CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all' art. 612, commi 1 e 2, cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i proposti motivi, con i quali si censura, anche sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove (in particolare delle dichiarazioni della parte offesa e di quelle del teste [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 3 della sentenza impugnata), e dissimula mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]