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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 00493/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15294/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA A.C.I., con domicilio eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SASSARI n. 429/2023 depositata il 3/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti in data 15.3.2024 ; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che in data 30.4.2024 è stata depositata dalla parte ricorrente rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte; ritenuto, alla luce di quanto precede, che il ricorso è stato comunque rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto, data la particolarità della vicenda processuale, di compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15294/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA A.C.I., con domicilio eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SASSARI n. 429/2023 depositata il 3/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti in data 15.3.2024 ; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che in data 30.4.2024 è stata depositata dalla parte ricorrente rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte; ritenuto, alla luce di quanto precede, che il ricorso è stato comunque rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto, data la particolarità della vicenda processuale, di compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il
Decreto Cassazione n. 00493/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris