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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 21825/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32305- 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (Roma), via Pantano 8, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2020n. 32305sez.

S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 1942/2020 del TRIBUNALE di TARANTO , pubblicatail 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/1/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e delle parti . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.500/2015, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] accolse l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento n.1485/IS del 4/3/2015 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ex art 126 bis codice della strada, per esaurimento dei punti posseduti ai fini della validità del titolo; annullò perciò il provvedimento; l’opponente aveva lamentato la mancata tempestiva comunicazione delle variazioni del punteggio conseguenti ad infrazioni che ne implicavano la decurtazione nel termine di novanta giorni fissato dall’art. 201del codice.

2. Con sentenza n. 1942/2020, il Tribunale di Taranto rigettò l'appello del Ministero delle Infrastrutture che aveva contestato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 201 del codice; in particolare il Tribunale, pur escludendo l’applicazione dell’art. 201, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato avente ad oggetto un provvedimento di revisione ex art. 128 cod. strada, ritenne comunque tardiva la notifica del provvedimento di revisione perché avvenutaoltre due anni dopo la comunicazione da partedell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della sequenza delle contravvenzioni al codice della strada legittimanti la stessa revisione.

3. Avverso questa sentenza ilMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative.

Ric. 2020n. 32305sez.

S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 3 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha denunciato la violazione efalsa applicazione dell'art. 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992 in relazione all’art. 201, comma 1 dello stesso codice, per avere il Tribunale ritenuto che, seppure alla fattispecie non sia applicabile l’art. 201 comma 1, il provvedimento di revisione della patente ex art. 126 bis comma 6 sarebbe stato notificato a Turco inun termine non congruo rispetto alla notifica della «sequenza delle contravvenzioni (definitive) al codice della strada legittimanti la revisione»stessa; il provvedimento di revisione della patente di guida, conseguente all'azzeramento dei punti per accertamento di tre violazioni implicanti la perdita di cinque punti in un anno, non presupporrebbe invece alcuna comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano.

1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in relazione al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992 e dell’art. 6 del d.m. 29 luglio 2003, come modificato dal d.m. 30 marzo 2006, per avere il Tribunale rigettato nel merito l’appello proposto dalla Motorizzazione Civile avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva affermato che «secondo quanto dispone l’art. 126 bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di riparare alla violazione commessa, frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada» e che, nel caso di specie, non era stato Ric. 2020n. 32305sez.

S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 4 - provato dall’amministrazione che le singole variazioni di punteggio fosserostate comunicate al ricorrente, nonostante l’obbligo di notifica; secondo il Ministero, la preventiva comunicazione della variazione del punteggio non costituirebbe invece presupposto indefettibile per ciascun conducente per frequentare i corsi di recupero.

2. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.

Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 13637 del 02/07/2020, con indicazione di pronunce precedenti di identico contenuto) che «il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Cass. Sez. 6 -2, n. 18174 del 16/09/2016)».

«Nel sistema delineato dall'art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2).

A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'[OSCURATO:PERSONA] degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 32305sez.

S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 5 - nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti» (così Cass. Sez. 2, n. 9270 del 2018).

3. Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata perché il Tribunale non ha deciso in conformità con i principi suesposti.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento n.1485/IS del 4/3/2015 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ex art. 126 bis cod. strada.

In conseguenza, devono essere nuovamente regolamentate le spese del primo e del secondo grado, secondo la liquidazione operata in dispositivo, da porsi interamente a carico dell’opponente Turcoe in favore del Ministero.

Ric. 2020n. 32305sez.

S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 6 - Le spese di questo giudiziodi legittimità sono pure poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Ministero , per soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento n.1485/IS del 4/3/2015 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ex art. 126 bis cod. strada; liquida le spese del giudizio di primo grado in Euro 1046,00 e di secondo grado in Euro 2540,00, oltre spese prenotate a debito , ponendole interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti– Direzione t erritoriale d el Sud –Motorizzazione civile di Lecce; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del lo stesso Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00per compensi, oltre spese prenot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32305- 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (Roma), via Pantano 8, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2020n. 32305sez. S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 1942/2020 del TRIBUNALE di TARANTO , pubblicatail 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/1/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e delle parti . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.500/2015, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] accolse l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento n.1485/IS del 4/3/2015 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ex art 126 bis codice della strada, per esaurimento dei punti posseduti ai fini della validità del titolo; annullò perciò il provvedimento; l’opponente aveva lamentato la mancata tempestiva comunicazione delle variazioni del punteggio conseguenti ad infrazioni che ne implicavano la decurtazione nel termine di novanta giorni fissato dall’art. 201del codice. 2. Con sentenza n. 1942/2020, il Tribunale di Taranto rigettò l'appello del Ministero delle Infrastrutture che aveva contestato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 201 del codice; in particolare il Tribunale, pur escludendo l’applicazione dell’art. 201, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato avente ad oggetto un provvedimento di revisione ex art. 128 cod. strada, ritenne comunque tardiva la notifica del provvedimento di revisione perché avvenutaoltre due anni dopo la comunicazione da partedell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della sequenza delle contravvenzioni al codice della strada legittimanti la stessa revisione. 3. Avverso questa sentenza ilMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative. Ric. 2020n. 32305sez. S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha denunciato la violazione efalsa applicazione dell'art. 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992 in relazione all’art. 201, comma 1 dello stesso codice, per avere il Tribunale ritenuto che, seppure alla fattispecie non sia applicabile l’art. 201 comma 1, il provvedimento di revisione della patente ex art. 126 bis comma 6 sarebbe stato notificato a Turco inun termine non congruo rispetto alla notifica della «sequenza delle contravvenzioni (definitive) al codice della strada legittimanti la revisione»stessa; il provvedimento di revisione della patente di guida, conseguente all'azzeramento dei punti per accertamento di tre violazioni implicanti la perdita di cinque punti in un anno, non presupporrebbe invece alcuna comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano. 1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in relazione al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992 e dell’art. 6 del d.m. 29 luglio 2003, come modificato dal d.m. 30 marzo 2006, per avere il Tribunale rigettato nel merito l’appello proposto dalla Motorizzazione Civile avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva affermato che «secondo quanto dispone l’art. 126 bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di riparare alla violazione commessa, frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada» e che, nel caso di specie, non era stato Ric. 2020n. 32305sez. S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 4 - provato dall’amministrazione che le singole variazioni di punteggio fosserostate comunicate al ricorrente, nonostante l’obbligo di notifica; secondo il Ministero, la preventiva comunicazione della variazione del punteggio non costituirebbe invece presupposto indefettibile per ciascun conducente per frequentare i corsi di recupero. 2. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 13637 del 02/07/2020, con indicazione di pronunce precedenti di identico contenuto) che «il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Cass. Sez. 6 -2, n. 18174 del 16/09/2016)». «Nel sistema delineato dall'art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'[OSCURATO:PERSONA] degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 32305sez. S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 5 - nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti» (così Cass. Sez. 2, n. 9270 del 2018). 3. Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata perché il Tribunale non ha deciso in conformità con i principi suesposti. Non risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento n.1485/IS del 4/3/2015 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ex art. 126 bis cod. strada. In conseguenza, devono essere nuovamente regolamentate le spese del primo e del secondo grado, secondo la liquidazione operata in dispositivo, da porsi interamente a carico dell’opponente Turcoe in favore del Ministero. Ric. 2020n. 32305sez. S2 - ud. 31 - 1 - 20 2 4 - 6 - Le spese di questo giudiziodi legittimità sono pure poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Ministero , per soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento n.1485/IS del 4/3/2015 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ex art. 126 bis cod. strada; liquida le spese del giudizio di primo grado in Euro 1046,00 e di secondo grado in Euro 2540,00, oltre spese prenotate a debito , ponendole interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti– Direzione t erritoriale d el Sud –Motorizzazione civile di Lecce; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del lo stesso Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00per compensi, oltre spese prenot
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