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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13087/2026

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generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 3 dicembre 2024 il Tribunale di Asti rigettava larichiesta del Pubblico ministero di applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] della misuradella sorveglianza speciale per tre anni e della confisca di un bene immobile e didue veicoli.Con decreto in data 18 settembre 2025, depositato il 21 ottobre 2025, laCorte di appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame del Pubblicoministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto rientrante nella categoria di cuiall’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lamisura della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno nellaprovincia di Asti e disponeva la confisca del camper intestato a [OSCURATO:PERSONA],già convivente di [OSCURATO:PERSONA].2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento del decretoper violazione di legge e motivazione apparente (artt. 1, lett. b), 7, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3, cod. proc. pen.) in ordine alla ritenutasussistenza della continuità della pericolosità sociale del ricorrente anche nellungo periodo silente ottobre 2012-2023.Il decreto del Tribunale aveva correttamente evidenziato come ilrilevantissimo iato temporale intercorso tra l'ultima condotta delittuosaastrattamente lucro-genetica (il tentato furto del 2012) e i due furti in abitazioneconsumati nell'aprile del 2023 impedisse di affermare la sussistenza dellacontinuità della pericolosità sociale per il periodo 2012-2023 e, quindi,all’attualità della stessa.La Corte di appello, enfatizzando la scarsità di redditi leciti dichiarati al Fiscodal ricorrente dal 2004 ad oggi, ha aggirato le regole ermeneutiche tracciatedalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, secondo la quale lasproporzione fra i redditi dichiarati e il tenore di vita del proposto può utilmenteconcorrere a far ritenere la sussistenza della sua pericolosità sociale a condizioneche nel periodo di vita considerato siano comunque ascrivibili allo stesso fattidelittuosi produttivi di profitto illecito economicamente apprezzabile.Il decreto impugnato non ha considerato non solo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] haallegato di avere sempre svolto attività lavorativa anche nel lunghissimo periodoin questione e che la ex compagna disponeva di rilevanti risorse economiche, maanche che i due furti in abitazione erano stati commessi nella primavera del2023 con modalità del tutto diverse rispetto ai furti consumati e tentati allostesso ascrivibili fino al 2012.Inoltre, i processi per i due furti in abitazione del 2023 e la ricettazione dellafine del 2024 sono stati definiti dal ricorrente con sentenze di patteggiamento eapplicazione di una pena detentiva inferiore ai due anni, sostituita con i lavori dipubblica utilità.

In entrambe le sentenze, poi, non è stata applicata la recidivareiterata, avendo dunque i Giudici di merito escluso la pericolosità sociale diVinotti, con valutazione vincolante in questa sede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2.

Secondo il principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità, formatasi in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del2019, le “categorie di delitto” legittimanti l'applicazione di una misura fondata sulgiudizio di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. lgs. n. 159 del2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi difatto, dei quali il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto inmotivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in unsignificativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capoal proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca,l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n.182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03; Sez. 1, n. 36080del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 – 01; Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020,Leuzzi, Rv. 278681 – 01; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv.275827 – 01; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737 – 01).Discostandosi dalle valutazioni del Tribunale, la Corte di appello è pervenutaa un giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle condanne definitive dallostesso riportate nell’arco di un ventennio per delitti di matrice lucro-genetica,relative a ventotto episodi di furto in abitazione risalenti al 2004, a unaricettazione commessa fra il settembre del 1998 e il maggio del 2002, a due furtiin abitazione dell’aprile 2023 e a un’altra ricettazione del novembre 2024.Il decreto impugnato ha altresì valorizzato altre condanne per reati tentaticontro il patrimonio, risalenti agli anni 2008 e 2012, nonché per una violazione didomicilio commessa dal proposto nel 2008, in quanto, pur trattandosi di fattiprivi di valenza lucro-genetica, rafforzerebbero la prognosi di attuale pericolosità.La Corte d'appello ha preso atto del periodo cosiddetto silente dal 2013 al2023 durante il quale il proposto (che in carcere ha trascorso, nel 2015, solodiciassette giorni) non ha commesso delitti lucro-genetici, circostanza ritenutadirimente dal Tribunale per rigettare la proposta di applicazione della misurarichiesta dal Pubblico ministero.La stessa Corte, però, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è tuttora abitualmente deditoalla commissione di reati di matrice lucro-genetica valorizzando una serie dielementi: il numero apprezzabile degli episodi delittuosi, la propensione acommettere reati idonei a suscitare un particolare allarme sociale, laspregiudicatezza suggerita dalla commissione di illeciti in molteplici località, lacommissione di plurimi fatti anche nel medesimo contesto spazio temporale o inserrata sequenza cronologica, la capacità organizzativa che emerge dallaintraneità del proposto al sodalizio dedito alla commissione di furti in abitazionenell'anno 2004, l'esteso arco temporale nel quale i fatti complessivamente siinscrivono.

Nel complesso, dunque, sarebbero emerse spregiudicatezza ecapacità di ideazione, programmazione e organizzazione di delitti incompatibilicon un impulso all'azione dal carattere meramente estemporaneo o comunquepiù o meno occasionale e al di fuori di un modulo di abitualità.Dette caratteristiche, tuttavia, essenzialmente fanno riferimento ai purnumerosi delitti risalenti all’anno 2004 e non danno conto del lungo periodotrascorso (quasi vent’anni o anche solo dieci se si considerano i delitti tentati)prima della commissione di altri due furti in abitazione e di una ricettazione.Inoltre, in relazione a tali ultimi tre reati (i due furti in abitazione dell’aprile2023 e la ricettazione del novembre 2024), la difesa ha evidenziato che Vinottiha definito i relativi due processi con sentenze di patteggiamento ordinario,previa esclusione della contestata recidiva reiterata e, conseguentemente, senzal’applicazione di misure di sicurezza personale.Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la valutazione così espressadai Giudici della cognizione in tema di attuale pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] non puòvincolare il Giudice della prevenzione, stante l’autonomia dei due giudizi.Tuttavia, si tratta di un dato che neppure può essere del tutto obliterato.La motivazione del decreto, quindi, risulta apparente sul punto dellapersistente abitualità e dell’attualità della pericolosità sociale del ricorrente.3.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Cortedi appello di Torino; come chiarito da Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mentedel disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, lanatura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazionesia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hannopartecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (nello stesso senso, più direcente, cfr. Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253 – 01).

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Torino.Così deciso il 19/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 3 dicembre 2024 il Tribunale di Asti rigettava larichiesta del Pubblico ministero di applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] della misuradella sorveglianza speciale per tre anni e della confisca di un bene immobile e didue veicoli.Con decreto in data 18 settembre 2025, depositato il 21 ottobre 2025, laCorte di appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame del Pubblicoministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto rientrante nella categoria di cuiall’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lamisura della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno nellaprovincia di Asti e disponeva la confisca del camper intestato a [OSCURATO:PERSONA],già convivente di [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento del decretoper violazione di legge e motivazione apparente (artt. 1, lett. b), 7, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3, cod. proc. pen.) in ordine alla ritenutasussistenza della continuità della pericolosità sociale del ricorrente anche nellungo periodo silente ottobre 2012-2023.Il decreto del Tribunale aveva correttamente evidenziato come ilrilevantissimo iato temporale intercorso tra l'ultima condotta delittuosaastrattamente lucro-genetica (il tentato furto del 2012) e i due furti in abitazioneconsumati nell'aprile del 2023 impedisse di affermare la sussistenza dellacontinuità della pericolosità sociale per il periodo 2012-2023 e, quindi,all’attualità della stessa.La Corte di appello, enfatizzando la scarsità di redditi leciti dichiarati al Fiscodal ricorrente dal 2004 ad oggi, ha aggirato le regole ermeneutiche tracciatedalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, secondo la quale lasproporzione fra i redditi dichiarati e il tenore di vita del proposto può utilmenteconcorrere a far ritenere la sussistenza della sua pericolosità sociale a condizioneche nel periodo di vita considerato siano comunque ascrivibili allo stesso fattidelittuosi produttivi di profitto illecito economicamente apprezzabile.Il decreto impugnato non ha considerato non solo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] haallegato di avere sempre svolto attività lavorativa anche nel lunghissimo periodoin questione e che la ex compagna disponeva di rilevanti risorse economiche, maanche che i due furti in abitazione erano stati commessi nella primavera del2023 con modalità del tutto diverse rispetto ai furti consumati e tentati allostesso ascrivibili fino al 2012.Inoltre, i processi per i due furti in abitazione del 2023 e la ricettazione dellafine del 2024 sono stati definiti dal ricorrente con sentenze di patteggiamento eapplicazione di una pena detentiva inferiore ai due anni, sostituita con i lavori dipubblica utilità. In entrambe le sentenze, poi, non è stata applicata la recidivareiterata, avendo dunque i Giudici di merito escluso la pericolosità sociale diVinotti, con valutazione vincolante in questa sede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2. Secondo il principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità, formatasi in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del2019, le “categorie di delitto” legittimanti l'applicazione di una misura fondata sulgiudizio di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. lgs. n. 159 del2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi difatto, dei quali il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto inmotivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in unsignificativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capoal proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca,l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n.182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03; Sez. 1, n. 36080del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 – 01; Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020,Leuzzi, Rv. 278681 – 01; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv.275827 – 01; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737 – 01).Discostandosi dalle valutazioni del Tribunale, la Corte di appello è pervenutaa un giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle condanne definitive dallostesso riportate nell’arco di un ventennio per delitti di matrice lucro-genetica,relative a ventotto episodi di furto in abitazione risalenti al 2004, a unaricettazione commessa fra il settembre del 1998 e il maggio del 2002, a due furtiin abitazione dell’aprile 2023 e a un’altra ricettazione del novembre 2024.Il decreto impugnato ha altresì valorizzato altre condanne per reati tentaticontro il patrimonio, risalenti agli anni 2008 e 2012, nonché per una violazione didomicilio commessa dal proposto nel 2008, in quanto, pur trattandosi di fattiprivi di valenza lucro-genetica, rafforzerebbero la prognosi di attuale pericolosità.La Corte d'appello ha preso atto del periodo cosiddetto silente dal 2013 al2023 durante il quale il proposto (che in carcere ha trascorso, nel 2015, solodiciassette giorni) non ha commesso delitti lucro-genetici, circostanza ritenutadirimente dal Tribunale per rigettare la proposta di applicazione della misurarichiesta dal Pubblico ministero.La stessa Corte, però, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è tuttora abitualmente deditoalla commissione di reati di matrice lucro-genetica valorizzando una serie dielementi: il numero apprezzabile degli episodi delittuosi, la propensione acommettere reati idonei a suscitare un particolare allarme sociale, laspregiudicatezza suggerita dalla commissione di illeciti in molteplici località, lacommissione di plurimi fatti anche nel medesimo contesto spazio temporale o inserrata sequenza cronologica, la capacità organizzativa che emerge dallaintraneità del proposto al sodalizio dedito alla commissione di furti in abitazionenell'anno 2004, l'esteso arco temporale nel quale i fatti complessivamente siinscrivono. Nel complesso, dunque, sarebbero emerse spregiudicatezza ecapacità di ideazione, programmazione e organizzazione di delitti incompatibilicon un impulso all'azione dal carattere meramente estemporaneo o comunquepiù o meno occasionale e al di fuori di un modulo di abitualità.Dette caratteristiche, tuttavia, essenzialmente fanno riferimento ai purnumerosi delitti risalenti all’anno 2004 e non danno conto del lungo periodotrascorso (quasi vent’anni o anche solo dieci se si considerano i delitti tentati)prima della commissione di altri due furti in abitazione e di una ricettazione.Inoltre, in relazione a tali ultimi tre reati (i due furti in abitazione dell’aprile2023 e la ricettazione del novembre 2024), la difesa ha evidenziato che Vinottiha definito i relativi due processi con sentenze di patteggiamento ordinario,previa esclusione della contestata recidiva reiterata e, conseguentemente, senzal’applicazione di misure di sicurezza personale.Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la valutazione così espressadai Giudici della cognizione in tema di attuale pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] non puòvincolare il Giudice della prevenzione, stante l’autonomia dei due giudizi.Tuttavia, si tratta di un dato che neppure può essere del tutto obliterato.La motivazione del decreto, quindi, risulta apparente sul punto dellapersistente abitualità e dell’attualità della pericolosità sociale del ricorrente.3. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Cortedi appello di Torino; come chiarito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mentedel disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, lanatura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazionesia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hannopartecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (nello stesso senso, più direcente, cfr. Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253 – 01). P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Torino.Così deciso il 19/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
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