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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34593/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza del 27/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2026 che ha assolto la società [OSCURATO:PERSONA] srl dall'illecito contestato ex art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.

Igs. n. 231/01 in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.

Igs. n. 152/06, contestato come commesso da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della menzionata società, nei cui confronti si è proceduto separatamente.

Il ricorso è affidato a quattro distinti motivi, che di seguito verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173, comma 1, delle norme di attuazione del codice di rito.

1. Il primo motivo deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione, poiché la sentenza impugnata avrebbe omesso di analizzare il tema della continuità normativa tra la attuale formulazione della norma incriminatrice di cui all'art. 256, comma 1, d.

Igs. n. 162/06 ed il testo previgente: l'Ufficio ricorrente evidenzia che la mancata ricostruzione della continuità normativa tra le due disposizioni avrebbe determinato l'erronea applicazione della disciplina sostanziale di riferimento, a ciò aggiungendo che la sentenza impugnata omette di verificare la riferibilità della gestione dei rifiuti alla sfera organizzativa della società, soffermandosi sulla mera alternativa astratta della riferibilità dei rifiuti all'operatività di soggetto diverso, ovvero la ditta individuale "Impresa edile [OSCURATO:PERSONA]", riconducibile sempre al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ed esercente analoga attività, soggetto che aveva parimenti la disponibilità del terreno interessato dal deposito incontrollato dei rifiuti.

2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione, assumendo che la sentenza impugnata abbia richiamato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, senza però alcun riferimento alle specifiche risultanze processuali fondanti il dubbio medesimo.

3. Il terzo motivo, in via di ulteriore considerazione, censura i vizi di violazione di legge e di motivazione, poiché la sentenza del Tribunale avrebbe fondato il giudizio assolutorio su un dubbio "meramente congetturale", omettendo ogni confronto con le risultanze probatorie.

4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in relazione alla "...omessa valutazione e/o travisamento di elementi decisivi della prova", con particolare riferimento al richiamo al contenuto della relazione di servizio dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nella parte espressamente richiamata in sentenza alle pagine 4 e 5, relativa alla promiscuità del deposito di rifiuti ed alla comune rappresentanza sia della società che della ditta individuale: da tale richiamo, in particolare, si adduce fosse da desumersi non già il dubbio quanto alla riferibilità dei rifiuti al 2società imputata, bensì la diversa conclusione della commissione del fatto a vantaggio di entrambi i soggetti operativi (società a responsabilità limitata e ditta individuale).

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la Procura Generale ha trasmesso conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, ritenuto fondato ed assorbente.

La società [OSCURATO:PERSONA] srl, con articolata memoria, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, o comunque il relativo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte con riferimento a ciascuno dei motivi dedotti.

1. Il primo motivo è generico: con esso si deduce violazione della legge sostanziale (in relazione alla disposizione di cui all'art. 256 d.

Igs. n. 152/06), in ragione della omessa considerazione della modifica intervenuta (neppure indicata dal ricorrente) e della carenza di ogni verifica in ordine alla continuità normativa conseguente.

Ebbene, tale censura non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale, logicamente preliminare rispetto 'alla questione della successione di leggi penali nel tempo, fondata sulla non certa riferibilità dell'interesse e vantaggio, previsto dall'art. 5 d.

Igs. n. 231/01 quale elemento costitutivo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendenti da reato, all'uno o all'altro dei soggetti giuridici (srl e ditta individuale) riconducibili alla persona fisica autrice dei fatti oggetto di imputazione e nella cui disponibilità, parimenti, si trovava il terreno interessato dal deposito incontrollato e dall'illecito smaltimento dei materiali compiutamente descritti nell'imputazione (imballaggi in cartone per colla cementizia/prerniscelati).

Sotto altro profilo, si osserva che l'Ufficio ricorrente in alcuna parte illustra le ragioni giuridiche per le quali la modifica normativa intervenuta, ove applicabile ex art. 2 cod. pen., potesse determinare un diverso esito di condanna, con ciò evidenziandosi ulteriori profili di genericità della deduzione svolta.

2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso verranno esaminati congiuntamente, in ragione della unicità della questione con essi dedotta.

L'esame di tali motivi rende necessario ed opportuno il richiamo al tenore della contestazione di cui all'unico capo di imputazione, come ritrascritto nella sentenza impugnata.

La contestazione per cui si procede, relativa all'illecito amministrativo dell'ente, in particolare, veniva elevata nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] srl per il reato presupposto di deposito incontrollato e abbruciamento illecito dei rifiuti ascritto, in ipotesi, a [OSCURATO:PERSONA], al quale, nella stessa imputazione, si riconduce da un lato il ruolo di amministratore unico della società a responsabilità 3limitata e, dall'altro, la titolarità della ditta individuale denominata "Impresa edile [OSCURATO:PERSONA]".

Sempre nella contestazione, inoltre, si precisa che il terreno interessato sia dal deposito che dall'illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività di impresa era "appartenente" in parte alla società, in parte della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA].

La contestazione, inoltre, imputa alla sola società l'interesse e il vantaggio correlato alla commissione del reato ascritto alla persona fisica.

In via di ulteriore considerazione, si osserva che dalla sentenza impugnata (pagina 4 e 5 della relativa motivazione) emerge che, come risulta dalla relazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] acquisita agli atti del procedimento, l'intervento dei predetti avvenisse all'esito di una segnalazione relativa alla combustione illecita di rifiuti da parte di una "impresa edile" (non ulteriormente specificata) e che il terreno, recintato, fosse adibito a deposito di materiali sia per la società a responsabilità limitata che per la ditta individdale.

La contestazione elevata alla sola società a responsabilità limitata, pertanto, si incentrava sulla omessa adozione di modello organizzativo e comunque sulla inosservanza di obblighi di vigilanza e direzione idonei a prevenire la commissione dei reati di deposito incontrollato e abbruciamento nell'interesse e a vantaggio della società medesima.

Tanto premesso, si osserva che la motivazione posta a fondamento della pronuncia assolutoria impugnata si svolge proprio sulla base della valutazione degli elementi emergenti dall'istruttoria, in relazione ai quali ha ritenuto non provata la certa riferibilità dei rifiuti all'interesse e al vantaggio della società a responsabilità limitata.

Il Tribunale ha ritenuto, con argomento di valutazione tipicamente fattuale e riservato al giudice di merito, la sussistenza di un ragionevole dubbio della riferibilità dei rifiuti alla ditta individuale, riferibilità desumibile, in sintesi, dalla operatività di entrambi i soggetti giuridici nel medesimo settore edile cui risultano ricollegabili i rifiuti oggetto della contestazione, dalla disponibilità del terreno in capo tanto alla società che alla ditta individuale, dalla riconducibilità tanto della società che della ditta individuale alla medesima persona fisica.

A fronte di tali argomenti, compiutamente riportati nella motivazione, non si ravvisano profili di manifesta illogicità della motivazione, né risultano profili di contraddittorietà della stessa o di travisamento della prova, piuttosto le censure formulate tendono ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, che è preclusa a questa Corte, senza offrire concreti elementi a sostegno della diversa ricostruzione del fatto, ovvero della certa riconducibilità, almeno in parte, dei rifiuti oggetto della contestazione, all'attività edile della sola società a responsabilità limitata.

3. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza del 27/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2026 che ha assolto la società [OSCURATO:PERSONA] srl dall'illecito contestato ex art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d. Igs. n. 231/01 in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152/06, contestato come commesso da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della menzionata società, nei cui confronti si è proceduto separatamente. Il ricorso è affidato a quattro distinti motivi, che di seguito verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173, comma 1, delle norme di attuazione del codice di rito. 1. Il primo motivo deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione, poiché la sentenza impugnata avrebbe omesso di analizzare il tema della continuità normativa tra la attuale formulazione della norma incriminatrice di cui all'art. 256, comma 1, d. Igs. n. 162/06 ed il testo previgente: l'Ufficio ricorrente evidenzia che la mancata ricostruzione della continuità normativa tra le due disposizioni avrebbe determinato l'erronea applicazione della disciplina sostanziale di riferimento, a ciò aggiungendo che la sentenza impugnata omette di verificare la riferibilità della gestione dei rifiuti alla sfera organizzativa della società, soffermandosi sulla mera alternativa astratta della riferibilità dei rifiuti all'operatività di soggetto diverso, ovvero la ditta individuale "Impresa edile [OSCURATO:PERSONA]", riconducibile sempre al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ed esercente analoga attività, soggetto che aveva parimenti la disponibilità del terreno interessato dal deposito incontrollato dei rifiuti. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione, assumendo che la sentenza impugnata abbia richiamato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, senza però alcun riferimento alle specifiche risultanze processuali fondanti il dubbio medesimo. 3. Il terzo motivo, in via di ulteriore considerazione, censura i vizi di violazione di legge e di motivazione, poiché la sentenza del Tribunale avrebbe fondato il giudizio assolutorio su un dubbio "meramente congetturale", omettendo ogni confronto con le risultanze probatorie. 4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in relazione alla "...omessa valutazione e/o travisamento di elementi decisivi della prova", con particolare riferimento al richiamo al contenuto della relazione di servizio dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nella parte espressamente richiamata in sentenza alle pagine 4 e 5, relativa alla promiscuità del deposito di rifiuti ed alla comune rappresentanza sia della società che della ditta individuale: da tale richiamo, in particolare, si adduce fosse da desumersi non già il dubbio quanto alla riferibilità dei rifiuti al 2società imputata, bensì la diversa conclusione della commissione del fatto a vantaggio di entrambi i soggetti operativi (società a responsabilità limitata e ditta individuale). Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la Procura Generale ha trasmesso conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, ritenuto fondato ed assorbente. La società [OSCURATO:PERSONA] srl, con articolata memoria, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, o comunque il relativo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte con riferimento a ciascuno dei motivi dedotti. 1. Il primo motivo è generico: con esso si deduce violazione della legge sostanziale (in relazione alla disposizione di cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/06), in ragione della omessa considerazione della modifica intervenuta (neppure indicata dal ricorrente) e della carenza di ogni verifica in ordine alla continuità normativa conseguente. Ebbene, tale censura non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale, logicamente preliminare rispetto 'alla questione della successione di leggi penali nel tempo, fondata sulla non certa riferibilità dell'interesse e vantaggio, previsto dall'art. 5 d. Igs. n. 231/01 quale elemento costitutivo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendenti da reato, all'uno o all'altro dei soggetti giuridici (srl e ditta individuale) riconducibili alla persona fisica autrice dei fatti oggetto di imputazione e nella cui disponibilità, parimenti, si trovava il terreno interessato dal deposito incontrollato e dall'illecito smaltimento dei materiali compiutamente descritti nell'imputazione (imballaggi in cartone per colla cementizia/prerniscelati). Sotto altro profilo, si osserva che l'Ufficio ricorrente in alcuna parte illustra le ragioni giuridiche per le quali la modifica normativa intervenuta, ove applicabile ex art. 2 cod. pen., potesse determinare un diverso esito di condanna, con ciò evidenziandosi ulteriori profili di genericità della deduzione svolta. 2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso verranno esaminati congiuntamente, in ragione della unicità della questione con essi dedotta. L'esame di tali motivi rende necessario ed opportuno il richiamo al tenore della contestazione di cui all'unico capo di imputazione, come ritrascritto nella sentenza impugnata. La contestazione per cui si procede, relativa all'illecito amministrativo dell'ente, in particolare, veniva elevata nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] srl per il reato presupposto di deposito incontrollato e abbruciamento illecito dei rifiuti ascritto, in ipotesi, a [OSCURATO:PERSONA], al quale, nella stessa imputazione, si riconduce da un lato il ruolo di amministratore unico della società a responsabilità 3limitata e, dall'altro, la titolarità della ditta individuale denominata "Impresa edile [OSCURATO:PERSONA]". Sempre nella contestazione, inoltre, si precisa che il terreno interessato sia dal deposito che dall'illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività di impresa era "appartenente" in parte alla società, in parte della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA]. La contestazione, inoltre, imputa alla sola società l'interesse e il vantaggio correlato alla commissione del reato ascritto alla persona fisica. In via di ulteriore considerazione, si osserva che dalla sentenza impugnata (pagina 4 e 5 della relativa motivazione) emerge che, come risulta dalla relazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] acquisita agli atti del procedimento, l'intervento dei predetti avvenisse all'esito di una segnalazione relativa alla combustione illecita di rifiuti da parte di una "impresa edile" (non ulteriormente specificata) e che il terreno, recintato, fosse adibito a deposito di materiali sia per la società a responsabilità limitata che per la ditta individdale. La contestazione elevata alla sola società a responsabilità limitata, pertanto, si incentrava sulla omessa adozione di modello organizzativo e comunque sulla inosservanza di obblighi di vigilanza e direzione idonei a prevenire la commissione dei reati di deposito incontrollato e abbruciamento nell'interesse e a vantaggio della società medesima. Tanto premesso, si osserva che la motivazione posta a fondamento della pronuncia assolutoria impugnata si svolge proprio sulla base della valutazione degli elementi emergenti dall'istruttoria, in relazione ai quali ha ritenuto non provata la certa riferibilità dei rifiuti all'interesse e al vantaggio della società a responsabilità limitata. Il Tribunale ha ritenuto, con argomento di valutazione tipicamente fattuale e riservato al giudice di merito, la sussistenza di un ragionevole dubbio della riferibilità dei rifiuti alla ditta individuale, riferibilità desumibile, in sintesi, dalla operatività di entrambi i soggetti giuridici nel medesimo settore edile cui risultano ricollegabili i rifiuti oggetto della contestazione, dalla disponibilità del terreno in capo tanto alla società che alla ditta individuale, dalla riconducibilità tanto della società che della ditta individuale alla medesima persona fisica. A fronte di tali argomenti, compiutamente riportati nella motivazione, non si ravvisano profili di manifesta illogicità della motivazione, né risultano profili di contraddittorietà della stessa o di travisamento della prova, piuttosto le censure formulate tendono ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, che è preclusa a questa Corte, senza offrire concreti elementi a sostegno della diversa ricostruzione del fatto, ovvero della certa riconducibilità, almeno in parte, dei rifiuti oggetto della contestazione, all'attività edile della sola società a responsabilità limitata. 3. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4 P.Q.M