CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 35883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23573/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria , sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 740/2021depositata in data 12.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 23573/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’ appell o dell’ Agenzia delle Entrate e l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 240/2013 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] , che aveva parzialmente accolto il ricors o propost o da lla società per l’annullamento di unavviso di accertamentoriferito alla dichiarazione integrativa da essa presentata il 25.1.2007, per l’anno d’imposta 2005; nel confe rmare la prima decisione (che aveva annullato l ’accertamento limitatamente al disconoscimento del costo di € 50.000,00, perché non documentato), il giudice d’appellorilevò in particolare che le ragioni dell’appello erariale erano analoghe a quelle formulate dall’Agenzia con riguardo all’accertamento per l’anno 2004emesso nei confronti della medesima società, che la stessa C.T.R. aveva rigettato, con decisione assunta in pari data, sicché le relative motivazione erano del tutto sovrapponibili e ad esse il giudice d’appello senz’altro si rifaceva; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimast a intimat a ; consideratoche: 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per averla C.T.R. motivato la sentenza mediante semplice rinvio alla motivazione di altra coeva decisione, senza illustrare minimamente le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividerla, al contempo non prendendo in considerazione le specifiche doglianze mosse in relazione alla sentenza di primo grado, con conseguente nullità della sentenza impugnata; N. 23573/21 R.G. 1.2 –il ricorso è fondato; assai di recente, in un caso similare a quello che occupa, benché in relazione a controversia svoltasi dinanzi al giudice ordinario, questa Corte ha condivisibilmente affermato che “Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta ‘per relationem’ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti ‘autosufficiente’, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. n. 459/2022); si tratta di principio senz’altro replicabile anche riguardo al processo tributario, stante anche il tenore letterale dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , che disciplina il contenuto che la sentenzadeve assumere in quel processo, in guisa sostanzialmente analoga all’art. 132, comma 2, c.p.c., sicché il motivo in esame è accolto; 2.1 –il secondo e il terzo motivo, con cui si denuncia in subordine la violazione e falsa applicazione dell’art. 88, comma 1, TUIR, in relazione all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 633/1972, restano conseguentemente assorbiti; N. 23573/21 R.G. 3.1 –in definitiva, il primo motivo di ricorso è accolto, il secondo e il terzo sono assorbiti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglieil primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di