CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 27676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24696-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 381/2024 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/09/2024 R.G.N. 437/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.24696/2024 Cron. Rep. Ud18/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora AMAT) a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra la retribuzione dallo stesso percepita dal 1.5.2008 al 31.12.2016 come “addetto all’esercizio”, parametro 193,e quella spettante per le mansioni di “coordinatore di esercizio” , parametro 210, c.c.n.l. applicato al settore, oltre accessori dalla maturazione al saldo. 2. La statuizione di accoglimento della domanda di differenze retributive connessa all’espletamento delle mansioni superiori, l’unica ancora in questa sede rilevante, è stata fondata sugli esiti della prova orale dalla quale era emerso l’espletamento da parte del Borrello di attività di coordinamento degli operatori ed addetti, connotata da quei margini di discrezionalità e di iniziativa richiesti dalla norma collettiva al fine della superiore qualifica di “coordinatore di esercizio”, parametro 210. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 nn. 3,4 e 5, violazione dell’art. 2103 c.c., degli artt. 115, 116, 127, 2902, 206, 207, 244 , 251, 252, 253 e 437 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost.. Premette che nell’apprezzamento delle emergenze probatorie, al fine di ricostruire lo svolgimento delle superiori mansioni da parte del Bovello, la Corte di merito aveva mostrato di valorizzare, in senso negativo per essa AMAT, l’intima contraddizione fra il contenuto della deposizione resa da un teste da essa addotto nel presente giudizio ed il contenuto di altra deposizione, resa dal medesimo soggetto sempre quale teste, in un diverso giudizio. Denunzia a riguardo violazione del principio del contraddittorio e lesione del proprio diritto di difesa in quanto la deposizione resa nel diverso giudizio faceva parte di un compendio documentale irritualmente depositato da controparte unitamente ad una memoria, entrambi non autorizzati; la produzione era infatti avvenuta nel corso del giudizio di appello, dopo che la originaria udienza era stata rinviata al solo fine di consentire la discussione al procuratore di controparte impedito. Evidenzia che il Collegio, a fronte delle rimostranze svolte da essa AMAT, aveva dapprima disposto a verbale la inutilizzabilità della memoria e della relativa produzione in quanto non autorizzati e immediatamente dopo, nel corso della medesima udienza, disposto acquisirsi i verbali del teste in questione ponendo la causa in discussione; in tal modo all’odierna ricorrente, in violazione delle garanzie difensive, non era stato concesso di interloquire su lla documentazione tardivamente e irritualmente depositata. 2. Il motivo è infondato. Assume a riguardo rilievo assorbente la considerazione che l’accertamento alla base della statuizione di accoglimento riposa su un compendio probatorio rispetto al quale il riferimento alla deposizione oggetto di censura e alla connessa valutazione di non attendibilità del teste di AMAT si configurano quali argomentazioni aggiuntive, destinate a rafforzare la ricostruzione fattuale della concreta fattispecie già tratta aliunde dal giudice di merito. La Corte di appello, nel verifi care l’attività svolta dal Bovello nel periodo dedotto, in particolare con riferimento ai livelli di discrezionalità e autonomia, ha mostrato infatti di fare essenziale riferimento alle deposizioni di altri testi, riconosciute sostanzialmente confermative delle allegazioni attoree (sentenza, pagg. 3 e 4). In tale contesto motivazionale, la valorizzazione de lla contraddizione della deposizione resa dal teste di AMAT nel presente giudizio con l’ altra deposizione resa in un differente giudizio, deposizione tratta dalla produzione documentale rispetto alla quale l’odierna ricorrente non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa, non appare decisiva nelfar ritenere che in difetto di tale valorizzazione il giudizio di appello avrebbe avuto un esito diverso; è del resto la medesima Corte di appello a ritenere (solo) confermata dalla deposizione resa nell’altro giudizio dal teste in questione , una circostanza già ammessa da AMAT nella memoria di primo grado, relativa alla sostanziale eliminazione della figura (contrattualmente prevista) del coordinatore di esercizio, circostanza questa che si pone quale importante tassello ricostruttivo della attività espletata dal lavoratore originario ricorrente, al fine del riconoscimento dello svolgimento delle superiori mansioni. 3. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite. 4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso