CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi uditi i difensori. L'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A FIRMA DELL'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 10/02/2020 la Corte d'assise d'appello di Bari, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte con sentenza n. 26634 del 19/03/2019, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendoli responsabili, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], materialmente realizzato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza n. 26634 del 2019, in particolare, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, che, in riforma della decisione del g.u.p., a^ veva assolto il Chimenti, il Lafronza e lo Sparno dal delitto loro ascritto. I dati fattuali della vicenda sono sostanzialmente incontroversi. L'omicidio, provocato da dissidi in ordine all'esercizio della pesca in mare, era stato consumato dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere girato per circa un'ora per Giovinazzo, a bordo dell'autovettura condotta dal Lafronza e in compagnia del Chimenti e dello Sparno, una volta localizzato lo Spera in un vicolo, grazie alla collaborazione del fratello Michele, era sceso del veicolo, sparando alla vittima con due pistole. La sentenza di annullamento con rinvio, richiamati i principi giurisprudenziali che governano la distinzione tra concorso anomalo e concorso ordinario nel reato, ha osservato: a) che la stessa Corte d'assise d'appello aveva condiviso la valutazione del giudice di primo grado, quanto al fatto che i tre imputati dei quali ancora si discute avessero aderito al programma criminoso di base costituito da una spedizione punitiva in danno dello Spera, precisando peraltro che il fatto oggetto della comune rappresentazione delittuosa consisteva in una semplice contesa a mani nude tra l'[OSCURATO:PERSONA] e lo Spera, destinata a concretizzarsi, al più, nella commissione di atti lesivi dell'incolumità personale (e non del bene della vita) della vittima; b) che, al fine di escludere la prevedibilità logica che siffatta contesa degenerasse nell'omicidio, i giudici d'appello avevano valorizzato la mancata conoscenza da parte dei tre imputati del possesso delle armi da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle ragioni del dissidio con lo Spera e delle pregresse minacce di morte rivolte a quest'ultimo dall'[OSCURATO:PERSONA]; c) che, tuttavia, si trattava di circostanze prive di incidenza decisiva nel giudizio da compiersi ai fini della configurabilità del concorso anomalo, dal momento che una diversa consapevolezza dei tre avrebbe piuttosto dovuto orientare verso la qualificazione in termini di concorso ordinario; d) che la sentenza di appello era incorsa in un obiettivo errore di diritto, dal momento che doveva essere escluso che la condotta dei tre imputati potesse essere qualificata come mera adesione psichica circoscritta ad un intervento difensivo per il caso che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la peggio nel confronto fisico con lo Spera, avendo al contrario svolto un ruolo rafforzativo del fine aggressivo perseguito dall'autore materiale; e) che, infatti, la partecipazione dei tre alla spedizione punitiva, con la consapevolezza della volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di «dare uha lezione» allo Spera, provocandogli quantomeno delle lesioni personali, escludeva che la degenerazione in omicidio, a prescindere dagli specifici mezzi di offesa impiegati dal primo, una volta entrato nel vicolo, potesse essere considerata come una circostanza eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità psichica tra il reato concordato e il diverso evento realizzato. 3. Nell'interesse del tre imputati sono stati proposti distinti ricorsi 'per cassazione. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del Chimenti è affidato ai motivi di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod, proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il giudice di rinvio omesso di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto sussistente il reato attribuito al ricorrente, in tal modo sottraendosi al compito assegnato dalla sentenza di annullamento con rinvio. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vij motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso qualunque considerazione sul fatto: a) che il Chimenti soltanto quando era in auto aveva appreso che l'[OSCURATO:PERSONA] cercava un amico per questioni personali e che gli avrebbe dato «mazzate se avesse sbagliato a parlare»; b) che non era configurabile alcuna condivisione di accordo criminoso; c) che il ricorrente non nutriva alcun sospetto che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse armato. In tal modo non era emerso alcun contributo causale del Chiminti, la cui presenza per pochi istanti fuori dall'abitacolo del veicolo era stata del tutto passiva, come pure il nesso psicologico rispetto all'evento. 5. Il ricorso proposto nell'interesse del Lafronza, dopo una premessa di carattere generale nella quale sottolinea il contrasto giurisprudenziale prodotto dalla «innaturale incursione nel merito» della sentenza rescindente, è affidato al motivo di seguito enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, nonché mancata considerazione di prove decisive, sottolineando: a) che la sentenza impugnata, dopo avere individuato anche in maniera meticolosa gli elementi fattuali che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione del ricorrente, aveva taciuto sul loro significato; b) che era contraddittorio sostenere che oggetto della comune rappresentazione delittuosa era la semplice contesa a mani nude e poi concludere per la prevedibilità della degenerazione di fatto verificatasi; c) che, al contrario, proprio la premessa (e le circostanze di fatto sulle quali riposava) era sintomatica dell'assoluta mancanza di nesso psicologico tra la condotta degli imputati e l'evento più grave; d) che la Corte territoriale aveva anche omesso di considerare i risultati dell'attività di intercettazione, dalla quale emergeva che il Lafronza aveva esternato il suo risentimento nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] - persona appena conosciuta, che si presentava come incensurato e dedito alla pesca - per la sua iniziativa e che, anzi, solo la mattina seguente egli aveva appreso che lo Spera era deceduto. 6. Il ricorso proposto nell'interesse dello Sparno è affidato al motivo di seguito enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la sentenza impugnata e, a monte, la sentenza rescindente non sono conformi a consolidati canoni interpretativi dell'art. 116 cod. pen., con conseguente necessità di valutare l'ipotesi di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite; b) che, alla stregua dell'accertamento giudiziale operato, gli imputati non avevano inteso «coprire le spalle» dell'[OSCURATO:PERSONA]; c) che, se il reato base poteva comportare la lesione dell'integrità fisica della vittima, l'esito letale era dovuto esclusivamente ad una circostanza sconosciuta dagli imputati e neppure accettata, secondo quanto emergeva dalle intercettazioni ambientali; d) che la Corte territoriale aveva omesso di considerare, oltre alla grave invalidità del ricorrente, l'estraneità di quest'ultimo e degli altri due ricorrenti a qualsivoglia ambiente e logica criminale; e) che, del pari, era emerso che i tre erano assolutamente all'oscuro della disponibilità di armi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] prima della commissione del reato; f) che l'assenza di prevedibilità dell'evento mortale rispetto a quelli lesivi espressamente prefigurati si fonda anche su altre ragioni di natura psicologica e fattuale, emergenti dalle captazioni ambientali e dalle stesse ammissioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. 7. Sono state depositate conclusioni nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'interesse del Chimenti. Considerato in diritto 1. I tre ricorsi pongono questioni sostanzialmente sovrapponibili e si prestano ad un esame unitario. 2. Occorre prendere le mosse dal rilievo per il quale, in caso di annullamento con rinvio disposto da una sezione semplice della Corte di Cassazione, il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto dalla stessa enunciato anche qualora questo contrasti con un principio in precedenza espresso dalle Sezioni Unite sulla medesima questione oggetto di decisione senza che, nel giudizio rescindente, sia stata promossa la rimessione obbligatoria del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma . 1 -bis, cod. proc. pen., atteso che, in difetto della previsione di alcuna specifica sanzione per l'eventuale violazione dell'obbligo di rimessione obbligatoria, il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto immodificabile e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno. Va aggiunto che siffatta autorità del principio osta a che la Corte di Cassazione, chiamata a decidere del ricorso avverso la sentenza rescissoria del giudice di rinvio, investa a sua volta le Sezioni Unite (così, di recente, Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020, Rv. 280213; si veda anche Sez. U, n. 4460 del 1994, Rv. 196893, secondo la quale l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza; in senso conforme si veda, tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 25722 del 28/03/2017, Rv. 270699). È incontroverso, peraltro, che il vincolo imposto al giudice di rinvio dalla sentenza di annullamento sia destinato a cedere solo quando la norma da cui la Corte di Cassazione aveva tratto il principio di diritto sia stata, nelle more, abrogata, ovvero dichiarata incostituzionale (Sez. 3, 29 gennaio 2015, n. 12532, Rv. 263001) o, ancora, sia stata ritenuta incompatibile con l'ordinamento comunitario da parte della Corte di Giustizia europea (Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, Rv. 275864; Sez. 5, 19 settembre 2013, n. 41334, Rv. 257945; in senso conforme anche: n. 18715 del 2012 Rv. 252503; n. 4049 del 2013 Rv. 254217). I superiori rilievi valgono, pertanto, ad escludere in radice, ove pure fosse ravvisabile, nel principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, un contrasto con altre indicazioni giurisprudenziali, la possibilità di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. 3. Ciò posto, si osserva che la sentenza rescindente, nel caso di specie, ha esplicitamente individuato un errore di diritto nella circostanza che la prima decisione della Corte d'assise d'appello avesse escluso il concorso anomalo sulla base della ritenuta imprevedibilità ed eccezionalità della verificazione dell'omicidio come normale sviluppo evolutivo di una condotta che contemplava l'offesa e la lesione dell'integrità fisica della vittima e che dunque conteneva in nuce la possibile degenerazione in esito letale, a maggiore ragione nelle concrete circostanze di tempo, di luogo e di persona che i tre coimputati, con la loro condotta, avevano consapevolmente contribuito a creare. Al termine della motivazione, siffatta conclusione è rafforzata dalla puntualizzazione per la quale la valutazione di prevedibilità nella cornice dell'art.116 cod. pen. riguarda l'evento, a prescindere dagli specifici mezzi di offesa impiegati in concreto, i quali, pertanto, non assumono il significato di circostanza eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità psichica tra il reato concordato e il diverso evento realizzatosi. In tale contesto, i vizi motivazionali sono piuttosto colti dalla sentenza di annullamento con rinvio nella svalutazione della capacità rafforzativa della determinazione criminosa dell'Ardui' di aggredire il suo antagonista. Nella cornice di riferimento appena indicata, la sentenza oggi impugnata ha svolto un'approfondita analisi dedicata proprio a quest'ultimo profilo, valorizzando le seguenti circostanze: a) gli imputati erano a conoscenza della volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di dare "una lezione" allo Spera, "alzandogli le mani" e, in particolare, "di dargli mazzate se avesse sbagliato a parlare", pur avendo tutti radicalmente escluso di essersi rappresentati che l'[OSCURATO:PERSONA] stesso potesse o volesse uccidere il suo antagonista; b) lo Sparno aveva rimosso gli adesivi che rendevano identificabile la sua autovettura; c) il Chimenti aveva distrutto la sim card utilizzata per chiamare con il suo telefono cellulare la vittima. In definitiva, secondo la Corte territoriale, i tre ricorrenti avevano aderito al programma criminoso della spedizione punitiva in danno dello Spera, come comprovato dal contributo fornito al rintraccio e all'aggressione di quest'ultimo, attraverso la messa a disposizione dell'autovettura, la telefonata fltelefo-rrit a) - effettuata dal Chimenti e l'accompagnamento dell'[OSCURATO:PERSONA] per almeno un'ora, ossia per un tempo idoneo ad apprezzare la rabbia di quest'ultimo e a rafforzarne il senso di sicurezza. Inoltre, osserva la sentenza impugnata, il contributo dei tre si era concretizzato nel "coprire le spalle" dell'[OSCURATO:PERSONA], mediante il posizionamento fuori del vicolo durante il confronto fisico con la vittima; anzi, nel caso del Chimenti, quest'ultimo era persino sceso dal veicolo, in tal modo consentendo un rapido allontanamento dell'[OSCURATO:PERSONA], bloccando una possibile via di fuga per la vittima e controllando il sopraggiungere di terzi nei pressi del teatro dell'azione criminosa. Questo segmento motivazionale concerne esplicitamente la verifica del concorso morale di base dei tre ricorrenti nel delitto di lesioni personali e non è investito da specifici motivi di ricorso, che si concentrano nel ribadire che non erano note le intenzioni onnicidiarie dell'[OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che disponesse delle armi da fuoco che avrebbe poi utilizzato. La disabilità dello Sparno non assume alcun rilievo rispetto al ruolo che viene sopra ricostruito attraverso la unitaria valutazione degli elementi acquisiti nel processo. Lo stesso è a dirsi del contributo del Chimenti - tema sviluppato, in particolare, nel secondo motivo del suo ricorso -, dal momento che le censure svolte, a tacere della loro assertività) finiscono per aspirare, nella sostanza, ad una rivalutazione - preclusa in questa sede - delle risultanze istruttorie, esattamente colte dalla Corte territoriale nella loro unitarietà. In tale contesto, va infatti ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc: pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani")né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 4. Ciò posto, le restanti considerazioni che insistono sui dati sopra ricordati della inconsapevolezza del proposito omicidiario e che emergono dalle intercettazioni valorizzate sono del tutto irrilevanti, in quanto collidono in modo frontale con il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, quanto al rilievo che l'attribuzione dell'evento non scaturisce affatto dalla rappresentazione concreta dello stesso (ciò che avrebbe comportato il coinvolgimento dei ricorrenti come concorrenti ai sensi dell'art. 110 cod. pen.), ma dalla sua prevedibilità come logico sviluppo della spedizione punitiva indipendentemente dall'uso di questo o di quel mezzo esecutivo. 5. In definitiva, i motivi di ricorso sono inammissibili o in quanto, come detto, aspirano in termini generici ad un rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità )o in quanto valorizzano circostanze irrilevanti rispetto all'enunciato Principio di diritto. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di legittimità. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27776001). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Cor