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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 06775/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15425/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -ROMA n. 5662/2019 depositata il 10/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente formulò in data 27/1/2017 istanza di agevolazione ambientale per le annualità TARI 2016 e 2017 in relazione all’esercizio commerciale della società sito nella Capitale e richiamando l’art. 16, comma 4, del relativo regolamento comunale. [OSCURATO:SOCIETA], azienda municipalizzata di servizi ambientali per conto di [OSCURATO:PERSONA], respinse l’istanza e notificò alla contribuente il 26/5/2017 un avviso di liquidazione della tassa dell’importo di € 10.946,31 in relazione alla TARI per l’anno 2017 (I semestre).

La società propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma lamentando che non fosse stata concessa la riduzione tariffaria spettante in relazione allo “smaltimento” in proprio dei rifiuti speciali prodotti nell’esercizio commerciale.

Il primo giudice, con sentenza n. 18355/41/18 del 31/10/2018, accolse il ricorso ritenendo che l’agevolazione fosse dovuta e per entrambe le annualità richieste. [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso tale sentenza e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nel contraddittorio con la contribuente e con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il gravame.

Il giudice d’appello, richiamato il dettato dell’art. 1, comma 649, l. 147/2013 e il citato art. 16, comma 4, del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.ri.”, ha ritenuto che l’agevolazione non potesse essere concessa in presenza di debiti concernenti la medesima tassa maturati alla fine dell’anno precedente a quello d’applicazione.

Ciò sarebbe confermato, oltre che dal modello 606/08 sottoscritto dalla contribuente, dallo stesso sistema di funzionamento a consuntivo della richiesta agevolazione sicché, avendo pagato quanto dovuto per l’anno precedente, presentando l’istanza entro il 31 gennaio del nuovo anno, si ottiene la compensazione all’atto dei successivi pagamenti.

L’aver presentato la domanda il 27/1/2017 consentirebbe alla ricorrente tali agevolazioni solo se avesse pagato integralmente la TARI relativa al 2016 e al 2017, cosa pacificamente non avvenuta.

Ricorre per Cassazione la società contribuente con quattro motivi di censura, integrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene di avere nel 2016 avviato tutti i propri rifiuti al recupero in via autonoma sicché nulla deve per la parte variabile della tariffa, avendo inviato il 27 gennaio 2017 specifica istanza.

Contesta pertanto che la concessionaria non abbia praticato alcuna riduzione della parte variabile della tariffa.

2. Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione del Regolamento TARI di [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera n. 33/2014 che, all’art. 16, comma 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. prevede un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, stabilendo poi l’obbligo di dichiarazione entro il 31 gennaio di ogni anno attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nell’anno precedente.

Lo stesso regolamento prevede un tetto massimo di riduzione dell’80% mentre, a fronte della prova documentale offerta dalla contribuente di avere avviato al recupero oltre 62.000 kg di rifiuti, nessuna riduzione è stata concessa.

3. Con il terzo motivo prospetta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Contesta che vi sia una norma di legge o regolamento che condiziona l’agevolazione all’insussistenza di morosità con riferimento all’anno precedente.

Sarebbe inconferente il richiamo all’art. 17, comma 8-bis del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA], che prevede tal sorta di condizione, perché riferito al comma precedente che riguarda le scuole di ogni ordine e grado salvo eccezioni specifiche, come peraltro ritenuto dal giudice di primo grado.

Contesta che possa trarsi un’estensione di tale condizione da quanto indicato nel modulo di dichiarazione mod. 606/08, pur sottoscritto dalla contribuente.

Avrebbe altresì errato la Corte territoriale nel mutuare dall’art. 16 del regolamento comunale la previsione della riduzione calcolata a consuntivo, con compensazione all’atto dei successivi pagamenti, in quanto da coordinarsi con quella citata di cui all’art. 16, comma 4, relativa alla dichiarazione, senza che ciò sia collegato alla condizione di non morosità, svincolata dalle modalità di pagamento.

4. Il terzo motivo, che appare pregiudiziale essendo stato ritenuto assorbente dalla sentenza impugnata, è fondato con assorbimento dei primi due. 4.1 Con tale censura - pure erroneamente formulata in quanto richiama il testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nella versione precedente le modifiche intervenute con l’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012 – si contesta come la Corte territoriale abbia richiamato una disposizione speciale, ossia l’art. 16, comma 4, del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti adottata con deliberazione n. 33 del 2014.

Tuttavia, mutuando dal modulo 606/08 sottoscritto dalla contribuente, essa ha ritenuto applicabile una fattispecie preclusiva, costituita dalla sussistenza di debiti per TARI maturati alla fine dell’anno precedente a quello di applicazione, che non era applicabile nel caso specifico.

Va pertanto ricostruita la normativa regolamentare vigente ratione temporis. 4.2 Il predetto comma 4 dell’art. 16, come risultante dall’originaria versione del regolamento TARI adottata con la delibera n. 33 del 18/7/2014 e relativo alle “Agevolazioni per la raccolta differenziata e l’avvio al recupero dei rifiuti”, prevedeva la riduzione delle tariffe per utenze non domestiche, in caso di autonomo avviamento a recupero documentato, e le modalità di calcolo di tale riduzione, previa presentazione della dichiarazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, prevedendo poi che la riduzione fosse concessa a consuntivo con compensazione all’atto dei successivi pagamenti.

La disposizione non prevedeva fattispecie preclusive collegate all’assenza di debiti TARI pregressi.

Il successivo art. 17 prevedeva poi ulteriori forme di agevolazioni ed esenzioni in casi particolari di nuclei familiari con difficoltà economiche e abitazioni a uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori. 4.3 La successiva delibera n. 12 del 20/3/2015 dell’[OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’art. 17, sostituendo il comma 7 e aggiungendo i commi 8, 8bis e

9. Tali disposizioni riguarda(va)no le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido privati e convenzionati.

Il comma 8 prevede(va) le relative modalità di dichiarazione e il comma 8-bisprevede(va), per la prima volta e con specifico riferimento al comma 7, che l’agevolazione si applicassea condizione che non risultassero a carico del richiedente debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’applicazione. 4.3 Successivamente, con la delibera della predetta Assemblea n. 33 del 30/3/2018, pertanto successiva all’anno impositivo qui rilevante, l’art. 16 è stato sostituito essendo ora previste dal comma 7 di tale articolo le agevolazioni relative ai rifiuti autonomamente inviati al riciclo stabilendosi poi, al comma 8, che, ove risultino debiti TARI maturati alla fine dell’anno precedente, si proceda alla compensazione.

Anche l’art. 17 era sostituito rimuovendoi citati commi 7 e seguenti e la relativa preclusione . 4.4 Alla stregua di tali valutazioni appare evidente come la Corte di merito sia incorsa in errore applicando una fattispecie preclusiva che, pur vigente ratione temporis e nonostante la stessa regolamentazione potesse suscitare qualche dubbio di legittimità , era specificamente limitata a un’ipotesi del tutto diversa da quella in esame, essendo pacifico come l’attività della contribuente, relativa a un esercizio commerciale, non abbia nulla a che vedere con le attività scolastiche. 4.5 Non rileva, a tal fine, che la contribuente abbia sottoscritto un modulo che faceva riferimento a tale regolamentazione, non potendo essa essere oggetto della disponibilità delle parti.

5. Con il quarto motivo prospetta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali avanzate dall’appellata e, in particolare, sull’eccezione d’inammissibilità ex art. 53 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Sostiene che [OSCURATO:SOCIETA], nel suo atto d’appello, non indicava alcun punto censurato della sentenza impugnata.

Sull’eccezione di inammissibilità proposta dalla contribuente appellata, la [OSCURATO:PERSONA] non si è punto pronunciata. 5.1 Il motivo è infondato. 5.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3, 29/01/2021, n. 2151, Rv. 660437 –01).

In ogni caso deve rimarcarsi come, n el processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. (Cass. Sez. 6, 05/10/2018, n. 24641, Rv. 650818 – 01, Sez. 5 - , Sentenza n. 25191 del 19/09/2024, Rv. 672376 –02).

6. Va pertanto accolto il terzo motivo di censura, assorbiti i primi due e respinto il quarto, e il procedimento, essendo necessari accertamenti in fatto, va rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio per l’esame delle rimanenti censure formulate in grado d’appello.

P.Q.M Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due e respinto il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15425/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -ROMA n. 5662/2019 depositata il 10/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente formulò in data 27/1/2017 istanza di agevolazione ambientale per le annualità TARI 2016 e 2017 in relazione all’esercizio commerciale della società sito nella Capitale e richiamando l’art. 16, comma 4, del relativo regolamento comunale. [OSCURATO:SOCIETA], azienda municipalizzata di servizi ambientali per conto di [OSCURATO:PERSONA], respinse l’istanza e notificò alla contribuente il 26/5/2017 un avviso di liquidazione della tassa dell’importo di € 10.946,31 in relazione alla TARI per l’anno 2017 (I semestre). La società propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma lamentando che non fosse stata concessa la riduzione tariffaria spettante in relazione allo “smaltimento” in proprio dei rifiuti speciali prodotti nell’esercizio commerciale. Il primo giudice, con sentenza n. 18355/41/18 del 31/10/2018, accolse il ricorso ritenendo che l’agevolazione fosse dovuta e per entrambe le annualità richieste. [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso tale sentenza e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nel contraddittorio con la contribuente e con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il gravame. Il giudice d’appello, richiamato il dettato dell’art. 1, comma 649, l. 147/2013 e il citato art. 16, comma 4, del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.ri.”, ha ritenuto che l’agevolazione non potesse essere concessa in presenza di debiti concernenti la medesima tassa maturati alla fine dell’anno precedente a quello d’applicazione. Ciò sarebbe confermato, oltre che dal modello 606/08 sottoscritto dalla contribuente, dallo stesso sistema di funzionamento a consuntivo della richiesta agevolazione sicché, avendo pagato quanto dovuto per l’anno precedente, presentando l’istanza entro il 31 gennaio del nuovo anno, si ottiene la compensazione all’atto dei successivi pagamenti. L’aver presentato la domanda il 27/1/2017 consentirebbe alla ricorrente tali agevolazioni solo se avesse pagato integralmente la TARI relativa al 2016 e al 2017, cosa pacificamente non avvenuta. Ricorre per Cassazione la società contribuente con quattro motivi di censura, integrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene di avere nel 2016 avviato tutti i propri rifiuti al recupero in via autonoma sicché nulla deve per la parte variabile della tariffa, avendo inviato il 27 gennaio 2017 specifica istanza. Contesta pertanto che la concessionaria non abbia praticato alcuna riduzione della parte variabile della tariffa. 2. Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione del Regolamento TARI di [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera n. 33/2014 che, all’art. 16, comma 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. prevede un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, stabilendo poi l’obbligo di dichiarazione entro il 31 gennaio di ogni anno attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nell’anno precedente. Lo stesso regolamento prevede un tetto massimo di riduzione dell’80% mentre, a fronte della prova documentale offerta dalla contribuente di avere avviato al recupero oltre 62.000 kg di rifiuti, nessuna riduzione è stata concessa. 3. Con il terzo motivo prospetta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Contesta che vi sia una norma di legge o regolamento che condiziona l’agevolazione all’insussistenza di morosità con riferimento all’anno precedente. Sarebbe inconferente il richiamo all’art. 17, comma 8-bis del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA], che prevede tal sorta di condizione, perché riferito al comma precedente che riguarda le scuole di ogni ordine e grado salvo eccezioni specifiche, come peraltro ritenuto dal giudice di primo grado. Contesta che possa trarsi un’estensione di tale condizione da quanto indicato nel modulo di dichiarazione mod. 606/08, pur sottoscritto dalla contribuente. Avrebbe altresì errato la Corte territoriale nel mutuare dall’art. 16 del regolamento comunale la previsione della riduzione calcolata a consuntivo, con compensazione all’atto dei successivi pagamenti, in quanto da coordinarsi con quella citata di cui all’art. 16, comma 4, relativa alla dichiarazione, senza che ciò sia collegato alla condizione di non morosità, svincolata dalle modalità di pagamento. 4. Il terzo motivo, che appare pregiudiziale essendo stato ritenuto assorbente dalla sentenza impugnata, è fondato con assorbimento dei primi due. 4.1 Con tale censura - pure erroneamente formulata in quanto richiama il testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nella versione precedente le modifiche intervenute con l’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012 – si contesta come la Corte territoriale abbia richiamato una disposizione speciale, ossia l’art. 16, comma 4, del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti adottata con deliberazione n. 33 del 2014. Tuttavia, mutuando dal modulo 606/08 sottoscritto dalla contribuente, essa ha ritenuto applicabile una fattispecie preclusiva, costituita dalla sussistenza di debiti per TARI maturati alla fine dell’anno precedente a quello di applicazione, che non era applicabile nel caso specifico. Va pertanto ricostruita la normativa regolamentare vigente ratione temporis. 4.2 Il predetto comma 4 dell’art. 16, come risultante dall’originaria versione del regolamento TARI adottata con la delibera n. 33 del 18/7/2014 e relativo alle “Agevolazioni per la raccolta differenziata e l’avvio al recupero dei rifiuti”, prevedeva la riduzione delle tariffe per utenze non domestiche, in caso di autonomo avviamento a recupero documentato, e le modalità di calcolo di tale riduzione, previa presentazione della dichiarazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, prevedendo poi che la riduzione fosse concessa a consuntivo con compensazione all’atto dei successivi pagamenti. La disposizione non prevedeva fattispecie preclusive collegate all’assenza di debiti TARI pregressi. Il successivo art. 17 prevedeva poi ulteriori forme di agevolazioni ed esenzioni in casi particolari di nuclei familiari con difficoltà economiche e abitazioni a uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori. 4.3 La successiva delibera n. 12 del 20/3/2015 dell’[OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’art. 17, sostituendo il comma 7 e aggiungendo i commi 8, 8bis e 9. Tali disposizioni riguarda(va)no le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido privati e convenzionati. Il comma 8 prevede(va) le relative modalità di dichiarazione e il comma 8-bisprevede(va), per la prima volta e con specifico riferimento al comma 7, che l’agevolazione si applicassea condizione che non risultassero a carico del richiedente debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’applicazione. 4.3 Successivamente, con la delibera della predetta Assemblea n. 33 del 30/3/2018, pertanto successiva all’anno impositivo qui rilevante, l’art. 16 è stato sostituito essendo ora previste dal comma 7 di tale articolo le agevolazioni relative ai rifiuti autonomamente inviati al riciclo stabilendosi poi, al comma 8, che, ove risultino debiti TARI maturati alla fine dell’anno precedente, si proceda alla compensazione. Anche l’art. 17 era sostituito rimuovendoi citati commi 7 e seguenti e la relativa preclusione . 4.4 Alla stregua di tali valutazioni appare evidente come la Corte di merito sia incorsa in errore applicando una fattispecie preclusiva che, pur vigente ratione temporis e nonostante la stessa regolamentazione potesse suscitare qualche dubbio di legittimità , era specificamente limitata a un’ipotesi del tutto diversa da quella in esame, essendo pacifico come l’attività della contribuente, relativa a un esercizio commerciale, non abbia nulla a che vedere con le attività scolastiche. 4.5 Non rileva, a tal fine, che la contribuente abbia sottoscritto un modulo che faceva riferimento a tale regolamentazione, non potendo essa essere oggetto della disponibilità delle parti. 5. Con il quarto motivo prospetta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali avanzate dall’appellata e, in particolare, sull’eccezione d’inammissibilità ex art. 53 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Sostiene che [OSCURATO:SOCIETA], nel suo atto d’appello, non indicava alcun punto censurato della sentenza impugnata. Sull’eccezione di inammissibilità proposta dalla contribuente appellata, la [OSCURATO:PERSONA] non si è punto pronunciata. 5.1 Il motivo è infondato. 5.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3, 29/01/2021, n. 2151, Rv. 660437 –01). In ogni caso deve rimarcarsi come, n el processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. (Cass. Sez. 6, 05/10/2018, n. 24641, Rv. 650818 – 01, Sez. 5 - , Sentenza n. 25191 del 19/09/2024, Rv. 672376 –02). 6. Va pertanto accolto il terzo motivo di censura, assorbiti i primi due e respinto il quarto, e il procedimento, essendo necessari accertamenti in fatto, va rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio per l’esame delle rimanenti censure formulate in grado d’appello. P.Q.M Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due e respinto il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gra
Sentenza Cassazione n. 06775/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris