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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 08907/2023

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ul ricorso 20683/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e dife s o d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N . 74 , presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 4879/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 5295/2010; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20683/2017 Cron.

Rep.

Ud.03/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Caserta (in seguito: il Comune) avverso il decreto ingiuntivo notificato dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento, a titolo di compenso per il progetto «recupero dei dati informatici canoni e tributi», della somma di €. 12.223,16;

2. la Corte territoriale osservava che lo schema di progetto prodotto in atti era riconducibile alle previsioni dell'articolo 17, comma 2, lettera a) CCNL 1999 (i.e., progetti per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi), in quanto finanziato con le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'articolo 15 dello stesso CCNL; alla luce della disciplina contrattuale, l'attribuzione del compenso richiedeva non solo il finanziamento del progetto ma anche una certificazione del dirigente di settore attestante il raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi; dall'esame dei documenti risultava un'unica relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti a firma di tale [OSCURATO:PERSONA], responsabile del servizio tributi, interna al gruppo di lavoro, essendo egli coinvolto nel progetto; mancava, dunque, un impegno di spesa del dirigente del settore Ragioneria e Bilancio,così come un suo atto di attestazione del raggiungimento degli obiettivi; né poteva venire in considerazione, in relazione al progetto in parola,la remunerazione per lavoro straordinario, perché non provato e, prima ancora, non debitamente autorizzato;3.ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] articolato in tre ragioni di censura, assistitida memoria, cui il Comuneha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso la parte ha denunciato ‒ ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc. ci v. ‒ violazione e falsa applicazione degli articoli 49,50 comma 10 , 151, comma 4 , 165, 183, 184 del d . l gs. n. 267/2000, dell'articolo 6 legge n. 241/1990, nonché degli artt. 4, 5, 15 e 17, comma 2 , c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, ancora, degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2700 cod.civ.; assume che dalle norme richiamate emergerebbe che l'atto del responsabile del servizio contenente le modalità di erogazione del compenso individuale per il progetto impegna il Comune e costituisce esso stesso «documento certificativo del credito nonché dichiarazione di liquidazione della spesa»; nell'assunto di parte ricorrente, i documenti di causa ‒riprodotti nel suo ricorso‒ fornirebbero prova del credito; sostiene,ancora, che dal verbale della conferenza dei servizi del 27 febbraio 2003 emergevache il Comune aveva manifestato la volontà di attivare il progetto,di guisa che gli atti sottoscritti dal responsabile del servizio tributi erano stati fatti propri dai dirigenti che avevano partecipato alla detta conferenza con nota del direttore generale e del dirigente del Settore programmazionedel 10 giugno 2003; 1.1il motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio e la censura non individua né le statuizioni della sentenza impugnata in cui si ravviserebbe l'errore di diritto denunciato, né le ragioni della violazione delle norme elencate nella rubrica del motivo; risulta, pertanto , inadempiuto l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ‒ con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ‒ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (sul punto,v.

Cass. n. 32367/2021; Cass. n. 3961/2022; cfr. altresì Cass. Sez.

U, 28/10/2020, n. 23745); in buona sostanza,la censura, piuttosto che individuare errori di diritto commessi dal giudice dell'appello, è tesa adaffermare che i documenti di causa, se diversamente valutati, fornirebbero la prova del credito, devolvendo a questa Corte un non consentito riesame del merito;

2. con il secondo mezzo si denuncia ‒ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc. civ. ‒ violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 36 Cost., 2126 cod. civ., nonché 112, 113 e 115 cod. proc. civ.; il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda del lavoratore non fosse stata inquadrata «come domanda di riconoscimento del diritto al pagamento dell’attività svolta ex artt. 3, 36 Cost. e 2126 cod. civ.» e, dunque, non potesseessere accolta, dimenticando così che il potere di qualificazione, sulla base dei fatti dedotti, compete al giudice del merito, il quale non poteva neppure affermare che il trattamento straordinario svolto fosse già compensato dalla «posizione organizzativa»di cui non v’era prova nel processo; 2.1anche tale motivo è destituito di fondamento; il giudice d’appello ha ritenuto che le attività in questione, ove svolte fuori dell’orario di lavoro, «risulterebbero già compensate per effetto della retribuzione di posizione onnicomprensiva spettante quale titolare di posizione organizzativa», e ciò in quanto il trattamento del titolare di posizione organizzativa assorbe, invero,le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, ivi compreso il compenso per lo straordinario (art. 10 del c.c.n.l. 31.3.1999 recante “Revisione sistema classificazione professionale”); la Corte distrettuale ha aggiunto che non v’era prova , peraltro, dell’autorizzazione allo straordinario e della stessa sua esecuzione, posto che i «fogli presenza» attestanti le ore di lavoro erano stati contestati dal Comune, anche perché, non essendo stato deliberato il finanziamento del progetto, non avrebbe potuto , a fortiori , essere autorizzato, in relazione adesso, il lavoro straordinario; com’è agevole constatare, la critica del Canzano, appuntandosi su un passaggio meramente rafforzativo della motivazione (« […] non essendo stata inquadrata come domanda di riconoscimento del diritto al pagamento dell’attivitàsvolta ex artt. 3, 36 Cost e 2126 cod. civ.») , non ne coglie l’essenzialeratio decidendi, laddove in essa si evidenzia che i compensi accessori erano esclusi: i) dall’assenza di un progetto finanziato e oggetto di attestazione da parte del dirigente del settore, ii) dall’onnicomprensività del compenso del titolare di posizione organizzativa, l’esistenza della quale ultima , frutto di valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, non può (evidentemente) essere sottopostaa revisione in sede di legittimità , e, infine, iii) dall’assenza di autorizzazione al lavoro straordinario e di prova del suo concreto espletamento;3. con il terzo mezzo si denuncia ‒ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod. proc. civ.‒ violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 434, comma 1n. 2, cod. proc. civ. nonché dell'articolo 2909 cod. civ.; si censura l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del gravame de l Comune come sollevata nella memoria di costituzione in appello; si sostiene che per effetto dell'inammissibilità dell'appello il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno.

3.1. il motivo è inammissibile; 3.2 quanto alla denunciata violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per costante e condiviso orientamento di questa Corte (ex aliis, Cass. 26 settembre 2013, n. 22083; Cass. 6 giugno 2002, n. 8220; Cass. 22 luglio 2010, n. 17233), il vizio di omessa pronuncia è configurabile se nella sentenza impugnata non sia stato esaminato un motivo di appello, o una domanda o un'eccezione che solo la parte può proporre (e che sia stata proposta o riproposta ritualmente) e non anche su questioni processuali rilevabili d'ufficio, quale è, nella specie, l’inammissibilità dell'impugnazione; in tal caso, si profila una nullità della decisione, propria o derivata, ma per violazione di una norma diversa dall'art. 112 cod. proc. civ. (che ha riguardo solo alla decisione del merito della causa) se e in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte; 3.3la dedotta violazione dell'articolo 434 cod. proc. civ. difetta di specificità; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del “fatto processuale ” , deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo a una verifica degli atti stessi e non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010); dal principio di diritto qui ribadito discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello, onere nella specie non assolto (sul punto v.

Cass. n. 32367/2021; Cass. n. 3961/2022); da ultimo, appare del tutto inconferente la denuncia di violazione del giudicato interno, vizio che presuppone una impugnazione valida e che non potrebbe, pertanto, derivare dalla inammissibilità dell'appello;

4. alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in €. 200,00 per esborsi ed €. 3.000 ,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso 20683/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e dife s o d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N . 74 , presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 4879/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 5295/2010; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20683/2017 Cron. Rep. Ud.03/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Caserta (in seguito: il Comune) avverso il decreto ingiuntivo notificato dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento, a titolo di compenso per il progetto «recupero dei dati informatici canoni e tributi», della somma di €. 12.223,16; 2. la Corte territoriale osservava che lo schema di progetto prodotto in atti era riconducibile alle previsioni dell'articolo 17, comma 2, lettera a) CCNL 1999 (i.e., progetti per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi), in quanto finanziato con le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'articolo 15 dello stesso CCNL; alla luce della disciplina contrattuale, l'attribuzione del compenso richiedeva non solo il finanziamento del progetto ma anche una certificazione del dirigente di settore attestante il raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi; dall'esame dei documenti risultava un'unica relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti a firma di tale [OSCURATO:PERSONA], responsabile del servizio tributi, interna al gruppo di lavoro, essendo egli coinvolto nel progetto; mancava, dunque, un impegno di spesa del dirigente del settore Ragioneria e Bilancio,così come un suo atto di attestazione del raggiungimento degli obiettivi; né poteva venire in considerazione, in relazione al progetto in parola,la remunerazione per lavoro straordinario, perché non provato e, prima ancora, non debitamente autorizzato;3.ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] articolato in tre ragioni di censura, assistitida memoria, cui il Comuneha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso la parte ha denunciato ‒ ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc. ci v. ‒ violazione e falsa applicazione degli articoli 49,50 comma 10 , 151, comma 4 , 165, 183, 184 del d . l gs. n. 267/2000, dell'articolo 6 legge n. 241/1990, nonché degli artt. 4, 5, 15 e 17, comma 2 , c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, ancora, degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2700 cod.civ.; assume che dalle norme richiamate emergerebbe che l'atto del responsabile del servizio contenente le modalità di erogazione del compenso individuale per il progetto impegna il Comune e costituisce esso stesso «documento certificativo del credito nonché dichiarazione di liquidazione della spesa»; nell'assunto di parte ricorrente, i documenti di causa ‒riprodotti nel suo ricorso‒ fornirebbero prova del credito; sostiene,ancora, che dal verbale della conferenza dei servizi del 27 febbraio 2003 emergevache il Comune aveva manifestato la volontà di attivare il progetto,di guisa che gli atti sottoscritti dal responsabile del servizio tributi erano stati fatti propri dai dirigenti che avevano partecipato alla detta conferenza con nota del direttore generale e del dirigente del Settore programmazionedel 10 giugno 2003; 1.1il motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio e la censura non individua né le statuizioni della sentenza impugnata in cui si ravviserebbe l'errore di diritto denunciato, né le ragioni della violazione delle norme elencate nella rubrica del motivo; risulta, pertanto , inadempiuto l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ‒ con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ‒ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (sul punto,v. Cass. n. 32367/2021; Cass. n. 3961/2022; cfr. altresì Cass. Sez. U, 28/10/2020, n. 23745); in buona sostanza,la censura, piuttosto che individuare errori di diritto commessi dal giudice dell'appello, è tesa adaffermare che i documenti di causa, se diversamente valutati, fornirebbero la prova del credito, devolvendo a questa Corte un non consentito riesame del merito; 2. con il secondo mezzo si denuncia ‒ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc. civ. ‒ violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 36 Cost., 2126 cod. civ., nonché 112, 113 e 115 cod. proc. civ.; il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda del lavoratore non fosse stata inquadrata «come domanda di riconoscimento del diritto al pagamento dell’attività svolta ex artt. 3, 36 Cost. e 2126 cod. civ.» e, dunque, non potesseessere accolta, dimenticando così che il potere di qualificazione, sulla base dei fatti dedotti, compete al giudice del merito, il quale non poteva neppure affermare che il trattamento straordinario svolto fosse già compensato dalla «posizione organizzativa»di cui non v’era prova nel processo; 2.1anche tale motivo è destituito di fondamento; il giudice d’appello ha ritenuto che le attività in questione, ove svolte fuori dell’orario di lavoro, «risulterebbero già compensate per effetto della retribuzione di posizione onnicomprensiva spettante quale titolare di posizione organizzativa», e ciò in quanto il trattamento del titolare di posizione organizzativa assorbe, invero,le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, ivi compreso il compenso per lo straordinario (art. 10 del c.c.n.l. 31.3.1999 recante “Revisione sistema classificazione professionale”); la Corte distrettuale ha aggiunto che non v’era prova , peraltro, dell’autorizzazione allo straordinario e della stessa sua esecuzione, posto che i «fogli presenza» attestanti le ore di lavoro erano stati contestati dal Comune, anche perché, non essendo stato deliberato il finanziamento del progetto, non avrebbe potuto , a fortiori , essere autorizzato, in relazione adesso, il lavoro straordinario; com’è agevole constatare, la critica del Canzano, appuntandosi su un passaggio meramente rafforzativo della motivazione (« […] non essendo stata inquadrata come domanda di riconoscimento del diritto al pagamento dell’attivitàsvolta ex artt. 3, 36 Cost e 2126 cod. civ.») , non ne coglie l’essenzialeratio decidendi, laddove in essa si evidenzia che i compensi accessori erano esclusi: i) dall’assenza di un progetto finanziato e oggetto di attestazione da parte del dirigente del settore, ii) dall’onnicomprensività del compenso del titolare di posizione organizzativa, l’esistenza della quale ultima , frutto di valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, non può (evidentemente) essere sottopostaa revisione in sede di legittimità , e, infine, iii) dall’assenza di autorizzazione al lavoro straordinario e di prova del suo concreto espletamento;3. con il terzo mezzo si denuncia ‒ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod. proc. civ.‒ violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 434, comma 1n. 2, cod. proc. civ. nonché dell'articolo 2909 cod. civ.; si censura l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del gravame de l Comune come sollevata nella memoria di costituzione in appello; si sostiene che per effetto dell'inammissibilità dell'appello il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno. 3.1. il motivo è inammissibile; 3.2 quanto alla denunciata violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per costante e condiviso orientamento di questa Corte (ex aliis, Cass. 26 settembre 2013, n. 22083; Cass. 6 giugno 2002, n. 8220; Cass. 22 luglio 2010, n. 17233), il vizio di omessa pronuncia è configurabile se nella sentenza impugnata non sia stato esaminato un motivo di appello, o una domanda o un'eccezione che solo la parte può proporre (e che sia stata proposta o riproposta ritualmente) e non anche su questioni processuali rilevabili d'ufficio, quale è, nella specie, l’inammissibilità dell'impugnazione; in tal caso, si profila una nullità della decisione, propria o derivata, ma per violazione di una norma diversa dall'art. 112 cod. proc. civ. (che ha riguardo solo alla decisione del merito della causa) se e in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte; 3.3la dedotta violazione dell'articolo 434 cod. proc. civ. difetta di specificità; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del “fatto processuale ” , deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo a una verifica degli atti stessi e non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010); dal principio di diritto qui ribadito discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello, onere nella specie non assolto (sul punto v. Cass. n. 32367/2021; Cass. n. 3961/2022); da ultimo, appare del tutto inconferente la denuncia di violazione del giudicato interno, vizio che presuppone una impugnazione valida e che non potrebbe, pertanto, derivare dalla inammissibilità dell'appello; 4. alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in €. 200,00 per esborsi ed €. 3.000 ,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello previ