CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FPOKY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 3.11.2020 il Tribunale di Torino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina a lui ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 e me,si 4 di reclusione ed Euro 618 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e applicando la pena accessoria conseguente; 2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva e, diminuita la pena per le già riconosciute attenuanti generiche, la ha rideterminata in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 500 di multa eliminando in tal modo la pena accessoria e dichiarando inammissibili i motivi oggetto di rinuncia; 3. ricorre per cassazione il difensore del Perra ritenendo che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado nonostante il ricorrente dovesse essere assolto. 4. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e limitato ad una petizione di principio senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano '9\ nnA-1--(0, DEPO