CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 09/09/2021, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 648-bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato circa la provenienza dell'auto e sull'irrilevanza della circostanza che questi l'avesse portata in un'officina per effettuare la revisione obbligatoria, oltre che la considerazione dell'effettivo ostacolo all'identificazione mediante la sostituzione della targa) e, comunque, è manifestamente infondato secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899-01). Atteso che il motivo è riproposto esattamente negli stessi termini del motivo di appello, in assenza di confronto con le ragioni della decisione, sicché si deve ribadire il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 dei 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è altresì manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01) e il giudizio sulla pena, appena superiore al minimo, è stato congruamente motivato anche alla luce anche dei precedenti dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere