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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05313/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva depositata dall'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno - risultante regolarmente dato in pagamento dal fratello dell'imputata e nella piena consapevolezza di quest'ultima - integra il reato di calunnia, posto che la falsa denuncia consente di prospettare la commissione del reato di ricettazione, perseguibile d'ufficio, senza che si debba valutare la compatibilità di tale fattispecie con quella del furto, posto che in relazione al reato di calunnia rileva la sola prospettazione di un reato che, in realtà, si sa non esser stato commesso; rilevato che la pena è stata contenuta nel minimo edittale e l'esclusione delle generiche è ampiamente motivata, con argomenti rispetto ai quali la ricorrente non evidenzia profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del 'corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannajkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere est re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva depositata dall'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno - risultante regolarmente dato in pagamento dal fratello dell'imputata e nella piena consapevolezza di quest'ultima - integra il reato di calunnia, posto che la falsa denuncia consente di prospettare la commissione del reato di ricettazione, perseguibile d'ufficio, senza che si debba valutare la compatibilità di tale fattispecie con quella del furto, posto che in relazione al reato di calunnia rileva la sola prospettazione di un reato che, in realtà, si sa non esser stato commesso; rilevato che la pena è stata contenuta nel minimo edittale e l'esclusione delle generiche è ampiamente motivata, con argomenti rispetto ai quali la ricorrente non evidenzia profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del 'corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannajkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere est re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05313/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris