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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 33427/2022

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22243/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. A. GUATTANI n. 14/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 167/2018 pubblicatail 19/01/2018 , R.G.N. 4115/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.Il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., accertato che al medesimo erano state assegnate mansioni inferiori a quelle di inquadramento nel periodo 27/4/2011 - 14/06/2012, condannato la banca al risarcimento del danno non patrimoniale (alla vita di relazione, all'immagine e da perdita di g ratificazioni) nella misura di € 40 al giorno, sul presupposto del mancato adempimento a precedente sentenza del medesimo Tribunale che aveva ordinato di reintegrarlo nelle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento; 2.la Corte d’Appello di Roma h a parzialmente riformato tale pronuncia, e rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento per carenza allegatoria del danno esistenziale; 3.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con unico motivo; resiste [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi con controricorso e ricorso incidentale con due motivi, cui resiste controparte con controricorso; 4.entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.devono essere in primo luogo esaminati i motivi di ricorso incidentale, in quanto antecedenti dal punto di vista logico e giuridico; 2.con il primo di essi l’istituto di credito deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 76 e 77 CCNL Credito 8/12/2007, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.: sostiene che il giudice del merito non ha individuato in maniera giuridicamente corretta il parametro normativo della propria valutazione, perché non ha considerato l’ampia fungibilità prevista dalla pertinente contrattazione collettiva nell'ambito della categoria dei quadri direttivi; 3.il motivo non è fondato. 4.anche in tema di accertamento di un eventuale demansionamento, infatti, allorché si tratti di individuare la pertinenza delle mansioni svolte in concreto rispetto ad una determinata posizione funzionale, il procedimento logico-giuridico non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall'accertamentoin fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 7123/2014); 5.in fatto, i giudici di merito sono conformemente pervenuti alla conclusione, incensurabile in questa sede perché compiutamente e logicamente motivata, della non congruità delle mansioni di consulente Family assegnate, nel periodo oggetto di controversia, all’odierno ricorrente rispetto a quelle di Quadro direttivo di 2° livello (già vicedirettore di filiale grande) di inquadramento; la Corte di merito ha infatti precisato che le mansioni assegnate all'attuale ricorrente nel periodo in contestazione non risultavano coerenti con i compiti dei quadri direttivi in generale come descritti dal CCNL, collegati ad elevate responsabilità o particolari specializzazioni, mentre la gestione di pratiche standardizzate senza autonomia decisionale era riferibile a mansioni impiegatizie; non è, pertanto, condivisibile la prospettazione della banca ricorrente incidentale, perché dilata la prevista fungibilità prevista tra i vari livelli “nell'ambito della categoria dei quadri direttivi” sino all’assegnazione a mansioni proprie della categoria degli impiegati, e non è dunque riscontrabile la lamentata violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente;6.con il secondo motivo la banca ricorrente in via incidentale deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. in relazione agli artt.1175, 1375 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: sostiene di aver esercitato, dopo la sentenza del 2011 ordinativa di assegnazione a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, il proprio legittimo ius variandi in riferimento ai rilievi di portata disciplinare in cui era incorso l'odierno ricorrente nell'espletamento delle mansioni assegnategli; 7.il motivo non è fondato; 8.la Corte di merito ha chiarito che le vicende disciplinari risultavano inconferenti rispetto alla verifica del corretto adempimento all'ordine giudiziale; inoltre, parte ricorrente principale ha documentato che la connessa sanzione disciplinare è stata annullata con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 3303/2021); 9.il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697, 2729 c.c., 2 e 24 Cost. in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene di avere diffusamente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio l'entità e la natura e durata delle della lesione alla propria professionalità e dignità derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori a quelle di inquadramento (ossia di quadro direttivo di secondo livello), ritenute produttive di danno nella sua dimensione morale ed esistenziale, danno giudicato provato ed in nesso di causa con il comportamento datoriale (nonché quantificato) dal Tribunale mediante presunzioni basate su elementi di fatto;

10. il ricorso principale è fonda to;

11. l a giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, a partire da Cass.

S.U. n. 6572/2006 e successive conformi (ad es.

Cass. n.29047/2017, n. 25743/2018, n. 21/2019), che, i n tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale,da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni; dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) è possibile. attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove;

12. è stato altresì sottolineato (Cass. n. 24585/201 9) che la persistenza del comportamento lesivo, la durata e la reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché l'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro sono elementi specificamente significativi in materia di dequalificazione professionale determinante un danno non patrimoniale risarcibile, quale grave violazione dei diritti del lavoratore, oggetto di tutela costituzionale; la relativa prova, spettante al lavoratore, può essere basata su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assuntadopo la prospettata dequalificazione;

13. il giudice d’appello ha escluso, a differenza del Tribunale, la sussunzione dei fatti concreti, pur accertati, sotto i caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) ai fini della prova del danno, in contrasto con i principi sopra evidenziati, con ragionamento censurabile sotto il profilo della violazione del ragionamento presuntivo, competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicataesattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta (cfr. Cass. n. 18611/2021, n. 3541/2020);

14. i n questi limiti , pertanto, la sentenza gravata deve essere cassata;

15. poiché non sono state sollevate questioni sulla quantificazione del danno come operata dal Tribunale (€ 40 per 413 giorni, pari a € 16.520, oltre accessori), non sono necessari in concreto ulteriori accertamenti difatto e la causa può quindi essere decisa nel merito come da dispositivo;

16. le spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio , liquidate come da dispositivo, seguono l’integrale soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;17. al rigetto dell'impugnazione incidentale consegue il raddoppio del relativo contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, e decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 16.520, oltre interessi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e rivalutazione dal 6.3.2014; respinge il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese dei gradi di merito, che liquida così come indicato per l’intero dal Tribunale e dalla Corte d’appello, e per il giudizio di Cassazione liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, rimborso per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22243/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. A. GUATTANI n. 14/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 167/2018 pubblicatail 19/01/2018 , R.G.N. 4115/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.Il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., accertato che al medesimo erano state assegnate mansioni inferiori a quelle di inquadramento nel periodo 27/4/2011 - 14/06/2012, condannato la banca al risarcimento del danno non patrimoniale (alla vita di relazione, all'immagine e da perdita di g ratificazioni) nella misura di € 40 al giorno, sul presupposto del mancato adempimento a precedente sentenza del medesimo Tribunale che aveva ordinato di reintegrarlo nelle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento; 2.la Corte d’Appello di Roma h a parzialmente riformato tale pronuncia, e rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento per carenza allegatoria del danno esistenziale; 3.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con unico motivo; resiste [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi con controricorso e ricorso incidentale con due motivi, cui resiste controparte con controricorso; 4.entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.devono essere in primo luogo esaminati i motivi di ricorso incidentale, in quanto antecedenti dal punto di vista logico e giuridico; 2.con il primo di essi l’istituto di credito deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 76 e 77 CCNL Credito 8/12/2007, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.: sostiene che il giudice del merito non ha individuato in maniera giuridicamente corretta il parametro normativo della propria valutazione, perché non ha considerato l’ampia fungibilità prevista dalla pertinente contrattazione collettiva nell'ambito della categoria dei quadri direttivi; 3.il motivo non è fondato. 4.anche in tema di accertamento di un eventuale demansionamento, infatti, allorché si tratti di individuare la pertinenza delle mansioni svolte in concreto rispetto ad una determinata posizione funzionale, il procedimento logico-giuridico non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall'accertamentoin fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 7123/2014); 5.in fatto, i giudici di merito sono conformemente pervenuti alla conclusione, incensurabile in questa sede perché compiutamente e logicamente motivata, della non congruità delle mansioni di consulente Family assegnate, nel periodo oggetto di controversia, all’odierno ricorrente rispetto a quelle di Quadro direttivo di 2° livello (già vicedirettore di filiale grande) di inquadramento; la Corte di merito ha infatti precisato che le mansioni assegnate all'attuale ricorrente nel periodo in contestazione non risultavano coerenti con i compiti dei quadri direttivi in generale come descritti dal CCNL, collegati ad elevate responsabilità o particolari specializzazioni, mentre la gestione di pratiche standardizzate senza autonomia decisionale era riferibile a mansioni impiegatizie; non è, pertanto, condivisibile la prospettazione della banca ricorrente incidentale, perché dilata la prevista fungibilità prevista tra i vari livelli “nell'ambito della categoria dei quadri direttivi” sino all’assegnazione a mansioni proprie della categoria degli impiegati, e non è dunque riscontrabile la lamentata violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente;6.con il secondo motivo la banca ricorrente in via incidentale deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. in relazione agli artt.1175, 1375 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: sostiene di aver esercitato, dopo la sentenza del 2011 ordinativa di assegnazione a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, il proprio legittimo ius variandi in riferimento ai rilievi di portata disciplinare in cui era incorso l'odierno ricorrente nell'espletamento delle mansioni assegnategli; 7.il motivo non è fondato; 8.la Corte di merito ha chiarito che le vicende disciplinari risultavano inconferenti rispetto alla verifica del corretto adempimento all'ordine giudiziale; inoltre, parte ricorrente principale ha documentato che la connessa sanzione disciplinare è stata annullata con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 3303/2021); 9.il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697, 2729 c.c., 2 e 24 Cost. in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene di avere diffusamente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio l'entità e la natura e durata delle della lesione alla propria professionalità e dignità derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori a quelle di inquadramento (ossia di quadro direttivo di secondo livello), ritenute produttive di danno nella sua dimensione morale ed esistenziale, danno giudicato provato ed in nesso di causa con il comportamento datoriale (nonché quantificato) dal Tribunale mediante presunzioni basate su elementi di fatto; 10. il ricorso principale è fonda to; 11. l a giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, a partire da Cass. S.U. n. 6572/2006 e successive conformi (ad es. Cass. n.29047/2017, n. 25743/2018, n. 21/2019), che, i n tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale,da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni; dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) è possibile. attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove; 12. è stato altresì sottolineato (Cass. n. 24585/201 9) che la persistenza del comportamento lesivo, la durata e la reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché l'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro sono elementi specificamente significativi in materia di dequalificazione professionale determinante un danno non patrimoniale risarcibile, quale grave violazione dei diritti del lavoratore, oggetto di tutela costituzionale; la relativa prova, spettante al lavoratore, può essere basata su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assuntadopo la prospettata dequalificazione; 13. il giudice d’appello ha escluso, a differenza del Tribunale, la sussunzione dei fatti concreti, pur accertati, sotto i caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) ai fini della prova del danno, in contrasto con i principi sopra evidenziati, con ragionamento censurabile sotto il profilo della violazione del ragionamento presuntivo, competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicataesattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta (cfr. Cass. n. 18611/2021, n. 3541/2020); 14. i n questi limiti , pertanto, la sentenza gravata deve essere cassata; 15. poiché non sono state sollevate questioni sulla quantificazione del danno come operata dal Tribunale (€ 40 per 413 giorni, pari a € 16.520, oltre accessori), non sono necessari in concreto ulteriori accertamenti difatto e la causa può quindi essere decisa nel merito come da dispositivo; 16. le spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio , liquidate come da dispositivo, seguono l’integrale soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;17. al rigetto dell'impugnazione incidentale consegue il raddoppio del relativo contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, e decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 16.520, oltre interessi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e rivalutazione dal 6.3.2014; respinge il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese dei gradi di merito, che liquida così come indicato per l’intero dal Tribunale e dalla Corte d’appello, e per il giudizio di Cassazione liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, rimborso per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di con
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