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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21808/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 46216 /23 Capalbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 46216 /23 Capalbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/202
Sentenza Cassazione n. 21808/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris