CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 33148/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2266-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65R04 C351F, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, con sede in Ragalna, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – del foro di Catania e con studio in Catania -Via A. Caruso n. 52, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]. - intimato - avverso lasentenza n. 2299/2022 emessa il 07/11/2022, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1040/2022, dalla Corte d’Appello di Catania, pubblicata in data 07/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata,la Corte di Appello di Catania - decidendo sul reclamo presentato ai sensi dell’art. 18 l. fall. da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione - ha rigettato la così proposta impugnazione, confermando la sentenza di fallimento impugnata. 2. Con sentenza n. 143/2022, pubblicata il 9 ottobre 2020, il Tribunale di Catania, su istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, aveva infattidichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sul presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza. Con ricorso tempestivamente presentato la suindicata società proponeva reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento.Costituendosi in giudizio, la Curatela del fallimento chiedeva invece il rigetto del reclamo. 3. La Corte distrettuale ha rilevato ed osservato che: (i) quanto alla denuncia di violazione del principio del giudicato, la doglianza era palesemente infondata, posto che , per pacifica giurisprudenza Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza (cfr. Cass. n. 15806/2021); (ii) con il decreto del gennaio 2022 erano state, peraltro, rigettate le istanze di fallimento presentate da due lavoratori, esclusivamente a causa del difetto di legittimazione attiva degli stessi, mentre il procedimento definito con l’impugnata sentenza era stato promosso dalla Procura della Repubblica, venuta a conoscenza dell’importante esposizione debitoria della società nei confronti dell’Erario; (iii) quanto alla contestazione del presupposto della soglia minima di indebitamento, di cui all’art. 15, comma nono, L. Fall., la censura doveva essere rigettata, alla luce del principio da ultimo affermato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 28192/2020, secondo cui “Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio, e finanche prima di tale momento ove il presupposto risulti dalla dichiarazione del contribuente) a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione”; (iv) quanto, poi, al suo stato di insolvenza, in relazione al quale la reclamante aveva dedotto che la stessa non potesse essere dedotta dagli estratti di ruolo prodotti dal P.M.(in quanto essa resistente avevacontestato la carenza di notifica e/o la prescrizione delle relative cartelle), la relativa censura in esame era inammissibile, sia perché la società reclamante nonaveva considerato il diverso modo in cui andava valutato lo stato di insolvenza, quando l’imprenditore commerciale si troviin stato di liquidazione, sia perché la stessa contestazione degli estratti di ruolo eradel tutto generica, non avendo la società reclamante specificatamente contestato le singole cartelle esattoriali, ivi indicate; (v) in ordine alle contestazioni riguardanti l’esposizione debitoria verso l’Erario, i l motivo di reclamo doveva essere rigettato, posto che l’onere della prova del non superamento delle soglie di fallibilità gravavasull’imprenditore commerciale di cui viene chiesto il fallimento, e con l’ulterioreconseguenza che risultava irrilevante l’effettiva entità dei debiti erariali, dovendosi infatti constatare che parte reclamante non aveva fornito la suddetta prova sul rilievo che aveva prodotto solo il bilancio del 2021 e che occorreva dubitare dell’attendibilità dei bilanci depositati in atti, in quanto tutti formati e depositati a seguito delle istanze di fallimento dei due lavoratori. 2. La sentenza, pubblicata il 07/12/2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione con ricorso per cassazione, affidato adue motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione“di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., I° comma nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1, 5, 15 legge fallimentare ed alla prova del mancato superamento delle soglie di fallibilita’ – inidoneita’ dei ruoli esattoriali a provare l’ammontare dei debiti – motivazione errata, illogica ed in parte omessa”. 1.1 Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, si sarebbe limitata a ratificare la precedente sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale, senza pronunciarsi sulle copiose eccezioni formulate, già nella fase prefallimentare, e successivamente meglio argomentate nel giudizio di reclamo, posto che, in relazione al mancato superamento delle soglie di fallibilità,si sarebbe limitata a rilevare che la contestazione relativa all’inidoneità dei ruoli a formare un passivo nei c onfronti della società era generica e di non aver assolto l’onere della prova del non superamento delle soglie di fallibilità gravantesul debitore. 1.2 Ricorda la ricorrente il principio in diritto secondo cui -nella ipotesi nella quale il debitore contesti la sussistenza di un debito per mancata ricezione di una cartella di pagamento, ovvero la sua estinzione per intervenuta prescrizione- l’onere probatorio si inverte e grava sul creditore dimostrare la sussistenza del credito provando in giudizio non solo la notificazione dell’atto genetico del credito vantato, ma anche la sua validità per aver interrotto l’eventuale termine di prescrizione. Aggiunge che nella specie aveva espressamente eccepito che la Procura della Repubblica non avevadimostrato la sussistenza di alcun credito, certo, liquido ed esigibile neisuoi confronti, né il superamento della soglia di fallibilità di €.500.000 di cui all’art. 1 l. fall., essendosi limitata a riferire di uno stato di insolvenza documentato dai ruoli esattoriali acquisiti dalla Guardia di Finanza. 1.3 Il primo motivo è inammissibile. 1.3.1 Quanto alla prima censura - relativa alla contestazione del debito erariale (asseritamente portato solo da estratti di ruolo non notificati, e dunque ormai prescritti), in relazione alla prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l. fall. -va subito detto che le doglianze sono state articolate dalla società ricorrente in modo del tutto decentrato rispetto alla ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato. Ed invero, la Corte distrettuale ha affermato che, al di làdell’accertamento dell’entità del credito erariale, i bilanci non erano attendibili e dunque non era stato dimostrato dal debitore, a ciò onerato, il mancato superamento delle diverse soglie di fallibilitàdescritte dalla norma sopra ricordata, soglie che -si ricorda -non riguardano solo la debitoria complessivamente accumulata, ma anche i ricavi lordi e l’attivo patrimoniale. 1.3.2 In ordine, poi, alla contestazione dello stato di insolvenza, le doglianze proposte dalla ricorrente - veicolate , peraltro, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (nella specie, dell’art. 5 l. fall.) - intendono sollecitare in realtà questa Corte ad un nuovo scrutinio della quaestio facti, attraverso la rilettura degli atti istruttori, scrutinio invece inibito nel giudizio di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Da ultimo non meritano apprezzamento le ulteriori obiezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine al diverso esito decisorio avuto dalla precedente istanza di fallimento presentata da due lavoratori nei suoi confronti posto che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. anche Cass., Sez. 1, ordinanza n. 15806 del 07/06/2021 9), i l decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi(v. anche Cass.n. 5069/2017; Cass. n. 17836/2019). 2. Col secondo mezzo si deduce il vizio di “mancato assolvimento dell’onere della prova, in relazione al mancato superamento delle soglie di fallibilità”. Secondo la ricorrente la Corte territoriale sarebbe palesemente incappata nel vizio di violazione di legge postoche dalla produzione in giudizio dello stato passivo sarebbe emersa la prova del mancato superamento delle predette soglie di fallibilità (con particolare riferimento alla soglia di €.500.000,00), nonché nel vizio di omessa pronuncia ovvero motivazione , non avendo argomentato al riguardo, in relazione alle predette eccezioni sollevate nelle memorie cartolari. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile. Sul punto giova ricordare che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (così, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; v. anche: Cass. n. 15107 del 2013; Cass. Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020). Orbene, nel caso di specie ricorre con tutta evidenza la seconda delle ipotesi indicate nell’arresto da ultimo citato, essendosi la parte ricorrente lamentata in buona sostanza dell’erroneo apprezzamento delle prove in tema di mancato superamento delle soglie di fallimento, peraltro dimenticandosi che, oltre all’indebitamento, rientra tra gli oneri probatori del debitore la dimostrazione del mancato superamento anche della soglia dell’attivo patrimoniale e dei ricavi lordi. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo