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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18278/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] tain-nie7; ;2,,,jzz,He PICCh;j1L0 Ga.'' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LUdye. !...UnC10 (.; i0Va ri:„ G rvT tìeie e Savino hanno proposto ricorso per cassazione av•e -so ia sentenza dhn Corte ci: appello di Perugia, con la quale è stata riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Perugia in relazione al reato di furto continuato pluriaggravato, commesso in concorso tra loro in danno di diverse società (artt. 110, 81 cpv., 61 n. 5 é 7, 624, 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.).

Gli imputati erano ritenuti responsabili di essersi appropriati di numerosi bancali di merce di proprietà di "[OSCURATO:SOCIETA]" e "[OSCURATO:SOCIETA]."/ dopo essersi introdotti nei rispettivi capannoni, forzandone gli ingressi.

Con le aggravanti della minorata difesa, dell'avere agito in più persone e dell'avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità, essendo stato stimato in euro 6.400,00 e 150.000,00 il valore delle merci asportate alle due società.

Il comune difensore degli imputati tutti articola i seguenti motivi di ricorso.

I) Con il primo motivo la difesa lamenta violazione degli artt. 178, 420-ter.484 cod. proc. pen. in ragione del mancato accoglimento della istanza di rinvio per legittimo impedimento, determinato da concorrente impegno professionale in altra sede giudiziaria, avanzata innanzi alla Corte di appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

II) Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 56, 624 cod. pen., assumendo che i fatti avrebbero dovuto essere sussunti sotto la fattispecie di reato del tentato furto.

III) Con il terzo motivo si duole della carenza di motivazione in relazione ai criteri applicati ai fini della determinazione della pena irrogata agli imputati con riferimento alla pena base ed agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

2. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

L'istanza di rinvio avanzata dalla difesa è stata compiutamente esaminata nel corso dell'udienza del 2 novembre 2021 e rigettata dalla Corte di appello perché ritenuta intempestiva.

Le argomentazioni poste a fondamento del rigetto non appaiono meritevoli di essere censurate in questa sede (l'istanza risultava pervenuta in data 28/10/21 a fronte di un impedimento professionale insorto in data 28/9/2021).

Il difensore non si confronta specificamente con !a motivazione fornita dai giudici di merito, rispettosa dei principi espressi in questa sede, in base ai quali la difesa deve comunicare l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni (cfr. Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395, così massimata:"L'impeano professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ler, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti)".3.

Correttamente i fatti sono stati inquadrati nella fattispecie consumata del furto, nel rispetto di quanto emerso dagli atti istruttori, puntualmente richiamati in motivazione, ed in piena conformità con i principi sul tema espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 6 della motivazione "Nel caso di specie non vi è dubbio che i malviventi avessero ottenuto seppur temporaneamente la disponibilità autonoma della refurtiva, per non essere stati intercettati nei primi momenti successivi al furto, anche perché grazie alla strategia da loro posta in essere - di dividersi e disperdersi nel territorio - avevano reso ancor più difficile" e ritardato l'intervento da parte della P.G., che a quel punto aveva deciso di controllare direttamente mezzi e soggetti sospettati per accertare eventuali reati da loro commessi.

Gli imputati avevano pertanto ottenuto, seppur per non lungo tempo, l'autonoma disponibilità della refurtiva prima dell'intervento della P.G.; per questo è assolutamente corretta la ritenuta qualificazione dei reati, quali furti consumati").

Si rammenta come, in base ai principi espressi dalle Sezioni Unite Prevete (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, PG in proc.

Prevete, Rv. 261186)1solo in caso di monitoraggio effettuato nell'attualità della azione furtiva avviata, esercitato in modo continuativo sia mediante la diretta osservazione della persona offesa o delle forze dell'ordine presenti in loco, sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica, con conseguente intervento difensivo in continenti, è possibile escludere la consumazione del delitto di furto.

4. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

La censura difensiva è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si è proceduto ad una rideterminazione della pena in relazione alla misura degli aumenti per la continuazione.

La Corte di merito ha mantenuto ferma la pena base individuata dal primo giudice, di poco superiore al minimo edittale, ritenendola equa in relazione alla gravità dei furti commessi.

Ha poi diminuito proporzionalmente gli aumenti stabiliti in primo grado a titolo di continuazione per l'ulteriore reato di furto.

In relazione alla pena base, ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri. (ex multis Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Sacramozzino, Rv. 265283).

In relazione all'entità dell'aumento apportato a titolo di continuazione, che la difesa lamenta essere eccessivo, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, ed ove i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare ie ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770).

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela dei furti contestati, previsto dall'art. 625, comma 3, cod, pen e come introdotto dall'art. 2 lett. i) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.

Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] tain-nie7; ;2,,,jzz,He PICCh;j1L0 Ga.'' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LUdye. !...UnC10 (.; i0Va ri:„ G rvT tìeie e Savino hanno proposto ricorso per cassazione av•e -so ia sentenza dhn Corte ci: appello di Perugia, con la quale è stata riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Perugia in relazione al reato di furto continuato pluriaggravato, commesso in concorso tra loro in danno di diverse società (artt. 110, 81 cpv., 61 n. 5 é 7, 624, 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.). Gli imputati erano ritenuti responsabili di essersi appropriati di numerosi bancali di merce di proprietà di "[OSCURATO:SOCIETA]" e "[OSCURATO:SOCIETA]."/ dopo essersi introdotti nei rispettivi capannoni, forzandone gli ingressi. Con le aggravanti della minorata difesa, dell'avere agito in più persone e dell'avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità, essendo stato stimato in euro 6.400,00 e 150.000,00 il valore delle merci asportate alle due società. Il comune difensore degli imputati tutti articola i seguenti motivi di ricorso. I) Con il primo motivo la difesa lamenta violazione degli artt. 178, 420-ter.484 cod. proc. pen. in ragione del mancato accoglimento della istanza di rinvio per legittimo impedimento, determinato da concorrente impegno professionale in altra sede giudiziaria, avanzata innanzi alla Corte di appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. II) Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 56, 624 cod. pen., assumendo che i fatti avrebbero dovuto essere sussunti sotto la fattispecie di reato del tentato furto. III) Con il terzo motivo si duole della carenza di motivazione in relazione ai criteri applicati ai fini della determinazione della pena irrogata agli imputati con riferimento alla pena base ed agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 2. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. L'istanza di rinvio avanzata dalla difesa è stata compiutamente esaminata nel corso dell'udienza del 2 novembre 2021 e rigettata dalla Corte di appello perché ritenuta intempestiva. Le argomentazioni poste a fondamento del rigetto non appaiono meritevoli di essere censurate in questa sede (l'istanza risultava pervenuta in data 28/10/21 a fronte di un impedimento professionale insorto in data 28/9/2021). Il difensore non si confronta specificamente con !a motivazione fornita dai giudici di merito, rispettosa dei principi espressi in questa sede, in base ai quali la difesa deve comunicare l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni (cfr. Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395, così massimata:"L'impeano professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ler, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti)".3. Correttamente i fatti sono stati inquadrati nella fattispecie consumata del furto, nel rispetto di quanto emerso dagli atti istruttori, puntualmente richiamati in motivazione, ed in piena conformità con i principi sul tema espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 6 della motivazione "Nel caso di specie non vi è dubbio che i malviventi avessero ottenuto seppur temporaneamente la disponibilità autonoma della refurtiva, per non essere stati intercettati nei primi momenti successivi al furto, anche perché grazie alla strategia da loro posta in essere - di dividersi e disperdersi nel territorio - avevano reso ancor più difficile" e ritardato l'intervento da parte della P.G., che a quel punto aveva deciso di controllare direttamente mezzi e soggetti sospettati per accertare eventuali reati da loro commessi. Gli imputati avevano pertanto ottenuto, seppur per non lungo tempo, l'autonoma disponibilità della refurtiva prima dell'intervento della P.G.; per questo è assolutamente corretta la ritenuta qualificazione dei reati, quali furti consumati"). Si rammenta come, in base ai principi espressi dalle Sezioni Unite Prevete (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, PG in proc. Prevete, Rv. 261186)1solo in caso di monitoraggio effettuato nell'attualità della azione furtiva avviata, esercitato in modo continuativo sia mediante la diretta osservazione della persona offesa o delle forze dell'ordine presenti in loco, sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica, con conseguente intervento difensivo in continenti, è possibile escludere la consumazione del delitto di furto. 4. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. La censura difensiva è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si è proceduto ad una rideterminazione della pena in relazione alla misura degli aumenti per la continuazione. La Corte di merito ha mantenuto ferma la pena base individuata dal primo giudice, di poco superiore al minimo edittale, ritenendola equa in relazione alla gravità dei furti commessi. Ha poi diminuito proporzionalmente gli aumenti stabiliti in primo grado a titolo di continuazione per l'ulteriore reato di furto. In relazione alla pena base, ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri. (ex multis Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Sacramozzino, Rv. 265283). In relazione all'entità dell'aumento apportato a titolo di continuazione, che la difesa lamenta essere eccessivo, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, ed ove i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare ie ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770). 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela dei furti contestati, previsto dall'art. 625, comma 3, cod, pen e come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in
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