CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 gennaio 1965
Cassazione n. 18356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei riguardi di MACRI' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1965 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Lucia °dello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di L'Aquila in quanto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), aveva proposto reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., avverso le disposizioni del regolamento interno dell'istituto penitenziario, le quali limitavano, per i detenuti sottoposti al menzionato regime speciale, a una sola ora la permanenza all'aria aperta, consentendo lo svolgimento dell'altra ora, prevista dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., all'interno delle sale destinate alla "socialità". Il detenuto, dopo aver argomentato sul conflitto tra le previsioni regolamentari, conformi alla circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, e il contenuto della normativa primaria, aveva chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto a fruire di due ore d'aria "effettive". 2. Con ordinanza in data 27 ottobre 2021, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva accolto il reclamo e, per l'effetto, aveva disposto che l'Amministrazione consentisse allo stesso [OSCURATO:PERSONA] due ore di permanenza quotidiana in spazi aperti, non computando, all'interno di tale lasso di tempo, l'ora di socialità trascorsa nei locali interni ad essa dedicati, da calcolare partitamente e da trascorrere con i compagni dello stesso gruppo di socialità. Il provvedimento è stato giustificato, in sintesi, con l'affermazione che la "permanenza all'aria" aperta prevista dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. non può essere intesa come mera permanenza al di fuori della cella e che, rispondendo la cosiddetta "socialità" ad interessi diversi da quelli della tutela della salute e del benessere psicofisico, l'ora dedicata alla fruizione della saletta o della palestra non può che essere ulteriore rispetto alle due ore di "permanenza all'aria aperta". 3. Il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è stato rigettato con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila del 12 aprile 2022. Nell'ordinanza è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui data la novella introdotta con il d.lvo n. 123/2018, che ha modificato l'art. 10 - aumentando l'orario riservato alla permanenza all'aperto a quattro ore giornaliere, riducibili a non meno di due - senza peraltro modificare la norma di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) ord. pen. nella parte in cui fa rinvio all'art. 10, comma primo, ord. pen., non può essere interpretata nel senso dì una tacita abrogazione del rinvio al limite minimo di cui all'art. 10, atteso che anche la normativa di cui al d.P.R. n. 230/2000 riconosce che solo per motivi eccezionali può essere ridotta la permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno. 4. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,zoil un unico, articolato motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., anche in relazione all'art. 10 Ord. Pen., come modificato dal d.lgs. n. 123 del 2018. In particolare, i ricorrenti - «preso atto dei più recenti arresti della Corte di cassazìone, secondo cui la permanenza all'aperto dei detenuti in regime differenziato non può essere inferiore a due ore» - dubitano della esattezza di tale interpretazione e, più in particolare, dellkfflegittimità di una regolamentazione che consenta ai detenuti di svolgere esclusivamente una delle due ore di permanenza all'esterno unitamente al gruppo di socialità. E tanto - si sostiene - proprio sulla scorta della distinzione, più volte espressa in materia dalla giurisprudenza di legittimità, tra le finalità perseguite dalla "permanenza all'aperto" e quelle perseguite dalla "socialità". 5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta in data 24 ottobre 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 14 settembre 2022, ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e deve, pertanto, essere rigettato. In via preliminare, va detto che il Collegio ritiene dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, «in tema di regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa. (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 28/02/2019, Casa circondariale di Sassari in proc. Nizza, Rv. 275333; nello stesso senso Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, Min. Giustizia in proc. Aprea, n. m.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, Min. Giustizia in proc. Fichera, n.m.). Nella pronuncia Sez. 1, n. 7937 del 28/01/2022, Min. Giustizia in proc. [OSCURATO:PERSONA], non massimata, è già stata scrutinata anche la questione proposta nell'odierno ricorso della modifica dell'art. 10 Ord. pen., che, a giudizio del ricorrente, farebbe venir meno i presupposti del ragionamento interpretativo sviluppato dalle sentenze richiamate, e che in realtà ha già trovato nella giurisprudenza di legittimità una diversa soluzione interpretativa. Nella pronuncia n. 7937 citata, infatti, è già stato rilevato che la modifica dell'art. 10 ord. pen., non ha determinato la implicita abrogazione della lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis ord. pen., in quanto il rinvio al primo comma dell'art. 10 ord. pen. operato dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis ha natura statica e recettizia e la disposizione oggetto del rinvio, costituita dal primo comma del citato articolo, è stata incorporata in quella rinviante, rendendo le vicende abrogative che hanno interessato la disposizione oggetto di rinvio irrilevanti rispetto al contenuto della disposizione incorporante. D'altronde, ove si accedesse alla tesi dell'avvenuta abrogazione tacita del rinvio, dovrebbe giungersi a quel punto alla conclusione secondo cui, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, mancherebbe la base normativa del diritto alla fruizione dell'ora d'aria per un tempo minimo. Il ricorrente, pur affermando di «prendere atto» di tale orientamento nomofilattico della Suprema Corte, propone un percorso ermeneutico (quello della possibilità di limitare la fruizione dell'ora di socialità e quelle dì permanenza all'aperto insieme al gruppo di socialità) che - come chiarito nel provvedimento del giudice specializzato - non ha alcun aggancio normativo, posto che l'ad 41- bis Ord. pen. non legittima un'interpretazione secondo la quale i detenuti sottoposti a regime differenziato possano trascorrere solo due ore al giorno in compagnia degli altri detenuti del medesimo gruppo di socialità. 2. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, senza che il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ricorrenti debbano essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M.