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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 38252/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04EEJ3F nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che HakKirn Hassan ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inedito, ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen, in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2022 Il consigliere este sore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04EEJ3F nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che HakKirn Hassan ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inedito, ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen, in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il consigliere este sore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris