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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34629/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, adita quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricola Limited diretta alla restituzione dei beni sequestrati di proprietà di quelle società, in forza di provvedimenti emessi dal G.i.p. del Tribunale di Firenze (decreto di sequestro preventivo) e dalla stessa Corte d'appello di Firenze (successivo decreto di sequestro conservativo emesso sui medesimi beni).

2. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, relativamente all'omessa notifica del provvedimento di sequestro preventivo alle società ricorrenti, e vizio della motivazione per illogicità; la violazione denunciata aveva comportato una palese lesione del diritto di difesa del terzo interessato, non potendo rilevare l'esistenza della nomina fiduciaria operata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] attesa la diversità ed autonomia delle posizioni processuali.

2.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione del provvedimento impugnato (meramente apparente, oltre che manifestamente illogica) quanto all'esame delle censure difensive in punto di omessa notifica del provvedimento genetico alle società ricorrenti.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

4. Il ricorso deve essere qualificato nei termini di seguito precisati.

L' ordinanza emessa dalla Corte d'apbello riguarda la materia disciplinata . dall'art. 676 cod. proc. pen. che richiama, quanto alle forme del procedimento, quelle previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Pertanto, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, la parte aveva a disposizione lo strumento dell'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. (che non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta: Sez.

Unite, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577 - 01); la proposizione del ricorso in sede di legittimità impone la diversa qualificazione del mezzo di impugnazione.

Trova, infatti, applicazione il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, e che il Collegio condivide, secondo il quale «non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca di cose sequestrate; in tal caso, infatti, occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualmente proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione», sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Avvocatura distrettuale dello Stato, Rv. 259454 - 0), e ciò anche se il giudice dell'esecuzione - come nel caso di specie - abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 0; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 0).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, adita quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricola Limited diretta alla restituzione dei beni sequestrati di proprietà di quelle società, in forza di provvedimenti emessi dal G.i.p. del Tribunale di Firenze (decreto di sequestro preventivo) e dalla stessa Corte d'appello di Firenze (successivo decreto di sequestro conservativo emesso sui medesimi beni). 2. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, relativamente all'omessa notifica del provvedimento di sequestro preventivo alle società ricorrenti, e vizio della motivazione per illogicità; la violazione denunciata aveva comportato una palese lesione del diritto di difesa del terzo interessato, non potendo rilevare l'esistenza della nomina fiduciaria operata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] attesa la diversità ed autonomia delle posizioni processuali. 2.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione del provvedimento impugnato (meramente apparente, oltre che manifestamente illogica) quanto all'esame delle censure difensive in punto di omessa notifica del provvedimento genetico alle società ricorrenti. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. 4. Il ricorso deve essere qualificato nei termini di seguito precisati. L' ordinanza emessa dalla Corte d'apbello riguarda la materia disciplinata . dall'art. 676 cod. proc. pen. che richiama, quanto alle forme del procedimento, quelle previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, la parte aveva a disposizione lo strumento dell'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. (che non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta: Sez. Unite, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577 - 01); la proposizione del ricorso in sede di legittimità impone la diversa qualificazione del mezzo di impugnazione. Trova, infatti, applicazione il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, e che il Collegio condivide, secondo il quale «non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca di cose sequestrate; in tal caso, infatti, occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualmente proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione», sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Avvocatura distrettuale dello Stato, Rv. 259454 - 0), e ciò anche se il giudice dell'esecuzione - come nel caso di specie - abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 0; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 0). P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenz
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