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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14137/2026

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RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 del TRIBUNALE dì [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione penale ritenuta eccessivamente onerosa.

Il ricorso deve considerarsi inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, concernente l'entità della pena è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie.

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 del TRIBUNALE dì [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione penale ritenuta eccessivamente onerosa. Il ricorso deve considerarsi inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, concernente l'entità della pena è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 26
Sentenza Cassazione n. 14137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris