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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 27038/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte con cui il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad

23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 17/3/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como in data 15/7/2021, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 11), relativo ad una estorsione continuata pluriaggravata, 14) e 17), inerenti plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte di cui ai capi 14) e 17).

In particolare, ritiene che i fatti siano sussumibili nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto i) l'attività di spaccio è stata desunta esclusivamente sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, senza che sia stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente o di denaro costituente profitto delle cessioni; il) l'illecita attività - che ha visto l'imputato quale intermediario tra cedenti e gli acquirenti - è circoscritta ad un brevissimo arco temporale, segnatamente dal 15/3/2018 al 1/4/2018.

Da tali premesse il difensore deduce l'inadeguatezza del compendio probatorio «a dimostrare l'apporto causale del Durmishi alla presunta attività di intermediazione destinata a collegare il venditore con l'acquirente.

Pertanto, l'assenza di un nesso causale tra condotta ed evento, inducono a qualificare inequivocabilmente la condotta delittuosa nell'alveo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5 del D.p.r. 309/90». 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata ammissione di una prova decisiva richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, segnatamente l'escussione della persona offesa dell'estorsione di cui al capo 11).

In particolare, rileva che il rigetto della richiesta difensiva sì pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che a Sezioni Unite (n. 18260 del 19/1/2017, Patalano) si è «espressa sull'obbligo del giudice d'appello, anche nel caso di giudizio abbreviato, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale», anche in considerazione del fatto che la richiesta di escussione era stata avanzata con riferimento a circostanze nuove. 2.2 Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, con riferimento al reato sub 11), ritiene che il Durmishi sia appellato con il soprannome di Zio e nella parte in cui utilizza per l'affermazione della penale responsabilità il contenuto di una dichiarazione manoscritta proveniente da un coimputato.

Tale dichiarazione «non può essere considerata, inequivocabilmente, attendibile e credibile, in quanto priva di riscontri esterni individualizzanti, in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum proprio della pronuncia e non giustificano, quindi, la razionalità della medesima». 2.3 Con il quarto motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, avendo la Corte territoriale evidenziato unicamente i dati sfavorevoli.

Peraltro, la mancata collaborazione, così come la mancata prova della resipiscenza non possono essere considerate elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, specie a fronte dello stato di incensuratezza. 2.4 In data 7 marzo 2023 il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, con riferimento al primo motivo deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice delle indagini preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ()cui?, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice).

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Giudice delle indagini preliminari e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni.

Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massi mata ).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita - come nel caso oggetto di scrutinio - a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Giudice 4 delle indagini preliminari e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione sia in relazione alla configurabilità dei reati di cui ai capi 14) e 17), che alla sussistenza della responsabilità dell'imputato (pag. 15 e segg. della sentenza). 2.1 D secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto ha ad oggetto una doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Invero, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).

Al riguardo va evidenziato come l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, come detto, non risulta avanzata nei motivi d'appello, avendo l'appellante in quella sede incentrato la doglianza sulla insussistenza della estorsione contestata sub 11) per carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo e, in particolare, sulla attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che - escusso nel corso delle indagini preliminari - aveva negato di aver ricevuto richieste estorsive, risultando, peraltro, smentito da quanto inequivocabilmente emergente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni.

Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve, invero, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 2.2 Anche il terzo motivo è inammissibile perché aspecifico e generico, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

La Corte territoriale, invero, quanto alla riferibilità del soprannome Zio all'imputato, ha dato ampiamente conto degli elementi che la hanno portata ad affermare detta circostanza (pag. 9 e ss. della sentenza impugnata).

In secondo luogo, ha fondato la penale responsabilità del Durmishi sulla base delle risultanze delle intercettazioni, indicando con puntualità le conversazioni da cui ha desunto il concorso dell'imputato nel fatto estorsivo di cui al capo 11).

Ebbene, con gli argomenti evidenziati dal giudice di secondo grado in termini precisi e concludenti il ricorrente non si confronta affatto. 2.3 Inammissibile è anche l'ultimo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ed invero, nel caso di specie la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato il ruolo di primo piano ricoperto dal Dermishi tra i coimputati, l'indifferenza dimostrata rispetto alle conseguenze lesive della propria condotta, la commissione di plurimi reati nello stesso contesto tutti caratterizzati da finalità di lucro - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte con cui il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 17/3/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como in data 15/7/2021, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 11), relativo ad una estorsione continuata pluriaggravata, 14) e 17), inerenti plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte di cui ai capi 14) e 17). In particolare, ritiene che i fatti siano sussumibili nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto i) l'attività di spaccio è stata desunta esclusivamente sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, senza che sia stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente o di denaro costituente profitto delle cessioni; il) l'illecita attività - che ha visto l'imputato quale intermediario tra cedenti e gli acquirenti - è circoscritta ad un brevissimo arco temporale, segnatamente dal 15/3/2018 al 1/4/2018. Da tali premesse il difensore deduce l'inadeguatezza del compendio probatorio «a dimostrare l'apporto causale del Durmishi alla presunta attività di intermediazione destinata a collegare il venditore con l'acquirente. Pertanto, l'assenza di un nesso causale tra condotta ed evento, inducono a qualificare inequivocabilmente la condotta delittuosa nell'alveo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5 del D.p.r. 309/90». 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata ammissione di una prova decisiva richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, segnatamente l'escussione della persona offesa dell'estorsione di cui al capo 11). In particolare, rileva che il rigetto della richiesta difensiva sì pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che a Sezioni Unite (n. 18260 del 19/1/2017, Patalano) si è «espressa sull'obbligo del giudice d'appello, anche nel caso di giudizio abbreviato, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale», anche in considerazione del fatto che la richiesta di escussione era stata avanzata con riferimento a circostanze nuove. 2.2 Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, con riferimento al reato sub 11), ritiene che il Durmishi sia appellato con il soprannome di Zio e nella parte in cui utilizza per l'affermazione della penale responsabilità il contenuto di una dichiarazione manoscritta proveniente da un coimputato. Tale dichiarazione «non può essere considerata, inequivocabilmente, attendibile e credibile, in quanto priva di riscontri esterni individualizzanti, in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum proprio della pronuncia e non giustificano, quindi, la razionalità della medesima». 2.3 Con il quarto motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, avendo la Corte territoriale evidenziato unicamente i dati sfavorevoli. Peraltro, la mancata collaborazione, così come la mancata prova della resipiscenza non possono essere considerate elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, specie a fronte dello stato di incensuratezza. 2.4 In data 7 marzo 2023 il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, con riferimento al primo motivo deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice delle indagini preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ()cui?, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Giudice delle indagini preliminari e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni. Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massi mata ). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita - come nel caso oggetto di scrutinio - a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Giudice 4 delle indagini preliminari e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione sia in relazione alla configurabilità dei reati di cui ai capi 14) e 17), che alla sussistenza della responsabilità dell'imputato (pag. 15 e segg. della sentenza). 2.1 D secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto ha ad oggetto una doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Invero, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Al riguardo va evidenziato come l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, come detto, non risulta avanzata nei motivi d'appello, avendo l'appellante in quella sede incentrato la doglianza sulla insussistenza della estorsione contestata sub 11) per carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo e, in particolare, sulla attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che - escusso nel corso delle indagini preliminari - aveva negato di aver ricevuto richieste estorsive, risultando, peraltro, smentito da quanto inequivocabilmente emergente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, invero, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 2.2 Anche il terzo motivo è inammissibile perché aspecifico e generico, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte territoriale, invero, quanto alla riferibilità del soprannome Zio all'imputato, ha dato ampiamente conto degli elementi che la hanno portata ad affermare detta circostanza (pag. 9 e ss. della sentenza impugnata). In secondo luogo, ha fondato la penale responsabilità del Durmishi sulla base delle risultanze delle intercettazioni, indicando con puntualità le conversazioni da cui ha desunto il concorso dell'imputato nel fatto estorsivo di cui al capo 11). Ebbene, con gli argomenti evidenziati dal giudice di secondo grado in termini precisi e concludenti il ricorrente non si confronta affatto. 2.3 Inammissibile è anche l'ultimo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, nel caso di specie la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato il ruolo di primo piano ricoperto dal Dermishi tra i coimputati, l'indifferenza dimostrata rispetto alle conseguenze lesive della propria condotta, la commissione di plurimi reati nello stesso contesto tutti caratterizzati da finalità di lucro - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan
Sentenza Cassazione n. 27038/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris