CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 19299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte d’appello di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen.pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorsoper cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il mancato approfondimento diuna delle cause di non punibilità di cui al primo comma dell’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cuiall’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, giàelaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appenaelencati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]