CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19512/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessività della pena inflitta, oltre non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto privo di concreta specificità, è manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione posta a base del diniego dai giudici di appello, che hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata l'assenza di resipiscenza, la mancanza di una volontà risarcitoria o anche solo conciliativa nei confronti della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co