i ricorsi in cassazione non si confrontano, ma in modo alquanto generico ritengono un vizio della motivazione e una violazione di legge sull'omessa motivazione dell'elemento psicologico del reato (motivo non proposto, peraltro, con ì motivi di riesame). Comunque, sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; si tratta di evidente questione di fatto (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801). 4. 1. Peraltro, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato, relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo essendo sufficiente, a tale proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu °cui/ la sussistenza di tale elemento (vedi Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019 Cc. - dep. 12/06/2019 - Rv. 276015 e Sez. 2, Sentenza n. 18331 del 22/04/2016 Cc. - dep. 03/05/2016 - Rv. 266896). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre