CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11318/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] HALIL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce la nullità della sentenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato espulso in via amministrativa il 14 aprile 2023 è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato che la Corte di appello ha già fornito congrua risposta, non avendo l'innpUtato richiesto personalmente di partecipare al processo, svoltosi a trattazione cartolare, senza la presenza delle parti, che, infatti, avevano già depositato le rispettive conclusioni, come risulta dalla sentenza (peraltro, la richiesta di rientro allegata al ricorso e trasmessa alla Corte di appello per conoscenza, reca la data del 27 aprile 2023 e la sottoscrizione del ricorrente, che, quindi, non era stato ancora espulso); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente