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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19310/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 678/2023 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti di ricorso, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna riportata dai predetti in primo grado per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 c.p.; Considerato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. nonché al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce un solo motivo di ricorso, con il quale contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità; Considerato che il suddetto motivo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 678/2023 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti di ricorso, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna riportata dai predetti in primo grado per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 c.p.; Considerato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. nonché al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce un solo motivo di ricorso, con il quale contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità; Considerato che il suddetto motivo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec
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