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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22279/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al diniego della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2016 e 28 aprile 2017, dalla Corte di appello di Milano; rilevato che l'ordinanza ha indicato che si tratta di reati di furto commessi in Pavia il 20 marzo 2010 e 13 ottobre 2010, relativi, rispettivamente, a generi alimentari e a due confezioni di lenzuola, determinati da ragioni contingenti e a rilevante distanza cronologica; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dal giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 11 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al diniego della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2016 e 28 aprile 2017, dalla Corte di appello di Milano; rilevato che l'ordinanza ha indicato che si tratta di reati di furto commessi in Pavia il 20 marzo 2010 e 13 ottobre 2010, relativi, rispettivamente, a generi alimentari e a due confezioni di lenzuola, determinati da ragioni contingenti e a rilevante distanza cronologica; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dal giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 22279/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris