CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 23379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/12/1984;avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dientrambi i ricorsi;lette le richieste depositate in data 11 maggio 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso, per l’imputata [OSCURATO:PERSONA], per l’accoglimento del ricorso;letta la memoria di replica (con documentazione allegata) depositata in data 25maggio 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che concluso, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA],per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025, la Corte di appello di Catanzaroconfermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 19/0672024, appellata daAntonio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento dellespese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonofiglio, difensore di fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo con cui deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen.2.1. In particolare, rileva il ricorrente come, nella specie, non sia statoconseguito alcun ingiusto profitto, né recato alcun danno patrimoniale e chel’imputato, accortosi che gli era stata consegnata la merce sbagliata, aveva solorichiesto la restituzione del prezzo pagato al corriere, provvedendo quindi arestituire il pacco.Difetterebbe, pertanto, l’elemento soggettivo del delitto di estorsione, in talsenso deponendo anche il fatto che la condotta si era svolta alla presenza deimilitari, che non erano difatti neppure intervenuti a trarre in arresto l’imputato.[OSCURATO:PERSONA]. U n 29541 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente rileva come la condottapotrebbe al più integrare il reato di cui all’art. 393 cod. pen. o quello di cuiall’art. 610 cod. pen. Di contro, i giudici di appello, per sostenere le conclusioniin punto di qualificazione giuridica, avrebbero richiamato giurisprudenza risalentee superata ed addotto una motivazione illogica ed incomprensibile.2.2. Nel corpo del medesimo motivo, lamenta poi non essere statariconosciuta la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in assenza dimotivazione, rilevando, sul punto, come tale attenuante debba essere concessad’ufficio quando è applicata la circostanza di lieve entità di introduzionecostituzionale, ben potendo le due circostanze concorrere.2.3. Ci si duole, altresì, della mancata formulazione di un bilanciamento intermini di prevalenza delle attenuanti, a fronte della incensuratezzadell’imputato, del suo comportamento processuale ed avuto riguardo all’offertareale di risarcimento del danno (all. 1 ricorso).2.4. Lamenta, infine, come la condanna sia stata fondata esclusivamentesulle dichiarazioni della persona offesa, senza considerare e travisando la provadichiarativa del teste Zangari, che aveva riferito che il pacco era stato a luirestituito dall’imputato.3. Avverso la sentenza della Corte di appello, propongono distinti ricorsianche l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiduciadell’imputata [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati quattromotivi.3.1.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione apparente, generica emeramente adesiva a quella di primo grado, avendo la Corte di appello omessoqualsiasi autonoma valutazione dei motivi di gravame in punto di mancataidentificazione diretta della imputata, divergenza tra minacce telefonichecarenza di riscontri individualizzanti.3.1.2. Con secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla qualificazione del fatto in termini di estorsione ed in ragionedella illogica esclusione della fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.: a tal fine,rileva la ricorrente come non sarebbe necessario che il diritto vantato siaeffettivamente esistente, essendo di contro sufficiente che l’agente abbia agitonella ragionevole convinzione della sua esistenza, così come resterebbeirrilevante che la richiesta fosse rivolta ad un soggetto estraneo al rapportocontrattuale, che gli imputati ben potevano, tuttavia, ritenere ragionevolmentecoinvolto.Lamenta, inoltre, essere stato considerato profitto ciò che invece risultavaessere la mera restituzione del prezzo corrisposto.3.1.3. Con terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla sussistenza della aggravante dell’uso di armi, che sarebbe stataapplicata nei confronti della imputata sulla base della mera sua presenza sulluogo dei fatti, senza che fosse accertata la sua conoscenza, la sua consapevoleadesione alla modalità esecutiva aggravata o la accettazione del rischio di taleimpiego.3.1.4. Con quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’applicazione della recidiva: la Corte territoriale si sarebbe limitata arichiamare i precedenti penali di cui l’imputata è gravata, senza analizzarnenatura, omogeneità, rilevanza e senza formulare un giudizio di pericolositàsociale in termini di attualità.3.2. Con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto sempre nell’interessedella imputata [OSCURATO:PERSONA], vengono articolati ulteriori due motivi.3.2.1. Con primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità a titolo diconcorso nel delitto di estorsione.Al riguardo, lamenta come il percorso argomentativo non consenta diindividuare il contributo causale ascrivibile alla imputata, limitandosi la sentenzaa richiamare la presenza sul luogo dei fatti, la simultaneità delle azioni e ladirezione della pretesa rivolta alla persona offesa.Lamenta altresì la mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezzadell’uso del coltello da parte del coimputato.3.2.2. Con secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione ex art. 393 cod. pen.Sul punto, censura la motivazione nella parte in cui ha dato rilievo allamancanza di prova di difformità della merce ed alla estraneità del corriere, cuiera rivolta la minaccia, al rapporto contrattuale, non tenendo conto invecedell’elemento soggettivo. A tal fine richiama Sez. U, n. 29541/2020.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, più di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendofine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utilescrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono,per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi nonsuscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmentodella motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02:Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nelgiudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Cortedi cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di merito.Eccede, quindi, dai limiti di cognizione di legittimità ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, rimanendo il controllo sulla motivazionein sede di legittimità circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili chel'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e,quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificatol'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato oda altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame,requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, DosSantos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 -01; Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 5146 del16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01).1.2. Anche il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazioneper travisamento della prova, poi, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, adaddurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazionenella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente odadeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere didecisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare laprova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchédella effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 –01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006,Todisco, Rv. 234162 – 01).1.3. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione diresponsabilità̀, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza diappello per relationem a quella della sentenza di primo grado.È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenzaappellata e quella di appello, quando non vi è difformità̀ sui punti denunciati, siintegrino vicendevolmente, formando una sola entità̀ logico-giuridica, alla qualeoccorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 1,n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01; Sez. 3,n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 2, n. 5112 del02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 - 01).2. Ciò premesso, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, risultando con esso operata una promiscua e genericadeduzione cumulativa di motivi, rubricati indistintamente con richiamo all’art.606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen.2.1. Inoltre, i profili di censura, sintetizzati nei paragrafi da 2.2. a 2.4.,risultano non consentiti, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., inquanto non previamente devoluti con l’atto di appello.A tale riguardo, poi, deve rilevarsi ulteriormente come anche l’offerta dirisarcimento - di cui il ricorrente lamenta l’omessa considerazione - risultifinanche di data successiva a quella della sentenza di appello (vds. allegato 1 alricorso e documentazione nuovamente allegata alla memoria di replicadepositata in data 25 maggio 2026).Inoltre, in punto di diniego di attenuanti generiche (la cui applicazionerisulta sollecitata in sede di conclusioni rassegnate dal difensore innanzi allaCorte di appello) e di un più favorevole giudizio di bilanciamento dellecircostanze già ritenute, la sentenza impugnata espone una motivazionecompiuta, coerente e priva di aporie logiche – e dunque insindacabile in questasede -, con cui dà congruamente atto delle ragioni a base delle valutazionioperate (v. pag. 5 della sentenza impugnata).2.2. Ad ogni modo, anche a prescindere dai superiori rilievi, le censureriguardanti il percorso argomentativo posto dalla Corte di appello sono privedella specificità necessaria, poiché non portano una critica argomentataall’articolato motivazionale in grado da scardinare il ragionamento probatoriooperato, ma fondano su una mera rilettura del materiale probatorio, nonconsentita in questa sede.2.3. Il motivo a sostegno della diversa qualificazione giuridica del fattorisulta vieppiù manifestamente infondato.Invero, premesso che la ricostruzione in fatto non è fatta oggetto dispecifiche censure con l’atto di appello, si rileva come correttamente la Corteterritoriale, con motivazione conforme a quella del primo giudice, abbia datorilievo assorbente alla circostanza che le minacce fossero rivolte a terzo estraneoal rapporto contrattuale.Si rammenta, al riguardo, come sia configurabile il delitto di estorsione, enon quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia allepersone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta diesazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalitàcostrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima,annullandone le capacità volitive; b) l'estraneità al rapporto contrattuale di coluiche esige il credito; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recuperodel credito diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di personeestranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018,Gatto, Rv. 272017 – 01; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 Guarnieri, Rv. 267123– 01; Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015 Immordino, Rv. 264967 – 01).Inoltre, allorché al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapportonegoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elementodell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che ilcontraente-vittima sia costretto al rapporto negoziale (Sez. 1, n. 13105 del30/01/2026, Comberati, Rv. 289741 – 01; Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, DiGrazia, Rv. 278998 – 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso,Rv. 269364 – 01).Anche il richiamo operato in ricorso a Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,estratto in massima (secondo cui “Il concorso del terzo nel reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone èconfigurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo allapretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità”), chela specifica motivazione approntata nel caso alla attenzione delle Sezioni Unite(vds. paragrafo 18 della sentenza n. 29541/2020 cit.) ribadiscono, quali elementidi discrimine tra la fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. e quella di cui all’art.393 cod. pen., la non tutelabilità, dinanzi all'autorità giudiziaria, della pretesaazionata con violenza o minaccia e la posizione dell’agente rispetto al rapporto dicredito sottostante.2.4. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione e argomentazione difensiva, comprese quelle portate nella memoria direplica depositata.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, essendo i motivi propostiaspecifici e meramente reiterativi dei motivi di appello ovvero manifestamenteinfondati.3.1. In particolare, il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edil primo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminaticongiuntamente per ragioni di ordine logico e per migliore intellegibilità delladecisione, sono aspecifici, in quanto non si confrontano criticamente con lamotivazione della sentenza, e meramente reiterativi dei correlati motivi diappello (vds. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).Di contro, la Corte territoriale, con motivazione conforme, nonché aderentealle risultanze processuali, ha rilevato come la individuazione della Passalacquafosse risultata certa sulla base dello sviluppo dei fatti a cui ella partecipava,senza soluzione di continuità: invero, sebbene non conoscesse il nome delladonna, il teste Zangari riferiva che una donna ed un uomo (poi identificati negliodierni imputati) lo avevano seguito fino alla caserma dei Carabinieri e che,durante il tragitto, aveva ricevuto telefonate minacciose con cui gli si intimava larestituzione di quanto ricevuto come pagamento in contrassegno; appena uscitodalla caserma, lo Zangari era stato quindi ‘blindato da tre macchine’ da cui eranousciti l’uomo, con in mano il coltellino, e la donna, che aveva aperto lo sportellodel furgone, tolto le chiavi dal cruscotto e minacciato la persona offesa dicendo“ti faccio perdere 20 litri di sangue e ti taglio la gola” (pag. 3 della sentenzaimpugnata).Con i motivi, comuni ai due ricorsi, non viene formulata alcuna specificacensura di travisamento della prova, ma si propone solo una mera rilettura,peraltro parziale e parcellizzata, del materiale probatorio (e talora financhesganciata dallo stesso e frutto di congetture), non consentita in questa sede.3.2. Quanto alla qualificazione giuridica, su cui convergono le censureportate con secondo motivo in entrambi i ricorsi presentati nell’interesse dellaPassalacqua, risulta correttamente operata la sussunzione della fattispecieconcreta in quella astratta, sulla base dei principi di diritto già espositi alparagrafo 2.3., cui si rinvia.3.3. Il terzo e quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cosìcome il profilo ulteriore di censura contenuto nel primo motivo del ricorso a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (in punto di aggravante dell’uso dell’arma), si profilano comenon consentiti in quanto non previamente dedotti con i motivi di appello (vds.3.4. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione e argomentazione difensiva, comprese quelle portate nella memoriadepositata.4. Alle declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delleammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa allainammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente