CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12809/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 634/2020 depositato il 10 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: ( - la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 19 del 2017, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (riunito a quello di [OSCURATO:PERSONA]) , ex art. 3 della L. 89/200, ha condannato il Ministro dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.400,00, oltre interessi legali e spese di lite; - avverso il citato decreto della Corte di appello di Perugia, la stessa Macina proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi. Con il primo denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, L. 89/2001 e dell'art. 1, All. n. 3, d.lgs. n- 104/2010; e con il secondo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014; - con sentenza n. 32992/2019 (depositata il 13 dicembre 2019), la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassava con rinvio alla medesima Corte distrettuale per una nuova decisione; - l'istante riassumeva quindi la causa ex art. 392 c.p.c. con ricorso (depositato il 25 maggio 2020) dinanzi la Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, la quale - nella costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - con il decreto in questa sede impugnato (n. 634/2020) condannava la medesima Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 4.500,00, per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché delle relative spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. e poste a carico dello stesso Ministero soccombente, condannandolo al pagamento rispettivamente di euro 8,00, per spese vive e complessivi euro 560,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed Iva come per legge, per il giudizio di merito; in euro 27,00, per spese vive e complessive euro 626,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% CAP ed Iva come per legge, per il giudizio innanzi la Suprema Corte; infine, in euro 27,00 per spese vive e complessive euro 560,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 1 5 % CAP ed Iva come per legge per il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.. - avverso il predetto decreto n. 634/2020 ricorre la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.Con il primo motivo lamenta che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d'appello di Perugia sia inferiore ai minimi dettati dalle Tabelle 12 e 13 del d.nn. n. 55/2014 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari); con il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, punto 2, d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il decreto impugnato non motiva le ragioni per le quali non sia stato operato l'aumento del compenso unico dell'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale in un'unica causa. - il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato. Atteso che: - il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla legge n. 89 del 2001 - vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr. Cass. 10 aprile 2018 n. 8818 del 2018; Cass. 28 febbraio 2018 n. 4689; Cass. 14 novembre 2016 n. 23187; Cass. 17 ottobre 2008 n. 25352). Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il d.m. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale ruu( preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi C 405,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167). Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi per ciascuna voce, nella specie peraltro liquidati nel complesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., la somma totale liquidabile sarebbe di euro 1.198,50 per il giudizio di merito e altrettanto per quello di rinvio, così computata per ciascuna fase: euro 255,00 per la fase di studio della controversia; euro 255,00 per la fase introduttiva del giudizio; euro 238,50 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70%, applicabile per tale voce, rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di euro 945,00); euro 405,00 per la fase decisionale. Va, di converso, confermata la decisione quanto alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 626,00, oltre a d euro 27,00 per spese vive, risultando rispettato il paramento minimo tariffario previsto dalla tabella n. 13 allegata al d.m. n. 55/2014, relativi allo scaglione compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00, alla stregua del valore della controversia (pari a euro 567,00); il secondo motivo è infondato. Il giudice di merito ha argomentato la decisione di non applicare al compenso liquidato per il difensore la maggiorazione per il numero delle parti spiegando che l'attività processuale era stata caratterizzata da una accentuata (speciale) semplicità, non essendo stato richiesto alcun apprezzabile impegno aggiuntivo, trattandosi di posizioni del tutto sovrapponibili, per cui non sussistevano i presupposti per giustificare eventuali aumenti. Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione del giudice di merito, che è tenuto a motivare sia che la riconosca sia che la neghi. Proprio il ridotto impegno richiesto dalla molteplicità di posizioni, il carattere seriale delle liti, la perfetta sovrapponibilità delle questioni, comuni alle diverse parti, la semplicità dei temi dibattuti giustificavano compensi aggiuntivi, situazione quest'ultima che non necessariamente si identifica, come si sostiene in ricorso, con l'identità di posizioni processuali cui si riferisce la norma. Non si profila dunque il denunciato vizio di motivazione, essendo chiaramente e logicamente enunciate le ragioni della decisione. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, respinto il secondo. Il decreto impugnato va cassato in relazione alla parte del motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, il Ministero deve essere condannato alla refusione, in favore della ricorrente, ai compensi complessivi dovuti per ognuno dei due citati giudizi di merito e di rinvio, che ammontano ad euro 1.198,50, oltre esborsi come liquidati e accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, confermati quelli del giudizio di legittimità. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate non ripetibili stante il solo parziale accoglimento del ricorso e il mancato svolgimento di difese da parte del Ministero. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigettato il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di rinvio in favore della odierna ricorrente nell'importo complessivo di euro 1.198,50 oltre spese generali ed accessori, per ciascuna delle fasi, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella C