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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 1981

Cassazione n. 15013/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1981 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le ore 20:00 e le ore 6:00, è risultato assente a due controlli effettuati alle ore 20:25 del 25 dicembre 2010 ed alle ore 21:10 del 25 aprile 2011; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Carta svolge, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata ivi correttamente disattesa in ragione dell'assenza di prova in ordine all'avere egli, come dedotto, previamente avvertito le forze dell'ordine preposte al controllo del fatto che egli sarebbe rientrato a casa in ritardo rispetto all'orario stabilito, a ciò costretto da cause a lui non imputabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1981 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le ore 20:00 e le ore 6:00, è risultato assente a due controlli effettuati alle ore 20:25 del 25 dicembre 2010 ed alle ore 21:10 del 25 aprile 2011; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Carta svolge, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata ivi correttamente disattesa in ragione dell'assenza di prova in ordine all'avere egli, come dedotto, previamente avvertito le forze dell'ordine preposte al controllo del fatto che egli sarebbe rientrato a casa in ritardo rispetto all'orario stabilito, a ciò costretto da cause a lui non imputabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris