CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 1965
Cassazione n. 33838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1965 avverso la sentenza del 19/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del PG udito il eif<sore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli, le pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualunque impresa prevista dall'art. 216, I. fall., per la durata di otto anni, ritenuta dal ricorrente eccessivamente elevata, ove si tenga conto che tale durata è prossima ai massimi edittali, pari a dieci anni, a fronte di una pena principale detentiva di anni quattro mesi sei di reclusione, assestata verso il minimo edittale, senza tacere la mancanza di un'adeguata motivazione che dia conto delle ragioni di tale scelta. 3. Con requisitoria scritta del 13.3.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso, pur denunciando un vizio che in linea di principio consente il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiannento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in quanto l'applicazione delle pene accessorie r.:,,L2isuleetu- ackee'ci:-Amh.le parti (cfr. Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552), va dichiarato inammissibile, sia per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono, sia perché versato in fatto. Il giudice di merito ha reso esaustiva motivazione sul punto contestato, ancorando la durata delle pene accessorie applicate a una valutazione complessiva della gravità della condotta dell'imputato, tenuto conto "del numero di anni trascorso dalla manifestazione del dissesto e il ricorso per la dichiarazione di fallimento, dell'entità dello stato passivo, della molteplicità delle condotte distrattive" (cfr. p. 4). Si tratta di una motivazione, da un lato del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133, c.p., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse, avendo particolare attenzione alla gravità della condotta dell'agente (cfr. Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898; Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488); dall'altro, certo non manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto fondata su di una valutazione specifica e coerente della fattispecie concreta. Ne consegue che i rilievi difensivi volti a mettere in discussione la congruità del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito appaiono inammissibili, non solo, come si è detto, perché manifestamente infondati, ma anche perché sollecitano un'inammissibile rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio non consentita in questa sede. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P,Q,M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle