CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -2026 contro788 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 161/2024 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 358/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per estinzione delricorso per rinuncia.Numero registro generale 24432/2024Numero sezionale 788/2026Data pubblicazione 24/04/20261. La sentenza gravata conferma quella resa in primecure che, in parziale accoglimento delle domande proposteda [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della RegioneAbruzzo e partecipante alla selezione per il conferimentodell’incarico dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA], indettaex art. 20 e 22 l. r. n. 77/1999 e 19 co. 5 bis e 6 d.lgs. n.165/2001 con determinazione del direttore del dipartimentoRisorse del 15.5.2020, ha condannato l’Ente territoriale a darcorso alla relativa procedura.2. Ricorrendo perché sia cassata la Regione Abruzzoformula contro di essa due motivi di censura.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4. Il Procuratore Generale deposita requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione dirinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse dellaricorrente, con relativa accettazione per lacontroricorrente, per essere stata la controversiaconciliata con un accordo transattivo.2. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390c.p.c. perché venga dichiarata l’estinzione del processo,nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art.391 comma quarto c.p.c.3. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna alversamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002,art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti dirigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione(Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).Numero registro generale 24432/2024Numero sezionale 788/2026 P.Q.MData pubblicazione 24/04/2026La Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il17.2.2026Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]