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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35189/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MESSINEO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità deiricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché il rigetto del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 11.11.2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoMessineo avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione misure diPrevenzione del 12.2.2025 di confisca di una [OSCURATO:PERSONA] intestata a NinettaMardocheo, di un'Audi A3 intestata a [OSCURATO:PERSONA] e di un rapportofinanziario sottoscritto con la società Anima SGR da [OSCURATO:PERSONA], nelprocedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], considerato elementodi spicco della cosca [OSCURATO:PERSONA], con il compito di tenere i rapporti con i“luogotenenti” dei capi detenuti al 41-bis Ord. pen. e di provvedere alleincombenze dei prossimi congiunti del boss [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il predetto decreto, hanno proposto ricorso i difensori di AurelioMessineo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.2.1.1.

Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 24 d.lgs. n. 159 del2011 e 192 cod. proc. pen.I giudici di merito hanno ignorato l'elemento di novità introdotto dalla difesanell'udienza di trattazione del procedimento, e cioè la nuova ordinanza cautelareemessa nel processo cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]» a carico di [OSCURATO:PERSONA] perfatti strettamente collegati a quelli oggetto del procedimento di prevenzione.In questa ordinanza, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata notevolmenteridimensionata, venendo innanzitutto inquadrata come condotta di merapartecipazione anziché di promozione ed emergendo nel provvedimento che egli,in un preciso momento e per ragioni accertate, ha completamente interrotto irapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], ciò che rilevava nella valutazione dellapericolosità del soggetto in termini di attualità.2.1.2.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 24 d.lgs. n. 159 del2011, 192 cod. proc. pen.La Corte d’appello – lamenta il ricorso – ha totalmente omesso di valutare leconsiderazioni del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, non è stata valutata la rimodulazione del consulente, dallaquale si ricava la congruenza dei redditi per il periodo 2016-2022 e, dunque, lalegittima provenienza delle somme, atteso che non è stato tenuto inconsiderazione l'importo di 81.600 euro percepito da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di ingiustadetenzione nel 2014.Di conseguenza, il consulente tecnico ha ricalcolato le somme, evidenziandoun saldo positivo di reddito complessivo annuo pari a 55.181,24 euro, cheavrebbe imposto una rivisitazione dei criteri di calcolo utilizzati nel decretoimpugnato in riferimento al periodo che interessa le quote confiscate.2.2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo diricorso, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione di legge in relazione agli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011.La Corte d'appello – evidenzia il ricorso – ha confermato la confisca dellavettura intestata alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del meccanismo previsto dall'art. 19,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che individua nel legame di parentela l'indice diriferibilità dei beni alla sfera di disponibilità del proposto, nonché sulla base dellapresunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 che prevedel'intestazione fittizia dei trasferimenti effettuati nei due anni antecedenti allaproposta da parte dell'ascendente, dal discendente, dal coniuge o da unapersona stabilmente convivente, fino a prova contraria.I giudici hanno ritenuto che dalla tabella sperequativa, come rimodulata dalTribunale secondo le indicazioni del consulente di parte, dovesse concludersi cheil nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato sempre una marcatadisparità economica, tale da non consentire a nessun componente alcun tipo dirisparmio, con la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la capacità diacquistare la [OSCURATO:PERSONA] confiscata.Tale motivazione è meramente apparente, perché la Corte territoriale nonha dato completo riscontro a un punto fondamentale della relazione delconsulente di parte, in quanto non ha tenuto in considerazione l'importo di81.600 euro percepiti da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di ingiusta detenzione,considerando i quali il consulente tecnico ha ricalcolato le fonti di reddito dellafamiglia e ha evidenziato un saldo positivo di reddito di oltre 55.000 euro.Tra gli anni oggetto della rimodulazione del consulente di parte, rientraanche il 2019, anno in cui è stato acquistato il veicolo della ricorrente con ilfinanziamento dell'intero importo di 10.600 euro da restituire in sessanta ratemensili da 219,06 euro ciascuna, che pertanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutopagare con le risorse lecite della famiglia e tenuto conto che nel periodo 2016-2022 il suo reddito personale ammontava a 25.963,59 euro.

La Corte d’appelloha sorvolato in toto su tali elementi offerti dalla difesa, sicché l'omessavalutazione integra il vizio della motivazione inesistente e apparente.2.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso.2.3.1.

Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011.Il decreto impugnato ha erroneamente fondato la confisca nei confronti delterzo su una presunzione di disponibilità ex art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011meramente congetturale, derivante dal solo rapporto di parentela.La confisca di un bene intestato a un terzo rispetto al proposto è ammissibilesolo ove sia dimostrata in modo puntuale e non presuntivo la fittizietàdell'intestazione ovvero la disponibilità del bene da parte del proposto stesso.

Nelcaso di specie, invece, non è stato accertato alcun apporto economico delprevenuto all'acquisto dell'autovettura, né è mai stata dimostrata un'ingerenzanella gestione del mezzo da parte di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha superato in termini apodittici la titolarità da parte delterzo di un autonomo reddito da lavoro, che, sebbene modesto, consentiva disopportare l'esborso delle rate dell'auto.La motivazione si risolve in una contestuale violazione del criterio disproporzione nei confronti del terzo intestatario con riferimento al patrimoniocomplessivo della famiglia anziché al singolo bene intestato al terzo interessato,che era un'autovettura usata e di modesto valore, acquistata a rate da unsoggetto titolare di reddito autonomo.2.3.2.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per omessavalutazione della consulenza tecnica di parte.La Corte d'appello ha omesso di confrontarsi con la consulenza tecnica diparte, che aveva dimostrato la compatibilità economica dell'acquisto del veicolo ela conseguente assenza di sproporzione.

Soprattutto, il consulente avevaintrodotto un elemento con cui i giudici non si sono misurati, e cioè l'assolutairrilevanza degli indici Istat.Nella motivazione del provvedimento impugnato, si registra, in primo luogo,una inammissibile inversione dell'onere della prova, in quanto viene fattoricadere sul terzo il dovere di allegazione di documentazione.

In secondo luogo, èstato espresso un giudizio gratuito sulla capacità reddituale di DomenicoMessineo, in modo che non si comprende quale criterio sia stato utilizzato peraffermare che, detratti gli ordinari costi di sostentamento, egli non avrebbepotuto permettersi di acquistare il bene confiscato.

Infine, non è ammissibile sulpiano logico la considerazione secondo cui la presenza di un coobbligato sia daconsiderarsi addirittura come elemento negativo, a causa dei rapporti illecitiintrattenuti tra il coobbligato stesso e il padre del ricorrente.2.3.3 Con il terzo motivo, deduce l’errata applicazione degli artt. 19, 24 e 26d.lgs. n. 159 del 2011.La Corte d’appello ha confermato la confisca sulla base del meccanismoprevisto dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2001, ma secondo un’impostazione omissiva, in quanto non ha considerato che dalla consulenza diparte risultava la congruenza dei redditi di legittima provenienza della famigliadel terzo interessato e non ha tenuto conto dell'importo percepito da AurelioMessineo a titolo di ingiusta detenzione, che ha consentito di ricalcolare le fontidella famiglia nel periodo preso in considerazione.L'omessa considerazione della disponibilità di queste somme integra il viziodi motivazione inesistente o meramente apparente.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 10.6.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di DomenicoMessineo e di [OSCURATO:PERSONA] nonché il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],osservando che i collegi di merito hanno tenuto conto della consulenza delconsulente di parte e hanno rilevato che non è stato documentato che la sommaasseritamente percepita a titolo di risarcimento sia entrata nel patrimonio delproposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso presentato nell’interesse delterzo [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per motivi processuali.In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, in quantoportatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudiziopersonalmente, ma solo per il tramite di un difensore munito di procura specialealle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., a nulla rilevando che non rientri nelnovero dei soggetti ivi elencati, atteso che riveste una posizione processuale adessi equiparabile (da ultimo, Sez. 2, n. 37496 del 7/10/2025, Morabito, Rv.288933 – 02; cfr. anche Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv.280403 – 01; Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01).Ne consegue che la partecipazione al processo del soggetto sussumibile nellecategorie disciplinate dall'art. 100 cod. proc. pen. è radicalmente inficiata nelcaso in cui venga realizzata tramite un difensore non munito del mandatoprevisto dalla suddetta disposizione di legge.La procura speciale prevista dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen. è daintendersi come procura riferita al procedimento di interesse e non a determinaticonferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non èespressa volontà diversa", affermazione che non avrebbe senso se riferita ad unaprocura per singoli specifici atti.La disposizione che disciplina specificamente la "procura speciale perdeterminati atti" è quella di cui all’art. 122 cod. proc. pen., che, per quantoriguarda i soggetti caratterizzati dal perseguimento di fini meramente civilisticiall'interno del processo penale, è invece l'atto con il quale viene attribuita anchela capacità di essere il soggetto del rapporto processuale, non solo quindi (comeè nel caso dell'art. 100 cod. proc. pen.) colui che assiste e svolge le difese delsoggetto del rapporto processuale (che in questo caso rimane la parte privata).Essa, dunque, per quanto riguarda queste parti private, finisce per esserediversa dall'atto (la procura ex art. 100 cod. proc. pen.) con il quale vienedifensore, assume la funzione diversa di ascrivere allo stesso anche la capacità diessere il soggetto del rapporto processuale: in linea generale, allora, il gravamepotrà dirsi ritualmente proposto dal terzo interessato tramite il difensore in forzadel mandato alle liti conferito ex art. 100 cod. proc. pen., rilasciato nelle forme dicui ai commi primo e secondo della norma citata da ultimo, laddove un siffattopotere risulti ricompreso nel mandato stesso; quando, per contro, il gravamerisulta direttamente proposto dal difensore in ragione del ruolo di direttoprotagonista del rapporto processuale in luogo del terzo interessato, vienenecessariamente in gioco la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., la qualenon può che esplicitamente considerare l'atto da interporre e, altrettantoindefettibilmente, deve essere successiva alla decisione da contrastare (così, inparticolare, Sez. 6, n. 3737 del 30/9/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.266149 – 01, spec. in motivazione).Nel caso di specie, al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èallegata la sola procura contenente il “mandato specifico” a proporre appelloavverso il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],che è stato conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Di conseguenza, il difensore, non provvisto di procura per il procedimento,non può nemmeno considerarsi munito di procura speciale per ricorrere incassazione, che gli sia stata validamente conferita dopo la decisione daimpugnare in sede di legittimità con specifico riferimento all’atto – ovvero ildecreto della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] – dainterporre, di guisa che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile.2.

Alla medesima declaratoria di inammissibilità, sono destinati, sia pure permotivi diversi, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non è inutile premettere, a questo proposito, che, ai sensi degli artt. 27,comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione nelprocedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.Ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimitàl'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazionedell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto ora al giudice d'appellodal comma 2 dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 (v.

Sez.

U, n. 33451 del29/5/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 – 01; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016,Pandico e altro, Rv. 266365 – 01).Ciò posto, è da ritenersi che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e NinettaMardecheo, a fronte della deduzione di una violazione di legge asseritamenteintegrata dalla mancanza della motivazione, contengano, in realtà, censurericonducibili nella sostanza al vizio di motivazione (il ricorso di DomenicoMessineo, per vero, recava il secondo motivo e una parte del primo motivo, che,fin dalla denominazione loro attribuita dallo stesso ricorrente, deducevanoespressamente vizi di motivazione).2.1.

In particolare, è manifestamente infondato il primo motivo del ricorso diAurelio [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui lamenta che i giudici di merito non abbianopreso in considerazione l’ordinanza cautelare prodotta in udienza dai suoidifensori.L’assunto – evidentemente articolato per fondare una doglianza di mancanzadi motivazione sul punto – trova smentita nel testo del provvedimentoimpugnato, dal quale si evince che i giudici non abbiano affatto ignoratol’ordinanza cautelare, della cui produzione danno espressamente atto.Ciò nondimeno, la Corte d’appello ha ritenuto congrua la motivazione delprovvedimento del Tribunale, che ha valorizzato innanzitutto, in punto dipericolosità sociale del proposto, gli elementi emersi nell’ambito delprocedimento c.d.

“Hybris”, sui quali si è fondata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] inprimo grado con una recente sentenza del Tribunale di Palmi in data 31.5.2025alla pena di venti anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.L’ordinanza impugnata attesta che, secondo la ricostruzione investigativafatta propria dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] riveste una posizione di rilievo nellacosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con compiti di direzione dell’attività criminale e dicontrollo del territorio.La Corte d’appello richiama anche la prospettazione difensiva secondo cui ilruolo di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attualmente ridimensionato in seno alla consorteriae sarebbe degradato a compiti di mero partecipe: si tratta, del resto, di ciò cheevidenzia anche il suo ricorso.Tuttavia, i giudici, oltre a considerare smentita dagli atti questaprospettazione, oppongono che comunque il livello di partecipazioneall’associazione del proposto non influisce sul giudizio di pericolosità socialefunzionale all’applicazione della misura di prevenzione, difettando elementi chepossano far presumere l’abbandono delle logiche criminali da parte di [OSCURATO:PERSONA].In questo modo, l’ordinanza impugnata fa corretta applicazionedell’orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure diprevenzione nei confronti di appartenenti ad associazione di tipo mafioso, non ènecessaria alcuna particolare motivazione in ordine all'attualità della pericolosità,una volta che – come nel caso di specie – l'appartenenza risulti adeguatamentedimostrata e non sussistano elementi dai quali desumere che essa sia venutameno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodaliziostesso (Sez. 6, n. 33923 del 15/6/2017, Martorana, Rv. 270908 - 01).

Lapresunzione di sussistenza di pericolosità degli appartenenti alle "mafie storiche"non è scalfita né dal tempo intercorso tra l'emersione degli indizi relativiall'affiliazione ed il momento di applicazione della misura, né dall'inattivitàcriminale del preposto, atteso il carattere permanente dell'affiliazione, che puòvenir meno solo a seguito di un esplicito recesso o di un atto di chiaradissociazione, di cui tuttavia deve constare specifica prova (Sez. 2, n. 23446 del20/4/2017, Bellocco, Rv. 270319 – 01; Sez. 2, n. 17128 del 24/3/2017, Maiolo,Rv. 270068 - 01).L'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in tema di misure diprevenzione va condotto in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dallivello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppocriminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la suacapacità operativa nonché dalla manifestazione da parte del proposto dicomportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenzacondivise (Sez. 2, n. 24585 del 9/2/2018, P.g. in proc.

Papalia, Rv. 272937 –01): nessuno di questi tre indicatori è stato trascurato dalla Corte d’appello e,soprattutto, l’esame di nessuno di essi ha rivelato elementi sintomaticidell’irreversibile venire meno della pericolosità del ricorrente in questione.Nessuna violazione di legge, dunque, è ravvisabile rispetto alla partedell’ordinanza impugnata che si occupa della pericolosità sociale di AurelioMessineo e le censure articolate in proposito nel ricorso attengono più che altroalla congruità della motivazione (anche per il tramite della sollecitazione di unarivalutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata), chetuttavia resta non sindacabile in questa sede ove non apparente o inesistente.2.2.

Sia nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che nel motivounico del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], si censura, poi, che i giudici di merito nonabbiano tenuto conto dell’importo di 81.600 euro che sarebbero stati percepiti daAurelio [OSCURATO:PERSONA] a titolo di ingiusta detenzione, considerando i quali il consulentetecnico di parte ha invece ricalcolato le fonti di reddito della famiglia e haevidenziato un saldo positivo bastevole a giustificare la lecita acquisizione deibeni che sono stati confiscati.Ora, risulta dal decreto di primo grado che il Tribunale avesse presospecificamente in considerazione questo dato (p. 29) per sostenere che lacircostanza addotta dalle difese in realtà non risultava dimostrata e che in ognicaso, anche a volerla computare, permaneva una significativa sperequazione trail reddito familiare il valore dei beni.Senonché nel decreto della Corte d’appello non ci sono più riferimenti aquesto specifico aspetto della ricostruzione del reddito e anche nella sintesi deimotivi d’appello riportata nel provvedimento oggi impugnato non è richiamatauna doglianza specificamente relativa al mancato calcolo di questa somma cheMessineo avrebbe ricevuto nel periodo preso in esame a titolo di ingiustadetenzione.Peraltro, i ricorrenti, deducendo una violazione di legge che si sarebbeverificata nel giudizio di primo grado, non hanno proceduto alla specificacontestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nel provvedimentoimpugnato, che non menzioni la medesima violazione come doglianza giàproposta in sede di appello, sicché, in mancanza della predetta contestazione, ilmotivo dovrebbe ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quinditardivo (Sez. 2, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).In ogni caso, da un controllo degli atti del fascicolo, che la natura dellacensura ha suggerito di consultare, risulta che negli atti di appello avverso ilprovvedimento di applicazione della misura di prevenzione del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] non sia più stata fatta espressamente questione, in sede diimpugnazione, dell’omessa considerazione dell’importo percepito da AurelioMessineo a titolo di ingiusta detenzione.Di conseguenza, è da considerarsi inammissibile il motivo di ricorso percassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta inappello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando"punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale (da ultimo, Sez.2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 - 01)La ragione per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioniche non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame è che si deve evitare ilrischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato conriferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" uninevitabile difetto di motivazione per essere stato sottratto alla cognizione delgiudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316 – 01), ilquale correttamente non si pronuncia su questioni non devolute alla suacognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01).2.3 Infine, anche la doglianza articolata nel ricorso presentato nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159del 2011, si fonda, in realtà, su una inammissibile rilettura degli elementi posti afondamento della decisione impugnata mediante la proposta dell’adozione diparametri diversi di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601 – 01).La ricorrente, infatti, censura sostanzialmente che i giudici di merito nonabbiano fatto proprie ed utilizzato le conclusioni del consulente di parte in puntodi calcolo delle fonti del reddito familiare dei [OSCURATO:PERSONA], in tal modo invocando unsindacato precluso al giudice di legittimità.Invece, il provvedimento impugnato – lungi dal difettare completamente dimotivazione – non è incorso in violazione delle norme giuridiche da osservare inmateria di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai congiunti delproposto.La Corte d’appello, invero, ha fatto buon governo del principio secondo cui,in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possonoavere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosiritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmentecome beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava,pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarlialla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/1/2023, Ranieri, Rv. 284387 – 01; Sez. 6,n. 49878 del 6/12/2013, Mortellaro e altro, Rv. 258140 – 01).Infatti, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, deibeni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed iconviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, inquanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presuntasenza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorseeconomiche proprie del terzo intestatario (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep.2016, Trubchaninova, Rv. 266247 – 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep.2016, Poli e altro, Rv. 266142 – 01).3.

Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, iricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoessere dichiarati inammissibili.Ne consegue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa, di eurotremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MESSINEO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità deiricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché il rigetto del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 11.11.2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoMessineo avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione misure diPrevenzione del 12.2.2025 di confisca di una [OSCURATO:PERSONA] intestata a NinettaMardocheo, di un'Audi A3 intestata a [OSCURATO:PERSONA] e di un rapportofinanziario sottoscritto con la società Anima SGR da [OSCURATO:PERSONA], nelprocedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], considerato elementodi spicco della cosca [OSCURATO:PERSONA], con il compito di tenere i rapporti con i“luogotenenti” dei capi detenuti al 41-bis Ord. pen. e di provvedere alleincombenze dei prossimi congiunti del boss [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il predetto decreto, hanno proposto ricorso i difensori di AurelioMessineo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.2.1.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 24 d.lgs. n. 159 del2011 e 192 cod. proc. pen.I giudici di merito hanno ignorato l'elemento di novità introdotto dalla difesanell'udienza di trattazione del procedimento, e cioè la nuova ordinanza cautelareemessa nel processo cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]» a carico di [OSCURATO:PERSONA] perfatti strettamente collegati a quelli oggetto del procedimento di prevenzione.In questa ordinanza, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata notevolmenteridimensionata, venendo innanzitutto inquadrata come condotta di merapartecipazione anziché di promozione ed emergendo nel provvedimento che egli,in un preciso momento e per ragioni accertate, ha completamente interrotto irapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], ciò che rilevava nella valutazione dellapericolosità del soggetto in termini di attualità.2.1.2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 24 d.lgs. n. 159 del2011, 192 cod. proc. pen.La Corte d’appello – lamenta il ricorso – ha totalmente omesso di valutare leconsiderazioni del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, non è stata valutata la rimodulazione del consulente, dallaquale si ricava la congruenza dei redditi per il periodo 2016-2022 e, dunque, lalegittima provenienza delle somme, atteso che non è stato tenuto inconsiderazione l'importo di 81.600 euro percepito da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di ingiustadetenzione nel 2014.Di conseguenza, il consulente tecnico ha ricalcolato le somme, evidenziandoun saldo positivo di reddito complessivo annuo pari a 55.181,24 euro, cheavrebbe imposto una rivisitazione dei criteri di calcolo utilizzati nel decretoimpugnato in riferimento al periodo che interessa le quote confiscate.2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo diricorso, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione di legge in relazione agli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011.La Corte d'appello – evidenzia il ricorso – ha confermato la confisca dellavettura intestata alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del meccanismo previsto dall'art. 19,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che individua nel legame di parentela l'indice diriferibilità dei beni alla sfera di disponibilità del proposto, nonché sulla base dellapresunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 che prevedel'intestazione fittizia dei trasferimenti effettuati nei due anni antecedenti allaproposta da parte dell'ascendente, dal discendente, dal coniuge o da unapersona stabilmente convivente, fino a prova contraria.I giudici hanno ritenuto che dalla tabella sperequativa, come rimodulata dalTribunale secondo le indicazioni del consulente di parte, dovesse concludersi cheil nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato sempre una marcatadisparità economica, tale da non consentire a nessun componente alcun tipo dirisparmio, con la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la capacità diacquistare la [OSCURATO:PERSONA] confiscata.Tale motivazione è meramente apparente, perché la Corte territoriale nonha dato completo riscontro a un punto fondamentale della relazione delconsulente di parte, in quanto non ha tenuto in considerazione l'importo di81.600 euro percepiti da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di ingiusta detenzione,considerando i quali il consulente tecnico ha ricalcolato le fonti di reddito dellafamiglia e ha evidenziato un saldo positivo di reddito di oltre 55.000 euro.Tra gli anni oggetto della rimodulazione del consulente di parte, rientraanche il 2019, anno in cui è stato acquistato il veicolo della ricorrente con ilfinanziamento dell'intero importo di 10.600 euro da restituire in sessanta ratemensili da 219,06 euro ciascuna, che pertanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutopagare con le risorse lecite della famiglia e tenuto conto che nel periodo 2016-2022 il suo reddito personale ammontava a 25.963,59 euro. La Corte d’appelloha sorvolato in toto su tali elementi offerti dalla difesa, sicché l'omessavalutazione integra il vizio della motivazione inesistente e apparente.2.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso.2.3.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011.Il decreto impugnato ha erroneamente fondato la confisca nei confronti delterzo su una presunzione di disponibilità ex art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011meramente congetturale, derivante dal solo rapporto di parentela.La confisca di un bene intestato a un terzo rispetto al proposto è ammissibilesolo ove sia dimostrata in modo puntuale e non presuntivo la fittizietàdell'intestazione ovvero la disponibilità del bene da parte del proposto stesso. Nelcaso di specie, invece, non è stato accertato alcun apporto economico delprevenuto all'acquisto dell'autovettura, né è mai stata dimostrata un'ingerenzanella gestione del mezzo da parte di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha superato in termini apodittici la titolarità da parte delterzo di un autonomo reddito da lavoro, che, sebbene modesto, consentiva disopportare l'esborso delle rate dell'auto.La motivazione si risolve in una contestuale violazione del criterio disproporzione nei confronti del terzo intestatario con riferimento al patrimoniocomplessivo della famiglia anziché al singolo bene intestato al terzo interessato,che era un'autovettura usata e di modesto valore, acquistata a rate da unsoggetto titolare di reddito autonomo.2.3.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per omessavalutazione della consulenza tecnica di parte.La Corte d'appello ha omesso di confrontarsi con la consulenza tecnica diparte, che aveva dimostrato la compatibilità economica dell'acquisto del veicolo ela conseguente assenza di sproporzione. Soprattutto, il consulente avevaintrodotto un elemento con cui i giudici non si sono misurati, e cioè l'assolutairrilevanza degli indici Istat.Nella motivazione del provvedimento impugnato, si registra, in primo luogo,una inammissibile inversione dell'onere della prova, in quanto viene fattoricadere sul terzo il dovere di allegazione di documentazione. In secondo luogo, èstato espresso un giudizio gratuito sulla capacità reddituale di DomenicoMessineo, in modo che non si comprende quale criterio sia stato utilizzato peraffermare che, detratti gli ordinari costi di sostentamento, egli non avrebbepotuto permettersi di acquistare il bene confiscato. Infine, non è ammissibile sulpiano logico la considerazione secondo cui la presenza di un coobbligato sia daconsiderarsi addirittura come elemento negativo, a causa dei rapporti illecitiintrattenuti tra il coobbligato stesso e il padre del ricorrente.2.3.3 Con il terzo motivo, deduce l’errata applicazione degli artt. 19, 24 e 26d.lgs. n. 159 del 2011.La Corte d’appello ha confermato la confisca sulla base del meccanismoprevisto dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2001, ma secondo un’impostazione omissiva, in quanto non ha considerato che dalla consulenza diparte risultava la congruenza dei redditi di legittima provenienza della famigliadel terzo interessato e non ha tenuto conto dell'importo percepito da AurelioMessineo a titolo di ingiusta detenzione, che ha consentito di ricalcolare le fontidella famiglia nel periodo preso in considerazione.L'omessa considerazione della disponibilità di queste somme integra il viziodi motivazione inesistente o meramente apparente.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 10.6.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di DomenicoMessineo e di [OSCURATO:PERSONA] nonché il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],osservando che i collegi di merito hanno tenuto conto della consulenza delconsulente di parte e hanno rilevato che non è stato documentato che la sommaasseritamente percepita a titolo di risarcimento sia entrata nel patrimonio delproposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso presentato nell’interesse delterzo [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per motivi processuali.In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, in quantoportatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudiziopersonalmente, ma solo per il tramite di un difensore munito di procura specialealle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., a nulla rilevando che non rientri nelnovero dei soggetti ivi elencati, atteso che riveste una posizione processuale adessi equiparabile (da ultimo, Sez. 2, n. 37496 del 7/10/2025, Morabito, Rv.288933 – 02; cfr. anche Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv.280403 – 01; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01).Ne consegue che la partecipazione al processo del soggetto sussumibile nellecategorie disciplinate dall'art. 100 cod. proc. pen. è radicalmente inficiata nelcaso in cui venga realizzata tramite un difensore non munito del mandatoprevisto dalla suddetta disposizione di legge.La procura speciale prevista dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen. è daintendersi come procura riferita al procedimento di interesse e non a determinaticonferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non èespressa volontà diversa", affermazione che non avrebbe senso se riferita ad unaprocura per singoli specifici atti.La disposizione che disciplina specificamente la "procura speciale perdeterminati atti" è quella di cui all’art. 122 cod. proc. pen., che, per quantoriguarda i soggetti caratterizzati dal perseguimento di fini meramente civilisticiall'interno del processo penale, è invece l'atto con il quale viene attribuita anchela capacità di essere il soggetto del rapporto processuale, non solo quindi (comeè nel caso dell'art. 100 cod. proc. pen.) colui che assiste e svolge le difese delsoggetto del rapporto processuale (che in questo caso rimane la parte privata).Essa, dunque, per quanto riguarda queste parti private, finisce per esserediversa dall'atto (la procura ex art. 100 cod. proc. pen.) con il quale vienedifensore, assume la funzione diversa di ascrivere allo stesso anche la capacità diessere il soggetto del rapporto processuale: in linea generale, allora, il gravamepotrà dirsi ritualmente proposto dal terzo interessato tramite il difensore in forzadel mandato alle liti conferito ex art. 100 cod. proc. pen., rilasciato nelle forme dicui ai commi primo e secondo della norma citata da ultimo, laddove un siffattopotere risulti ricompreso nel mandato stesso; quando, per contro, il gravamerisulta direttamente proposto dal difensore in ragione del ruolo di direttoprotagonista del rapporto processuale in luogo del terzo interessato, vienenecessariamente in gioco la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., la qualenon può che esplicitamente considerare l'atto da interporre e, altrettantoindefettibilmente, deve essere successiva alla decisione da contrastare (così, inparticolare, Sez. 6, n. 3737 del 30/9/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.266149 – 01, spec. in motivazione).Nel caso di specie, al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èallegata la sola procura contenente il “mandato specifico” a proporre appelloavverso il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],che è stato conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Di conseguenza, il difensore, non provvisto di procura per il procedimento,non può nemmeno considerarsi munito di procura speciale per ricorrere incassazione, che gli sia stata validamente conferita dopo la decisione daimpugnare in sede di legittimità con specifico riferimento all’atto – ovvero ildecreto della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] – dainterporre, di guisa che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile.2. Alla medesima declaratoria di inammissibilità, sono destinati, sia pure permotivi diversi, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non è inutile premettere, a questo proposito, che, ai sensi degli artt. 27,comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione nelprocedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.Ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimitàl'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazionedell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto ora al giudice d'appellodal comma 2 dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 (v. Sez. U, n. 33451 del29/5/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 – 01; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016,Pandico e altro, Rv. 266365 – 01).Ciò posto, è da ritenersi che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e NinettaMardecheo, a fronte della deduzione di una violazione di legge asseritamenteintegrata dalla mancanza della motivazione, contengano, in realtà, censurericonducibili nella sostanza al vizio di motivazione (il ricorso di DomenicoMessineo, per vero, recava il secondo motivo e una parte del primo motivo, che,fin dalla denominazione loro attribuita dallo stesso ricorrente, deducevanoespressamente vizi di motivazione).2.1. In particolare, è manifestamente infondato il primo motivo del ricorso diAurelio [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui lamenta che i giudici di merito non abbianopreso in considerazione l’ordinanza cautelare prodotta in udienza dai suoidifensori.L’assunto – evidentemente articolato per fondare una doglianza di mancanzadi motivazione sul punto – trova smentita nel testo del provvedimentoimpugnato, dal quale si evince che i giudici non abbiano affatto ignoratol’ordinanza cautelare, della cui produzione danno espressamente atto.Ciò nondimeno, la Corte d’appello ha ritenuto congrua la motivazione delprovvedimento del Tribunale, che ha valorizzato innanzitutto, in punto dipericolosità sociale del proposto, gli elementi emersi nell’ambito delprocedimento c.d. “Hybris”, sui quali si è fondata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] inprimo grado con una recente sentenza del Tribunale di Palmi in data 31.5.2025alla pena di venti anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.L’ordinanza impugnata attesta che, secondo la ricostruzione investigativafatta propria dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] riveste una posizione di rilievo nellacosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con compiti di direzione dell’attività criminale e dicontrollo del territorio.La Corte d’appello richiama anche la prospettazione difensiva secondo cui ilruolo di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attualmente ridimensionato in seno alla consorteriae sarebbe degradato a compiti di mero partecipe: si tratta, del resto, di ciò cheevidenzia anche il suo ricorso.Tuttavia, i giudici, oltre a considerare smentita dagli atti questaprospettazione, oppongono che comunque il livello di partecipazioneall’associazione del proposto non influisce sul giudizio di pericolosità socialefunzionale all’applicazione della misura di prevenzione, difettando elementi chepossano far presumere l’abbandono delle logiche criminali da parte di [OSCURATO:PERSONA].In questo modo, l’ordinanza impugnata fa corretta applicazionedell’orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure diprevenzione nei confronti di appartenenti ad associazione di tipo mafioso, non ènecessaria alcuna particolare motivazione in ordine all'attualità della pericolosità,una volta che – come nel caso di specie – l'appartenenza risulti adeguatamentedimostrata e non sussistano elementi dai quali desumere che essa sia venutameno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodaliziostesso (Sez. 6, n. 33923 del 15/6/2017, Martorana, Rv. 270908 - 01). Lapresunzione di sussistenza di pericolosità degli appartenenti alle "mafie storiche"non è scalfita né dal tempo intercorso tra l'emersione degli indizi relativiall'affiliazione ed il momento di applicazione della misura, né dall'inattivitàcriminale del preposto, atteso il carattere permanente dell'affiliazione, che puòvenir meno solo a seguito di un esplicito recesso o di un atto di chiaradissociazione, di cui tuttavia deve constare specifica prova (Sez. 2, n. 23446 del20/4/2017, Bellocco, Rv. 270319 – 01; Sez. 2, n. 17128 del 24/3/2017, Maiolo,Rv. 270068 - 01).L'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in tema di misure diprevenzione va condotto in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dallivello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppocriminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la suacapacità operativa nonché dalla manifestazione da parte del proposto dicomportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenzacondivise (Sez. 2, n. 24585 del 9/2/2018, P.g. in proc. Papalia, Rv. 272937 –01): nessuno di questi tre indicatori è stato trascurato dalla Corte d’appello e,soprattutto, l’esame di nessuno di essi ha rivelato elementi sintomaticidell’irreversibile venire meno della pericolosità del ricorrente in questione.Nessuna violazione di legge, dunque, è ravvisabile rispetto alla partedell’ordinanza impugnata che si occupa della pericolosità sociale di AurelioMessineo e le censure articolate in proposito nel ricorso attengono più che altroalla congruità della motivazione (anche per il tramite della sollecitazione di unarivalutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata), chetuttavia resta non sindacabile in questa sede ove non apparente o inesistente.2.2. Sia nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che nel motivounico del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], si censura, poi, che i giudici di merito nonabbiano tenuto conto dell’importo di 81.600 euro che sarebbero stati percepiti daAurelio [OSCURATO:PERSONA] a titolo di ingiusta detenzione, considerando i quali il consulentetecnico di parte ha invece ricalcolato le fonti di reddito della famiglia e haevidenziato un saldo positivo bastevole a giustificare la lecita acquisizione deibeni che sono stati confiscati.Ora, risulta dal decreto di primo grado che il Tribunale avesse presospecificamente in considerazione questo dato (p. 29) per sostenere che lacircostanza addotta dalle difese in realtà non risultava dimostrata e che in ognicaso, anche a volerla computare, permaneva una significativa sperequazione trail reddito familiare il valore dei beni.Senonché nel decreto della Corte d’appello non ci sono più riferimenti aquesto specifico aspetto della ricostruzione del reddito e anche nella sintesi deimotivi d’appello riportata nel provvedimento oggi impugnato non è richiamatauna doglianza specificamente relativa al mancato calcolo di questa somma cheMessineo avrebbe ricevuto nel periodo preso in esame a titolo di ingiustadetenzione.Peraltro, i ricorrenti, deducendo una violazione di legge che si sarebbeverificata nel giudizio di primo grado, non hanno proceduto alla specificacontestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nel provvedimentoimpugnato, che non menzioni la medesima violazione come doglianza giàproposta in sede di appello, sicché, in mancanza della predetta contestazione, ilmotivo dovrebbe ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quinditardivo (Sez. 2, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).In ogni caso, da un controllo degli atti del fascicolo, che la natura dellacensura ha suggerito di consultare, risulta che negli atti di appello avverso ilprovvedimento di applicazione della misura di prevenzione del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] non sia più stata fatta espressamente questione, in sede diimpugnazione, dell’omessa considerazione dell’importo percepito da AurelioMessineo a titolo di ingiusta detenzione.Di conseguenza, è da considerarsi inammissibile il motivo di ricorso percassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta inappello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando"punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale (da ultimo, Sez.2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 - 01)La ragione per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioniche non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame è che si deve evitare ilrischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato conriferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" uninevitabile difetto di motivazione per essere stato sottratto alla cognizione delgiudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316 – 01), ilquale correttamente non si pronuncia su questioni non devolute alla suacognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01).2.3 Infine, anche la doglianza articolata nel ricorso presentato nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159del 2011, si fonda, in realtà, su una inammissibile rilettura degli elementi posti afondamento della decisione impugnata mediante la proposta dell’adozione diparametri diversi di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601 – 01).La ricorrente, infatti, censura sostanzialmente che i giudici di merito nonabbiano fatto proprie ed utilizzato le conclusioni del consulente di parte in puntodi calcolo delle fonti del reddito familiare dei [OSCURATO:PERSONA], in tal modo invocando unsindacato precluso al giudice di legittimità.Invece, il provvedimento impugnato – lungi dal difettare completamente dimotivazione – non è incorso in violazione delle norme giuridiche da osservare inmateria di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai congiunti delproposto.La Corte d’appello, invero, ha fatto buon governo del principio secondo cui,in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possonoavere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosiritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmentecome beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava,pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarlialla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/1/2023, Ranieri, Rv. 284387 – 01; Sez. 6,n. 49878 del 6/12/2013, Mortellaro e altro, Rv. 258140 – 01).Infatti, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, deibeni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed iconviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, inquanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presuntasenza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorseeconomiche proprie del terzo intestatario (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep.2016, Trubchaninova, Rv. 266247 – 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep.2016, Poli e altro, Rv. 266142 – 01).3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, iricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoessere dichiarati inammissibili.Ne consegue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa, di eurotremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris