CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocatoANDREA DIDONE ed attualmente domiciliata per legge presso lo studiolegale del nominato difensore di fiducia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del TRIBUNALE di MACERATA n. 1079/2023depositata il 27/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al risarcimento dei dannisubiti dall’autovettura FIAT 500 L targata [OSCURATO:TARGA] di sua proprietà, inoccasione di un sinistro verificatosi il 12 agosto 2019, alle ore 1:30circa, sulla S.P. 78 Picena con direzione di marcia Sarnano - Macerata(MC), per la collisione con cinghiale che improvvisamente attraversavala strada da destra, senza avere avuto l’opportunità di avvistarlo edeseguire manovre utili a impedire l’urto, nonostante la moderatavelocità di marcia.Si costituiva la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare ilproprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, contestaval’assenza di colpa e del nesso eziologico nella causazione dell’evento,deducendo la responsabilità esclusiva della conducente e la mancanzadi prova dell’impatto con l’animale selvatico.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Macerata, con sentenza n. 21/2020,accoglieva la domanda attorea con esclusione dell’importo richiesto atitolo di fermo tecnico e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodella somma di euro 1.850,00, oltre interessi, oltre alle spese delgiudizio.Avverso tale pronuncia, la Regione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva; nelmerito, chiedendo di affermare la responsabilità della conducente aisensi dell’art. 2054 c.c. per non aver provato di aver fatto tutto ilpossibile per evitare il danno.Si costituiva la Migliori, per chiedere in via principale il rigettodell’appello e la conferma della sentenza impugnata; in viasubordinata, l’ammissione di ulteriori istanze istruttorie.Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 1079/2023, inaccoglimento dell’appello della Regione, riteneva non provato l’impattocon l’animale e, per l’effetto, rigettava l’originaria domanda risarcitoriaNumero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/2026della Migliori, condannando quest’ultima al pagamento delle spese deldoppio grado.2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella impugnata sentenza, il Tribunale di Macerata, qualegiudice di appello, in integrale riforma della decisione di primo grado,ha rigettato la domanda poiché ha ritenuto non provato l’impatto conun animale selvatico. La motivazione evidenzia che gli accertatori nonrinvennero resti dell’animale sul posto e che la ricostruzione della partefosse una mera valutazione inferenziale basata su una "chiazza" di pelisulla carrozzeria. Inoltre, il giudice ha sottolineato l’imprudenza dellaconducente, la quale ha ignorato la segnaletica di pericolo "animalivaganti" presente sul tratto stradale interessato, violando così i criteridi diligenza richiesti dall’art. 2054 c.c.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia: Violazione dell’art. 2052 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ed omessa motivazione con riferimentoagli artt. 115, 116 e 356 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.,; Violazione degli artt. 2052 e 2054 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , nella parte in cui ilgiudice di appello ha qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 2043 c.c.,anziché applicare l’art. 2052 c.c., in aperto contrasto con i principienunciati da Cass. n. 7969/2020. Deduce che il tribunale ha preteso laNumero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/2026prova di una specifica condotta colposa dell’ente, mentre, in base alcorretto regime di responsabilità, al danneggiato è richiesto di provaresoltanto che il sinistro sia causato da un animale appartenente alpatrimonio indisponibile dello Stato, oltre alla dinamica del sinistro.Inoltre, deduce l’erronea valutazione del materiale probatorio. Infine,contesta il richiamo all’art. 2054 c.c. e l’affermazione secondo cui leinon avrebbe provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro,evidenziando che la dinamica dimostrava l’inevitabilità dell’impattoanche con la massima diligenza e di aver pienamente assolto l’onereprobatorio della propria condotta;- con il secondo motivo denuncia: Nullità della sentenza exart. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 132 e 356 c.p.c. e 2697c.c. per assoluta illogicità e conseguente inesistenza della motivazionesotto il profilo della mancata valutazione di alcune prove agli atti,decisive ai fini del giudizio , nella parte in cui il giudice di appellonon avrebbe esaminato diversi elementi decisivi già presenti in atti, daiquali, in tesi difensiva, risultava che l’impatto con un cinghiale e lacorrettezza della sua condotta di guida. Sostiene che il verbale deiCarabinieri, la testimonianza del carrozziere e la documentazionefotografica attestavano con chiarezza sia la natura selvaticadell’animale, sia l’inevitabilità dell’urto. Deduce che tali prove sonostate ignorate o travisate dal giudice di appello, conducendo a unamotivazione illogica e contradditoria.3. La disamina dei motivi rende opportuno ribadire alcuneconsiderazioni, che questa Corte ha già formulato con le recentisentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026 del 5 febbraio 2026.3.1. In primo luogo, va data piena continuità all’indirizzo ormaiconsolidato di questa Corte in materia di danni causati dalla faunaselvatica, secondo il quale detti danni sono risarcibili dalla pubblicaamministrazione a norma (non dell’art. 2043 c.c., ma) dell’art. 2052c.c. (cfr., al riguardo, Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 12113, 13848,Numero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/202618085, 18087, 19101, 20997, 25280 e 25466/2020; nn. 3023 e8206/2021; 16550/2022; n. 17253/2024).Come è noto, in passato, gli animali selvatici venivano qualificaticome res nullius, ossia beni non suscettibili di proprietà, con laconseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a caricodel soggetto danneggiato. Il progressivo affermarsi di interessipubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell’ambiente,dell’ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplinaadottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Leggen. 157 del 1992. Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio diricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato edi averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, concompetenze affidate in via primaria alle Regioni.Discorso a parte vale per gli animali randagi, i quali costituiscono(non beni pubblici da proteggere, ma) prevalentemente un rischio daprevenire nell’interesse dell’incolumità pubblica: sicché per i danni daquesti provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demandale attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensidella disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazionedegli approdi sul punto, v. Cass. 16788/2025).3.2. Inoltre, va ribadito il carattere oggettivo della responsabilitàche l’art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o dell’utilizzatoredell’animale (e, quindi, della P.A. in caso di animali selvatici).Pertanto, ai fini dell’applicazione del 2052, non rileva la condottacolposa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, bensì rileva ilmero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell’animale.In altri termini: colui che ha la proprietà o l’uso dell’animale rispondedel danno cagionato dallo stesso a terzi per il solo nesso di causalitàfra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso,indipendentemente da qualsiasi forma di negligenza, imprudenza oimperizia.Numero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/2026In sostanza, l’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione dicolpa del proprietario o dell’animale, ma prevede esclusivamente uncriterio di imputazione oggettivo della responsabilità.Di conseguenza, l’eventuale residuale interazione tra l’art. 2052c.c. e l’art. 2054, comma 1, c.c. non configura un “concorso trapresunzioni omogenee”, come talvolta affermato in maniera tralaticia,bensì la combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per idanni causati dall’animale) e una presunzione di colpa (a carico delconducente del veicolo).3.3. Quanto al caso in cui il danno sia stato cagionato da unanimale al conducente di un veicolo, occorre distinguere:- l’ipotesi di collisione in cui l’animale sia attaccato a un veicolo oa un mezzo di traino: in tal caso il danno deve essere ricondotto alladisciplina in tema di circolazione stradale;- dall’ipotesi in cui la collisione è avvenuta con un animale libero,ovverosia privo di vincoli di traino: in tal caso l’azione risarcitoria neiconfronti del proprietario o dell’utilizzatore - ovvero, per danni causatida fauna selvatica, della Regione - si colloca nel perimetro dell’art.2052 c.c.3.4. Quanto agli oneri probatori a carico delle parti inquest’ultima ipotesi:- è onere del conducente danneggiato allegare e provare laprecisa dinamica del sinistro e, quindi, tutti gli elementi di fatto, fra cuile caratteristiche della propria condotta e del comportamentodell’animale, indispensabili per ricostruire la riconducibilità sotto ilprofilo causale dell’evento dannoso, in via esclusiva o prevalente aisensi dell’art. 1227 co. 1 cod. civ., al comportamento dell’animale.L’espressione “danni cagionati dall’animale”, usata dal legislatorenell’art. 2052 c.c., significa che nella sequenza causale, che conduceall’evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia)dell’animale deve essere risultato determinante (in via esclusiva oNumero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/2026quanto meno concorrente), cioè deve essere risultato uncomportamento, dal quale è derivato, come “conseguenza immediatae diretta” (si ribadisce, “in via esclusiva” o, quanto meno, “in viaconcorrente”), il fatto dannoso. Invero, l’incidente ben potrebbe esserestato “causato” esclusivamente dalla condotta del conducente delveicolo (e neppure in parte dal comportamento dell’animale): quindi,all’attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata unacollisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da luicondotto, e un animale, per far scattare l’onere a carico della P.A. didimostrare il caso fortuito;- è onere del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale - siribadisce, a prescindere che domestico o selvatico sia l’animale, ed aprescindere che soggetto pubblico o privato sia il suo proprietario outilizzatore - contestare le allegazioni del conducente danneggiato e,comunque, allegare e provare che il danno è dovuto, anche oesclusivamente (e sempre in relazione all’art. 1227 c.c.), alla condottadi guida del conducente danneggiato (che non ha fatto di tutto perevitare il danno), ovvero ad un caso fortuito.3.5. Il giudice di merito - valutando (anche di ufficio, in base alleemergenze probatorie disponibili offerte da entrambe le parti, nontrattandosi di eccezioni in senso stretto), in maniera comparatal’apporto causale, dato dal comportamento dell’animale e dallacondotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto alverificarsi dell’evento dannoso:a) ridurrà il risarcimento ex art. 1227 primo comma c.c. in misuraproporzionalmente corrispondente all’entità dell’apporto causale, nelcaso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattorecausale concorrente;b) escluderà il risarcimento, sempre ai sensi dell’art. 1227 primocomma c.c., nel caso in cui ritenga che la condotta del conducenteNumero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/2026danneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso ilnesso eziologico tra il comportamento dell’animale ed il danno).Resta inteso che è questione di merito la valutazione deglielementi probatori acquisiti, con la conseguenza che non è sindacabileda questa corte di legittimità l’esercizio del potere/dovere del giudicedi merito di ricostruire la dinamica in base agli elementi di fatto provatidalle parti (o anche semplicemente dedotti da una parte e nonefficacemente contestati dall’altra) e comunque acquisiti al materialedi causa.4.Tanto ribadito, il ricorso non è fondato.4.1. Il primo motivo - concernente la qualificazione dellaresponsabilità (art. 2043 vs 2052 c.c.) e l’onere probatorio ex art. 2054c.c., non è fondato, pur dovendosi procedere a una correzione dellamotivazione.Si è sopra ribadito che l’art. 2052 c.c. non configura unapresunzione, ma deve combinarsi con la presunzione di colpa delconducente prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c.Nel caso di specie, sebbene il Tribunale di Macerata abbiaerroneamente richiamato il paradigma dell’art. 2043 c.c., ha comunqueoperato un accertamento di fatto preliminare ed assorbente: esso,invero, ha ritenuto che la Migliori non avesse fornito la prova positiva,certa e completa dell’esatta dinamica del sinistro. In particolare, ilgiudice d’appello ha evidenziato che non era stata raggiunta la provacirca la specie dell’animale coinvolto (non essendo stati rinvenuti restisul posto) e che la conducente non aveva dimostrato di aver fatto tuttoil possibile per evitare l’impatto, avendo peraltro ignorato la segnaleticadi pericolo presente in loco.In definitiva, poiché il rigetto si fonda sulla carenza di prova deglielementi costitutivi che gravano sul danneggiato anche sotto il regimedell’art. 2052 c.c., il vizio di qualificazione non conduce alla cassazioneNumero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/2026della sentenza, ma impone la correzione della motivazione nei terminisopra indicati.4.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto travisamento delleprove e nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., è inammissibile.La ricorrente denuncia un “travisamento percettivo-revocatorio”delle prove, sostenendo che il Tribunale avrebbe ignorato le traccebiologiche e le testimonianze che confermavano l’impatto con uncinghiale.Tuttavia, secondo costante orientamento di questa Corte,l’apprezzamento dei fatti e delle prove è un’attività riservataesclusivamente al giudice di merito.Il Tribunale di Macerata ha motivato in modo logico e nonapparente il proprio convincimento, valorizzando le dichiarazioni delCarabiniere intervenuto (che ha confermato l’assenza dell’animale) eritenendo le tracce sulla carrozzeria come meri elementi indiziariinsufficienti a identificare con certezza un esemplare di fauna selvatica.Le censure della ricorrente, pur sotto lo schermo del vizio dinullità, si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione delmerito del quadro probatorio, attività preclusa in sede di legittimitàladdove la motivazione del giudice d’appello, come nel caso in esame,risulti coerente con le risultanze istruttorie esaminate; né sono integratigli estremi del travisamento della prova (come precisati di recente daCass. Sez. U. 5792/24), essendo invocato piuttosto un complessivoapprezzamento di risultanze diverso da quello operato nella gravatasentenza.5.Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.Le spese relative al presente giudizio di legittimità, sostenutedalla Regione [OSCURATO:PERSONA], vanno integralmente compensate tra le parti.Invero, al riguardo vale la circostanza che, in materia e sulla questionein base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo di recente (e proprionel corso del presente giudizio di legittimità) questa Corte haNumero registro generale 15709/2024Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 11317/2026Data pubblicazione 27/04/2026provveduto a sanare alcune disarmonie applicative del revirement dicui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamate sentenze nn.2526 e 2528 del 2026.Al rigetto del ricorso consegue infine la declaratoria dellasussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo,previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- dichiara integralmente compensate le spese processuali traparte ricorrente e la Regione resistente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’11 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente