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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 27541/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18718/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali socie della GESTAFIN S.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nonché GESTAFIN S.S., in persona delle stesse quali rappresentanti legali p.t., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 512/2022 depositata in data 04/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la vicenda processuale per cui è causa è caratterizzata dall’intreccio di reciproche pretese che hanno contrapposto in plurimi giudizi - riferiti solo nella misura in cui rilevano per il presente giudizio- gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; a ricorrere per la cassazione della sentenza n. 512/2022 resa dalla Corte d’appello di Salerno, depositata in data 4 maggio 2022, formulando quindici motivi, sono gli eredi di Domenico e [OSCURATO:PERSONA] e precisamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali socie della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA].; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA], daAttilio Bifolco, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati; i ricorrenti espongono in fatto quanto segue: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipulavano, nel maggio 2003, un “Contratto di Accordo e di regolamentazione” tra “finanziatori” e “prenditori finanziati” , con cui venivano definiti i termini di un intervento volto a sistemare la complessiva situazione debitoria, personale, di Domenico e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. agli stessi riconducibili; - in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto ed ottenuto che [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Attilio si assumessero l'onere di soddisfare i creditori sociali e personali, per addivenire alla chiusura del fallimento e della procedura di concordato preventivo che interessavano rispettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. (e Domenico ed [OSCURATO:PERSONA] quali soci illimitatamente responsabili, a loro volta dichiarati falliti) e la C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., pagando i creditori, subentrando nei loro diritti e conseguendo l'attivo delle procedure concorsuali; -l’accordo, non sottoscritto dai finanziatori, ma asseritamente pacifico tra le parti in causa, prevedeva, specificamente, l’acquisto del credito del Banco di Napoli (SGA [OSCURATO:PERSONA] IMI), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo di euro 780.000,00; -per restituire detta somma i prenditori finanziati – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- si impegnavano a liquidare parte degli immobili di loro proprietà (o di società a loro riconducibili) e a portare a scomputo le rinvenienze dall’attivo delle procedure concorsuali della [OSCURATO:SOCIETA]. e della C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; - parte integrante dell’accordo era anche la costituzione di una nuova società, la [OSCURATO:SOCIETA], che infatti fu costituita con atto del 09.06.2003, il cui capitale sociale, di euro 10.000,00, fu suddiviso tra [OSCURATO:PERSONA] (40%), nipote di Attilio e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (60%); detta società avrebbe consentito di realizzare l’iniziativa imprenditoriale “IPSAR”, articolata nei seguenti passaggi: a) la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avrebbe proposto agli Organidella procedura di concordato preventivo della società C. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di acquistare l’immobile di proprietà della C. [OSCURATO:PERSONA] da destinare a istituto scolastico “IPSAR”, per poterlo successivamente concedere in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:SOCIETA]; b) la stipulazione del contratto di locazione finanziaria da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; -[OSCURATO:PERSONA] chiedeva anche l’intestazione fiduciaria delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]; -il finanziamento ricevuto in virtù degli accordi sopra esposti era stato puntualmente ed in eccedenza restituito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1926) e da [OSCURATO:PERSONA], come previsto dall’art. 3 della scrittura privata del maggio 20023, con l’incameramento dei residui attivi del concordato preventivo della società C. Faraone e Mennella (ammontanti ad euro 423.658,81), in data 03.12.2 004, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. e di quelli del fallimentoBi.

Bi. (pari ad euro 483.616,36), in data 23.10.2003, sempre da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; euro 955.480,48 erano stati, invece, incassati in data 01.07.2005, da [OSCURATO:PERSONA], quali quote di riparto e di residuo attivo rinvenienti dalla procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; -nonostante i finanziatori avessero ottenuto la restituzione degli esborsi economici effettuati, [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di evitare il rischio di problematiche concorsuali e familiari, non aveva mai trasferito alla società [OSCURATO:SOCIETA] le quote della stessa che aveva intestato fiduciariamente; - a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. era s tato, però, versato da [OSCURATO:PERSONA] (figlia di Domenico, classe 1926) l’importo di euro 615.000,00; risultava altresì versato dalla stessa a favore dei fornitori della [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 995.571,76, da cui andava detratto l’importo di euro 180.473,24 restituito dalla [OSCURATO:SOCIETA]; - il procedimento Rg . n. 3682/12 traeva origine dall ’atto di citazione del 1° agosto 2012, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Nocera inferioreperché: a) fosse accertato che le quote della [OSCURATO:SOCIETA], in esecuzione dell’accordo del 21 mag gio 2003 , erano state simulatamente intestate a [OSCURATO:PERSONA] (che successivamente le aveva trasferiva alla figlia Lucia e a [OSCURATO:PERSONA]), ma che le stesse appartenevano ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926) e per essi ai loro eredi; b) fosse disposto il trasferimento delle predette quote in loro favore, in proporzione ai rispettivi diritti successori; c) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a quanto rispettivamente percepito, fossero condannati alla restituzione degli utili percepiti quali soci dalla [OSCURATO:SOCIETA] comunque a rendere il conto di quanto la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva riscosso e continuava a riscuotere, in virtù della locazione relativa all’istituito IPSAR dalla Provincia di Salerno, a titolo di canone di locazione dell’immobile locato; in aggiunta, domandavano che, previo accertamento che, a fronte dell’esborso di euro 780.000,00 erogati in virtù della scrittura del maggio 2003, [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato direttamente euro 990.675,63, e tramite la soci età [OSCURATO:SOCIETA] altri euro 907.275,17, per un totale di euro 1.897.950,80, lo stesso fosse condannato alla restituzione della differenza pari ad euro 1.117.950,80 o del diverso importo risultato esuberante rispetto alle somme dallo stesso sborsate; in via subordinata, chiedevano che fosse accertato che avevano pagato, senza esserne obbligati, debiti della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente diritto alla restituzione di euro 1.430.097,92, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in via ulteriormente gradata, domandavano la condanna dei convenuti, ed in particolare della [OSCURATO:SOCIETA], ed eventualmente della [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento, in loro favore, di quanto dovuto a titolo di arricchimento senza causa; - al giudizio Rg n. 2744/11, veniva dato impulso con l’atto di citazione del 31 maggio 2011, con il quale [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], assumendosi creditore dei defunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 400.000,00, derivante dalla scrittura privata, registrata in data 15 febbraio 2005, con cui gli era stato promesso, a condizione della chiusura della procedura fallimentare, il trasferimento della proprietà di un immobile sito in Pagani di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] Società di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., e nella quale si dava atto che il prezzo pattuito era stato interamente compensato in virtù del maggior credito vantato dal promissario acquirente “per avere questi provveduto ad estinguere posizioni debitorie dei falliti, affinché questi avessero la possibilità di tornare in bonis”; - tra le parti pendevano anche altri due giudizi – Rg. n. 2744/11 e n. 1041/12 - di opposizione, rispettivamente, ai decreti ingiuntivi n. 890/12 e n. 1572/12; - con sentenza parziale n. 2224/2017, riuniti i giudizi, il Tribunale revocava i decreti ingiuntivi, condannava [OSCURATO:PERSONA], Raimondo, Lucia, Francesco, Daniela, e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di Do menico Bifolco - e [OSCURATO:PERSONA] nonché Domenico, Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA] -eredi di [OSCURATO:PERSONA] - al pagamento in solido in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 475.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno dalla domanda giudiziale al soddisfo; condannava altresì [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 95.028,07, oltre a interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo, oggetto del decreto ingiuntivo n. 2224/2017; rigettava la domanda di simulazione e la domanda riconvenzionale di ripetizione e di compensazione formulate da [OSCURATO:PERSONA], Raimondo, Lucia, Francesco, Domenico, Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; regolava le spese di lite e rimetteva la causa sul ruolo “per istruire la domanda degli attoricontenuta nella lett. f) dell’atto di citazione nel giudizio n.

RGAC 3682/12, onerando gli attori di deposita re gli allegati al proprio fascicolo di parte ed autorizzando tutte le parti al deposito di una memoria illustrativa sulle questioni da affrontare”; - avverso tale pronunzia, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Lucia e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -altro appello veniva proposto, avverso la medesima sentenza, da Barbara e [OSCURATO:PERSONA]; -per quanto an cora di interesse in questa sede, con la sentenza n. 512/22 del 4 maggio 2022, notificata il 16 maggio 2022, pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza parziale n. 2224/2007 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale di Salernoha confermato la sentenza impugnata salvo che nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1955) eFrancesco Bifolco al pagamento della somma dieuro 92.445,79, oltre agli interessi dalla proposizione della domanda al soddisfo, oggetto del decreto ingiuntivo n. 890/2012; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che 1) con il primo motivo, è denunciata la violazione dell’art. 2909 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), in relazione al giudicato formatosi, a seguito della sentenza di primo grado e dell’acquiescenza, sul punto, degli appellati, sull’esistenza di un accordo tra le parti; secondo i ricorrenti, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto che l’intervento finanziario di [OSCURATO:PERSONA], in proprio o tramite la società [OSCURATO:SOCIETA], era avvenuto sulla scorta dell’accordo del maggio 2003, di altri accordi verbali successivi o di sua iniziativa; la conseguenza che i ricorrenti ne traggono, vieppiù considerando la memoria di costituzione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quella della società [OSCURATO:SOCIETA], è che le pretese oggetto dei plurimi giudizi riuniti su cui è intervenuta la sentenza impugnata traevano origine da una concordata operazione finanziaria, i cui termini sono quelli già sintetizzati nella parte descrittiva dei fatti di causa; la Corte territoriale, invece, ha violato, secondo quanto prospettato, il giudicato formatosi su detta circostanza, quando (in particolare pp. 25 ss.) ha valorizzato l’intervento dei finanziatori come se fosse del tutto avulso dalle intese con i finanziati ed esso si esaurisse nei rapporti con i creditori, raffrontando quanto percepito dai finanziatori con il valore nominale dei crediti insinuati nelle procedure concorsuali; il motivo non merita accoglimento, perché omette di tenere in considerazione che la decisione è basata su una intelaiatura argomentativa da cui si ricava che la corte di merito ha tenuto conto della complessità dell’operazione economica scaturita dall’iniziale accordo del maggio 2003, pur precisando che esso non era stato sottoscritto dai finanziatori; in altri termini, non è affatto la asserita violazione del giudicato sostanziale sull’accertamento di fatto relativo alla sussistenza di un’operazione concordata ad aver indotto la Corte territoriale a rigettare la domanda restitutoria degli odierni ricorrenti, ma il seguente ragionamento, sintetizzato a p. 22 e meglio esplicitato nelle pagine seguenti, che i ricorrenti, come già anticipato, non hanno considerato e ( quantomeno idoneamente ) censurato: “l’acquisto di un credito a fronte di un corrispettivo inferiore al suo ammontare legittima il cessionario a chiederne al debitore l’integrale pagamento, non potendo quest’ultimo eccepire che il suo soddisfacimento debba avvenire nei soli limiti del prezzo di cessione, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA], nel ricevere dagli organi concorsuali l’assegnazione delle somme che aveva diritto di percepire in forza dei crediti di cui era divenuto titolare, non era tenuto a restituire alcun importo agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926)”; 2) con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza gravata per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.), in quanto nei motivi primo, secondo, quinto ed ottavo dell’atto di appello, avevano richiesto la revisione nel merito delle conclusioni alle quali era giunto il giudice di primo grado, in relazione agli effetti dell’accordo di finanziamento intercorso tra le parti, deducendo che il Tribunale di Nocera aveva valorizzato a senso unico la scrittura privata del 21 maggio 2003, ritenendo che i finanziatori potessero sia incamerare le “rinvenienze” fallimentari, sia ripetere l’intero importo dei crediti da loro acquisiti nei confronti degli ex falliti, come aveva fatto [OSCURATO:PERSONA] con i decreti ingiuntivi che avevano dato luogo ai giudizi n. 2744/11 e 1041/12 R.G., e che aveva confuso gli effetti dell’assunzione del concordato fallimentare con quelli di un mero intervento finanziario concordato con i debitori falliti; su questo aspetto la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, ha omesso sostanzialmente di pronunciarsi, limitandosi a negare la rilevanza dei documenti non esaminati dal Giudice di primo grado e a negare la contraddittorietà della motivazione; il motivo è infondato; la Corte d’Appello si è espressa sul primo motivo di appello (cfr. p. 17), sul secondo (a p. 15), sul quinto (a p. 22) nonché sull’ottavo (a p. 23 e ss.); quanto dedotto dai ricorrenti – cioè che la Corte d’appello si sia pronunziata, ma incorrendo nella violazione tra chiesto e pronunciato – avrebbe richiesto da parte loro il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.; considerato per vero che, secondo quanto univocamente si ritiene da questa Corte, "il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. , ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto", perciò “esso non è rappresentabile se l'omissione denunciata afferisce, in spregio all'avverso comando di legittimità …, al singolo argomento prospettato dalla parte, la doglianza di cui si fa espressione il motivo riposa per il resto su un presupposto che non riflette l'effettiva realtà processuale, dato che il motivo sul punto - e dunque la doman da che vi è contenuta - è stato rigettato dalla Corte d'Appello, con motivazione a cui, peraltro, l'argomento in questione, pur a tacere di quanto si è appena osservato, non è rimasto affatto estraneo, sicché la riprovazione ricorrente non evidenzia alcunacriticità rilevante sotto il profilo sollevato e anella piuttosto ad una rinnovazione del giudizio di merito” (Cass. 23/09/2021, n.25833); va considerato, del resto, che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15/04/2011, n. 8767) e che questa Corte, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso inerror in procedendo, è sì anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, non essendo il vizio denunciato rilevabileex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 39173); 3) con il terzo motivo è imputata alla Corte d’appello la violazione dell’art. 2697 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), per avere con congetture e deduzioni (p. 25 ss.), non formulate né dai convenuti, né dalla sentenza di primo grado, ritenuto soddisfatto da parte degli appellati l’onere probatorio che gravavasui medesimi; la tesi dei ricorrenti è che i finanziatori avrebbero dovuto provare l’effettivo importo del finanziamento e la sussistenza di eventuali ulteriori ragioni di credito rispetto a quanto “ recuperato ” dagli attivi concorsuali, invece, la Corte d’Appello ha del tutto ignorato il profilo “contrattuale” del finanziamento, limitandosi a supporre, sulla base di un raffronto tra quanto percepito dai finanziatori nelle sedi concorsuali e gli importi nominali di alc uni crediti che si assumono da questi acquisiti, che l’importo (nominale) dei crediti acquisiti fosse maggiore rispetto al finanziamento erogato (non provatonel suo preciso ammontare); il motivo è inammissibile; la censura mossa alla Corte territoriale sconta un parziale confronto con il complesso e analitico apparato argomentativo che essa ha posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda restitutoria: a p. 22, la decisione reiettiva, giustificata ritenendo erroneo il presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricavare dalla distribuzione dell’attivo dei procedimenti concorsuali una somma non superiore all’esborso finanziario effettuato per acquistare il credito della banca verso i prenditori finanziati, si è basata altresì sull’accertamento che, a fronte del valore nominale di euro 780.000,00 del credito acquistato, la società [OSCURATO:SOCIETA] si era resa cessionaria dell’importo di euro 1.100.000,00, che era stato altresì acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il credito della Italtrade e quello di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 1.256.065,13, che sempre [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato la desistenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ad insinuarsi al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]., come era stato espressamente riconosciuto (con evidente inversione dell’onere della prova), da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926), che dalla relazione depositata dal commissario giudiziale del concordato preventivo della società C. [OSCURATO:PERSONA] era emerso un passivo di euro 2.208.827,31, che dall’attivo delle procedure concorsuali era stato ricavato l’importo di euro 1897.950,80 notevolmente inferiore alle somme sborsate, che il contratto preliminare con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano obbligati alla vendita dell’opificio aziendale era stato azionato perché esso conteneva un riconoscimento di debito a favore del promittente acquirente per avere provveduto al ripianamento delle passività concorsuali della società BI bi Snc in misura superiore al debito per il prezzo concordato per acquistare l’immobile; non può farsi a meno di rilevare, peraltro, che il vizio deducente la violazione dell’art. 2697 cod.civ. può essere scrutinato come tale solo se vi si deduca che il giudice di merito ha applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (così, anche di recente, Cass. 28/04/2023, n.11263); 4) con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e 1815 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), non avendo la Corte territoriale applicato il principio di diritto per cui il mutuatario ha l’obbligo di restituire al mutuante “nella stessa specie e qualità” il danaro e le altre cose fungibili ricevute, e “salvo diversa volontà delle parti” (nel caso inespressa), di “corrisponderegli interessi al mutuante”; in contraddizione con quanto dedotto con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale ha ritenuto esistente un accordo tra le parti e lamentano che se detto contratto costituiva un mutuo allora i mutuanti erano tenuti a dimostrare l’entità del finanziamento al fine pretenderne la restituzione; nella sostanza, sostengono che la Corte territoriale haconfuso l’aspetto del finanziamento con quello dell’acquisizione dei crediti insinuati nelle varie procedure concorsuali, assumendo che questi fossero comunque superiori, senza considerare che se un credito è stato acquisito al 20% del suo importo era questo 20% che i finanziatori dovevano provare di aver erogato; il fatto che, nella procedura concorsuale, i finanziatori possano pretendere l’intero, nel rispetto delle regole di concorsualità, non ha nulla a che vedere con i rapporti finanziatore- finanzia to, che non possono prescindere dal reale importo erogato; il motivo è infondato; il contratto del 2003 prevedeva che i finanziatori pagassero i creditori e subentrassero nei loro diritti (così a tale titolo conseguendo il ricavato della liquidazione dell’attivo delle procedure concorsuali), e comunque apportassero le risorse necessarie a sistemare posizioni relative al fallimento ed a consentire l’adempimento del concordato; risulta pertanto evidente che i finanziatori avevano, in adempimento di detto accordo, estinto il debito delle società nei confronti dei creditori, erano subentrati nei loro diritti, ottenendo l’assegnazione dell’attivo rinveniente dalle procedure concorsuali, e poi chiesto la differenza tra quanto ottenuto e quanto sborsato, come, del resto, emergeva dagli atti di riconoscimento di debito, cui già si è fatto riferimento; il che esclude che la Corte territoriale abbia dato causa ad un erronea distribuzione dell’onere probatorio o che abbia esonerato i controricorrenti dall’onere diprovare quanto gravava sugli stessi, ai sensi dell’art. 2697 cod.civ.; 5) con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1713 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), ove la Corte d’appello ha determinato il saldo tra quanto erogato dai “ finanziatori ” e quanto dagli stessi ricevuto, sulla base di supposizioni e congetture (p. 25 ss. della sentenza), e sulla base del valore nominale dei crediti pagati, e non degli importi effettivamente versati ai debitori, senza tenere contodell’obbligo di rendiconto che gravava sui soggetti finanziatori ; inoltre, lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, sotto il profilo dell’illogicità della motivazione, per aver consentito ai finanziatori di soddisfarsi sugli attivi fallimentari e pure, in virtù dello stesso finanziamento e per le stesse somme finanziate, di mantenere intatta ogni pretesa creditoria nei confronti dei finanziati; muovendo dalla premessa che nel quadro degli accordi tra le parti, quali emergenti dalla scrittura privata registrata in data 15 febbraio 2005, posta a fondamento delle pretese azionate nel giudizio n. 2744/2011 e dalla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo del 22 ottobre 2012, era stato conferito ai finanziatori mandato, per definire, anche nell’interesse dei debitori, i rapporti con i creditori, i ricorrenti sostengono che i mandatari erano tenuti, ai sensi dell’art. 1713 cod.civ., all’obbligo di rendiconto e a quello di rimettere al mandante tutto quanto ricevuto in forza del mandato; la Corte d’appello - secondo i ricorrenti – ha motivato illogicamente sulle ragioni di rigetto del secondo, quinto ed ottavo motivo di appello, ove tale questione era stata dedotta, perché c’era solo un’alternativa: ritenere che i finanziatori avessero stipulato unmutuo collegato al mandato a trattare con i creditori, con le conseguenze sopra illustrate, oppure che i finanziatori avessero, come terzi, acquistato i crediti concorsuali ed incamerato legittimamente i relativi attivi sulla base della propria abilità imprenditoriale, con conseguente azzeramento delle reciproche posizioni di credito e di debito; non era possibile immaginare una diversa soluzione, quale quella adottata dalla Corte d’Appello, cioè non era ipotizzabile che i finanziatori vantassero ulteriori crediti per gli importi finanziati, senza aver provato l’erogazione di un solo euro da parte dei finanziatori, per ragioni diverse da quella dell’acquisizione dei crediti concorsuali; il motivo è inammissibile; in primo luogo, va oss ervato che non è stato rispettato quanto prescritto dall’art. 366, 1° comma n. 6, cod.proc.civ., in ordine al contenuto degli atti evocati, al fine di dimostrare l’asserita assunzione degli obblighi del mandatario;anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva“fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass.19/04/2022, n. 12481); in secondo luogo, la questione non risulta affrontata dalla sentenza impugnata; atteso che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, i ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avevano l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo avessero fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito(Cass. 02/09/2021, n.23792); quanto al difetto motivazionale in cui i ricorrenti ritengono sia incorsa la Corte territoriale, a quanto già affermato, va aggiunto che il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054); non può dunque ammettersi una censura che investa la motivazione della sentenza impugnata, traendo argomenti dal confronto tra la motivazione e atti e/o documenti estrinseci; 6) con il sesto motivo è dedotta la violazione dell’ art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., in relazione al fatto, oggetto di ampia illustrazione nelle difese degli appellanti, che quanto oggetto dell’operazione di finanziamento, e delle richieste di restituzione degli appellati nei vari provvedimenti monitori, non costituisce un intervento finanziario diverso da quello operato per acquisire i crediti insinuati nelle varie procedure concorsuali: gli euro 400.000,00, oggetto del giudizio Rg n. 2744/11, così come gli euro 75.000,00, oggetto del giudizio Rg n. 1041/13, altro non erano che i soldi impiegati per acquisire i predetti crediti, ristorati con la destinazione infavore del finanziatore dei residui attivi fallimentari; il motivo è inammissibile; pur essendo stata dedotta la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. e pur avendo illustrando il motivo, deducendo la ricorrenza di asseriti fatti non esaminati dalla Corte d’appello, ciò che ne sta alla base è in tutta evidenza la contestazione delle ragioni poste a fondamento dei motivi secondo, quinto ed ottavo; infatti, il relativo contenuto viene denunciato come “travisato”; in altri termini, i ricorrenti, insoddisfatti della decisione reiettiva, tentano di rimetterla in discussione, senza confrontarvisi, limitandosi a contrapporne una alternativa più confacente ai loro desiderata; il che è sufficiente per condannare il motivo all’inammissibilità; 7) con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., alla Corte d’Appello si imputa la falsa applicazione degli artt. 111, 118 e 120 l. fall., dai quali si desume che le somme destinate ai creditori devono essere oggetto di riparto, e, se residua un attivo nell’ambito delle procedure fallimentari, questo deve essere restituito al fallito ritornato in bonis, non al terzo finanziatore, nonché la falsa applicazione degli artt. 124 e 137, L.F.,i quali prevedono il trasferimento dei beni e/o dell’attivo fallimentare nel caso di concordato con assunzione, attribuendo la sentenza impugnata gli stessi effetti del concordato al diverso caso di acquisto dei crediti nell’ambito dell’operazione di finanziamento; il motivo è inammissibile; i ricorrenti, oltre a dedurre questioni nuove che non risultano prospettate dinanzi alla Corte d’appello né affrontate dalla stessa, omettono di confrontarsi con la decisione impugnata che ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito dei pagamenti al fine di far desistere dall’insinuazione al passivo alcuni istituti bancari e che, pertanto, aveva diritto a ricevere la restituzione di quanto corrisposto a tale fine, anche in ragione degli atti di riconoscimento di debito, quello contenuto nell’istanza depositata il 23 novembre 2014 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto al giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita del compendio immobiliare, proprio in ragione dell’imminente estinzione del passivo, e quello emergente dal contrattopreliminare stipulato il 15 febbraio 2005; secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez.

Un., 05/05/2006, n. 10313 e successiva giurisprudenza conforme); 8) con l’ottavo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.), in relazione all’esistenza di un accordo tra le parti, nonché, sempre sotto tale profilo, la nullità della sentenza di appello per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.); il motivo ripropone la tesi secondo cui la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare l’accordo del maggio 2003, malgrado la sua sussistenza fosse riconosciuto dagli stessi appellati (che contestano solo che lo stesso consistesse nella scrittura privata del 2003, da loro non sottoscritta) e dalla sentenza di primo grado (e fermo restando quanto dedotto al primo motivo di ricorso circa l’esistenza del giudicato, sul punto); il motivo è inammissibile; anche senza considerare che la Corte d’appello non ha affatto ignorato il contenuto di detto accordo, pur avendolo ritenuto non perfezionato per non essere stato sottoscritto da Bruno e [OSCURATO:PERSONA] (alle pp. 19 e 20 ne riproduce il contenuto parziale), ma attribuisce allo stesso contenuto e effetti diversi da quelli rappresentati dai ricorrenti, il motivo risulta formulato in violazione dell’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ. (sul punto, infatti, la sentenza impugnata è conforme in facto a quella d el giudice di prime cure, cioè è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, sicché i ricorrenti per evitare di incorrere nella preclusione processuale di cui all’art. 348 tercod.proc.civ., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: ex multis cfr. Cass. 25/02/2022, n.6295 - e delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma n. 6,cod.proc.civ.; 9) con il nono motivo è dedotta la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod.proc.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), per essersi la Corte d’appello affidata alla generica affermazione relativa alla discrezionalità del giudice nell’apprezzamento del materiale documentale, ma omettendo di verificare l’incidenza sulla ricostruzione in fatto e sulle relative conseguenze giuridiche delle circostanze di fatto oggetto della non contestazione,così come individuate nel terzo motivo di appello; il motivo è infondato; la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ., perché il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non la produzione documentale; i ricorrenti riproducono il contenuto di ciò che ritengono equivalga a non contestazione di fatti, ma detta riproduzione conferma la conclusione del giudice a quo e cioè che il comportamento non contestativo si riferiva alle prove documentali; a nulla vale il tentativo dei ricorrenti di aggirare la motivazione della Corte, deducendone la genericità quanto all’apprezzamento del materiale documentale e l’omessa verifica dell’incidenza sulla ricostruzione in fatto e sulle conseguenze giuridiche di quanto contestato, perché, è evidente che le doglianze formulate non sono congruenti nella sostanza con le violazioni individuate nell’epigrafe del motivo e piuttosto si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove; 10) con il decimo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 4 e 5, cod.proc.civ., si lamenta che la Corte d’appello si sia limitata alla generica affermazione circa la libertà del giudice di valutare il materiale documentale, offrendo una motivazione meramente apparente, o comunque esponendosi all’ulteriore censura di omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; il motivo è inammissibile; il vizio motivazionale è dedotto confrontando la motivazione della sentenza con il materiale documentale, e quanto alla violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. la censura non rispetta il principio di autosufficienza; 11) con l’undicesimo motivo è dedotta la nullità della sentenza d’appello sotto il profilo della incongruità e contraddittorietà della motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod.proc.civ.), relativamente alla prova del contratto e del patto fiduciario, attesa l’aperta contraddizione tra quanto argomentato a p. 15 della stessa sentenza, circa l’irrilevanza della documentazione prodotta e non esaminata in primo grado sull’assunto (erroneo) che non fosse allegata al fascicolo dato che “gli attori avrebbero necessariamente dovuto provare l’esistenza del pactum fiduciae in forma scritta”, con quanto sostengono gli stessi giudici di appello alle successive p. 17 ss., ove riconoscono l’erroneità della sentenza di primo grado, là dove ha ritenuto la necessità della prova scritta del pactum fiduciae; il motivo è inammissibile; le censure dei ricorrenti, peraltro, erroneamente introdotte attraverso il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., si basano su una lettura parziale della sentenza impugnata; la Corte territoriale ha infatti corretto la motivazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva richiesto la prova scritta del pactum fiduciae, perché tale capo della motivazione non era suscettibile di acquistare autorità di giudicato e si basava su elementi probatori già ritualmente acquisiti al processo, ma ha confermato il rigetto della domanda di accertamento della simulazione dell’intestazione delle quote alla società [OSCURATO:SOCIETA] o comunque il loro trasferimento perché non era stata fornita la prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne avessero acquistato transitoriamente la titolarità formale e si fossero impegnati a trasferirle; nella sostanza, la decisione di prime cure non si era basata solo sulla ratio decidendi ritenuta errata con cui aveva preteso la forma scritta del pactumfiduciae, ma anche sul difetto di prova dell’avvenuta intestazione fiduciaria; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, provvedendo, d’ufficio, alla correzione della motivazione della sentenza del Tribunale e non è affatto incorsa in alcuna contraddizione; 12) con il dodicesimo motivo si imputa alla Corte territoriale di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2744 e 1419 cod.civ., atteso che, richiamando precedenti risalenti nel tempo, non ha tenuto conto dell’orientamento più recente di questa Corte, volto a valorizzare, ai fini del riscontro del patto commissorio, più che il dato cronologico della scadenza dell’obbligazione, il collegamento causale tra il contratto recante l'obbligo di trasferimento reale e la pregressa obbligazione pecuniaria, e, partendo dalla erronea premessa illustrata, non ha applicato al caso i principi sulla nullità parziale del contratto, atteso che le parti non avrebbero concluso il preliminare se non per costituire la garanzia illecita; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte d’appello ha escluso che il preliminare stipulato nel febbraio 2005 violasse il divieto di patto commissorio “giacché tale disposizione normativa postula che il trasferimento della proprietà di un bene alcreditore o il procedimento indiretto della promessa di trasferimento sia sospensivamente condizionato al verificarsi dell’evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito e non può essere invocata invece, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano convenuti allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, dunque, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalla citata norma per l’operatività del divieto da essa previsto”. il motivo è inammissibile; la Corte d’appello ha chiarito che non era stata chiesta l’esecuzione del contratto preliminare: [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere la scrittura privata del 15 febbraio 2005 “quale atto di ricognizione dei debiti assunti nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] snc e dai soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e Domenico, per avere lo stesso soddisfatto i creditori concorsuali e consentito la chiusura del fallimento”; tale ratio decidendi, cui la Corte territoriale ha aggiunto quella confutata dai ricorrenti con il motivo qui scrutinato, non è stata raggiunta da alcuna censura; sicché deve trovare applicazione il principio ormai consolidatonella giurisprudenza di legittimità, per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi e/o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata e privere bbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n.13595); 13) con il tredicesimo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.), in relazione ai crediti acquisiti dai finanzi atori nelle procedure concorsuali; la Corte d’appello, infatti, partendo dall’erronea premessa che nel rapporto tra finanziatori e finanziati si potesse far valere l’intero importo del credito oggetto di acquisto e non l’importo effettivamente oggetto del finanziamento, ha omesso, secondo i ricorrenti, di esaminare il fatto decisivo, oggetto di ripetute evidenze negli scritti difensivi degli appellanti, che, a fronte di un finanziamento oggetto di prova per euro 1.255.000, gli stessi avevano realizzato cifre molto superiori dai riparti concorsuali e ciò malgrado avevano agitoulteriormente sostenendo, contrariamente ad ogni evidenza documentale, che i crediti portati dai provvedimenti monitori fossero cosa diversa rispetto al danaro utilizzato per il pagamentodei creditori; il motivo è inammissibile, non solo perché si scontra con la preclusione processuale di cui all’art 348 ter cod.proc.civ., ma anche perché, pur ascrivendo alla Corte l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con il motivo si ripropongono censure già rigettate dal giudice d’appello senza addurre a fondamento della loro riproposizione in questa sede alcunché di nuovo e soprattutto senza denunciare un fatto rilevante ai sensi del vizio evocato; con imotivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibileex art. 366, 1° comma, n. 4,cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n.22478); 14) con il quattordicesimo motivo è dedotta la nullità della sentenza di appello per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112, cod.proc.civ. (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.), sotto il profilo della motivazione apparente, o comunque la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), non avendo la Corte territoriale esaminato la domanda, pur oggetto del settimo motivo di appello, di ingiustificato arricchimento; la Corte d’appello, secondo i ricorrenti, ha erroneamente rigettato il settimo motivo di appello con cui era stata lamentata l’omessa pronuncia sull’azione proposta in via subordinata di arricchimento ingiustificato, supponendo che il Tribunale non fosse incorso nel vizio di cui all’art. 112 cod.proc.civ., “avendo emesso una decisione parziale e avendo differito ogni statuizione al riguardo all’esito dell’acquisizione della documentazione prodotta dagli attori per suffragare la fondatezza delle loro pretese, disponendo la rimessione della causa sul ruolo proprio al fine di consentire l’esecuzione di tale adempimento e definire la controversia sulla base del materiale probatorio depositato dalle parti, ma non rinvenuto al momento della decisione”; il motivo è inammissibile; le ragioni sono plurime: i) la domanda asseritamente non esaminata non è stata riprodotta, non bastando il riferimento alla comparsa conclusionale; ii) la Corte d’Appello ha giustificato il rigetto del motivo d’appello in maniera assolutamente intellegibile e coerente, perciò non può fondatamente ritenersi che sia incorsa in alcun vizio motivazionale; iii) non avendo la Corte d’Appello pronunciato sulla domanda di arricchimento ingiustificato, non si vede in che termini abbia potuto incorrere in violazione dell’art. 2041 cod.civ.; come già detto la giurisprudenza di questa Corte è costante nel rilevare che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o nell'affermazione erronea della esistenza o della inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla o nel trarre da lla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (Cass.21/10/2022, n.31211); 15) con il quindicesimo motivo, si deduce che l’impugnata sentenza è nulla per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in violazione del principio di cui all’art. 112 cod.proc.civ. (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.), o ha violato gli artt. artt. 2721 e 2724 cod.civ. (essendovi, q uanto meno, in relazione ai fatti oggetto delle richieste istruttorie, un principio di prova scritta), o, ancora, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo scrutinato l’ammissibilità e la rilevanza, ai fini del secondo, quarto, quinto ed ottavo motivo di appello, dei mezzi istruttori e delle prove testimoniali articolate dagli appellanti, ai fini di dimostrare la simulazione dell’intestazione delle quote oltre che di chiarire i rapporti tra le parti in relazione all’operazione di finanziamento (art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ.); il motivo è inammissibile; secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il vizio diomessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione adistanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.30/11/2022, n. 35234); sotto tale ultimo profilo, quello motivazionale, il controllo previsto dal nuovon. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ. concer ne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; in altri termini non è l’omesso esame dell’elemento istruttorio in sé a integrare il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., ma l‘omesso esame di una circostanza di fatto emergente dagli elementi istruttori che se esaminata avrebbe impresso un diverso esito al giudizio; la censura mossa alla sentenza impugnata non èstata dedotta in questi termini, avendo i ricorrenti elencato un cospicuo numero di mezzi istruttori di cui era stata chiesta l’ammissione, senza dimostrare il rilievo decisivo delle circostanze di fatto emergenti da detti mezzi di prova; peraltro, quanto al difetto di prova della intestazione fiduciaria delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA], va rilevato che la Corte territoriale ha basato la decisione reiettiva su un’argomentazione complessa che ha valutato in senso negativo una pluralità di elementi indiziari con cuii ricorrenti non si confrontano specificamente; la violazione degli artt. 2721 e 2724 cod.civ. non è stata argomentata; non basta indicare nell’epigrafe del motivo le norme che si assumono violate, ma occorre dimostrare, come già si è detto, in che termini la Corte d’appello sia incorsa nella loro violazione o falsa applicazione; 16) all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; 17) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18718/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali socie della GESTAFIN S.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nonché GESTAFIN S.S., in persona delle stesse quali rappresentanti legali p.t., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 512/2022 depositata in data 04/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la vicenda processuale per cui è causa è caratterizzata dall’intreccio di reciproche pretese che hanno contrapposto in plurimi giudizi - riferiti solo nella misura in cui rilevano per il presente giudizio- gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; a ricorrere per la cassazione della sentenza n. 512/2022 resa dalla Corte d’appello di Salerno, depositata in data 4 maggio 2022, formulando quindici motivi, sono gli eredi di Domenico e [OSCURATO:PERSONA] e precisamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali socie della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA].; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA], daAttilio Bifolco, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati; i ricorrenti espongono in fatto quanto segue: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipulavano, nel maggio 2003, un “Contratto di Accordo e di regolamentazione” tra “finanziatori” e “prenditori finanziati” , con cui venivano definiti i termini di un intervento volto a sistemare la complessiva situazione debitoria, personale, di Domenico e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. agli stessi riconducibili; - in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto ed ottenuto che [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Attilio si assumessero l'onere di soddisfare i creditori sociali e personali, per addivenire alla chiusura del fallimento e della procedura di concordato preventivo che interessavano rispettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. (e Domenico ed [OSCURATO:PERSONA] quali soci illimitatamente responsabili, a loro volta dichiarati falliti) e la C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., pagando i creditori, subentrando nei loro diritti e conseguendo l'attivo delle procedure concorsuali; -l’accordo, non sottoscritto dai finanziatori, ma asseritamente pacifico tra le parti in causa, prevedeva, specificamente, l’acquisto del credito del Banco di Napoli (SGA [OSCURATO:PERSONA] IMI), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo di euro 780.000,00; -per restituire detta somma i prenditori finanziati – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- si impegnavano a liquidare parte degli immobili di loro proprietà (o di società a loro riconducibili) e a portare a scomputo le rinvenienze dall’attivo delle procedure concorsuali della [OSCURATO:SOCIETA]. e della C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; - parte integrante dell’accordo era anche la costituzione di una nuova società, la [OSCURATO:SOCIETA], che infatti fu costituita con atto del 09.06.2003, il cui capitale sociale, di euro 10.000,00, fu suddiviso tra [OSCURATO:PERSONA] (40%), nipote di Attilio e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (60%); detta società avrebbe consentito di realizzare l’iniziativa imprenditoriale “IPSAR”, articolata nei seguenti passaggi: a) la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avrebbe proposto agli Organidella procedura di concordato preventivo della società C. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di acquistare l’immobile di proprietà della C. [OSCURATO:PERSONA] da destinare a istituto scolastico “IPSAR”, per poterlo successivamente concedere in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:SOCIETA]; b) la stipulazione del contratto di locazione finanziaria da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; -[OSCURATO:PERSONA] chiedeva anche l’intestazione fiduciaria delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]; -il finanziamento ricevuto in virtù degli accordi sopra esposti era stato puntualmente ed in eccedenza restituito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1926) e da [OSCURATO:PERSONA], come previsto dall’art. 3 della scrittura privata del maggio 20023, con l’incameramento dei residui attivi del concordato preventivo della società C. Faraone e Mennella (ammontanti ad euro 423.658,81), in data 03.12.2 004, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. e di quelli del fallimentoBi. Bi. (pari ad euro 483.616,36), in data 23.10.2003, sempre da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; euro 955.480,48 erano stati, invece, incassati in data 01.07.2005, da [OSCURATO:PERSONA], quali quote di riparto e di residuo attivo rinvenienti dalla procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; -nonostante i finanziatori avessero ottenuto la restituzione degli esborsi economici effettuati, [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di evitare il rischio di problematiche concorsuali e familiari, non aveva mai trasferito alla società [OSCURATO:SOCIETA] le quote della stessa che aveva intestato fiduciariamente; - a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. era s tato, però, versato da [OSCURATO:PERSONA] (figlia di Domenico, classe 1926) l’importo di euro 615.000,00; risultava altresì versato dalla stessa a favore dei fornitori della [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 995.571,76, da cui andava detratto l’importo di euro 180.473,24 restituito dalla [OSCURATO:SOCIETA]; - il procedimento Rg . n. 3682/12 traeva origine dall ’atto di citazione del 1° agosto 2012, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Nocera inferioreperché: a) fosse accertato che le quote della [OSCURATO:SOCIETA], in esecuzione dell’accordo del 21 mag gio 2003 , erano state simulatamente intestate a [OSCURATO:PERSONA] (che successivamente le aveva trasferiva alla figlia Lucia e a [OSCURATO:PERSONA]), ma che le stesse appartenevano ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926) e per essi ai loro eredi; b) fosse disposto il trasferimento delle predette quote in loro favore, in proporzione ai rispettivi diritti successori; c) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a quanto rispettivamente percepito, fossero condannati alla restituzione degli utili percepiti quali soci dalla [OSCURATO:SOCIETA] comunque a rendere il conto di quanto la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva riscosso e continuava a riscuotere, in virtù della locazione relativa all’istituito IPSAR dalla Provincia di Salerno, a titolo di canone di locazione dell’immobile locato; in aggiunta, domandavano che, previo accertamento che, a fronte dell’esborso di euro 780.000,00 erogati in virtù della scrittura del maggio 2003, [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato direttamente euro 990.675,63, e tramite la soci età [OSCURATO:SOCIETA] altri euro 907.275,17, per un totale di euro 1.897.950,80, lo stesso fosse condannato alla restituzione della differenza pari ad euro 1.117.950,80 o del diverso importo risultato esuberante rispetto alle somme dallo stesso sborsate; in via subordinata, chiedevano che fosse accertato che avevano pagato, senza esserne obbligati, debiti della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente diritto alla restituzione di euro 1.430.097,92, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in via ulteriormente gradata, domandavano la condanna dei convenuti, ed in particolare della [OSCURATO:SOCIETA], ed eventualmente della [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento, in loro favore, di quanto dovuto a titolo di arricchimento senza causa; - al giudizio Rg n. 2744/11, veniva dato impulso con l’atto di citazione del 31 maggio 2011, con il quale [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], assumendosi creditore dei defunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 400.000,00, derivante dalla scrittura privata, registrata in data 15 febbraio 2005, con cui gli era stato promesso, a condizione della chiusura della procedura fallimentare, il trasferimento della proprietà di un immobile sito in Pagani di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] Società di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., e nella quale si dava atto che il prezzo pattuito era stato interamente compensato in virtù del maggior credito vantato dal promissario acquirente “per avere questi provveduto ad estinguere posizioni debitorie dei falliti, affinché questi avessero la possibilità di tornare in bonis”; - tra le parti pendevano anche altri due giudizi – Rg. n. 2744/11 e n. 1041/12 - di opposizione, rispettivamente, ai decreti ingiuntivi n. 890/12 e n. 1572/12; - con sentenza parziale n. 2224/2017, riuniti i giudizi, il Tribunale revocava i decreti ingiuntivi, condannava [OSCURATO:PERSONA], Raimondo, Lucia, Francesco, Daniela, e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di Do menico Bifolco - e [OSCURATO:PERSONA] nonché Domenico, Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA] -eredi di [OSCURATO:PERSONA] - al pagamento in solido in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 475.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno dalla domanda giudiziale al soddisfo; condannava altresì [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 95.028,07, oltre a interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo, oggetto del decreto ingiuntivo n. 2224/2017; rigettava la domanda di simulazione e la domanda riconvenzionale di ripetizione e di compensazione formulate da [OSCURATO:PERSONA], Raimondo, Lucia, Francesco, Domenico, Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; regolava le spese di lite e rimetteva la causa sul ruolo “per istruire la domanda degli attoricontenuta nella lett. f) dell’atto di citazione nel giudizio n. RGAC 3682/12, onerando gli attori di deposita re gli allegati al proprio fascicolo di parte ed autorizzando tutte le parti al deposito di una memoria illustrativa sulle questioni da affrontare”; - avverso tale pronunzia, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Lucia e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -altro appello veniva proposto, avverso la medesima sentenza, da Barbara e [OSCURATO:PERSONA]; -per quanto an cora di interesse in questa sede, con la sentenza n. 512/22 del 4 maggio 2022, notificata il 16 maggio 2022, pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza parziale n. 2224/2007 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale di Salernoha confermato la sentenza impugnata salvo che nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1955) eFrancesco Bifolco al pagamento della somma dieuro 92.445,79, oltre agli interessi dalla proposizione della domanda al soddisfo, oggetto del decreto ingiuntivo n. 890/2012; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1) con il primo motivo, è denunciata la violazione dell’art. 2909 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), in relazione al giudicato formatosi, a seguito della sentenza di primo grado e dell’acquiescenza, sul punto, degli appellati, sull’esistenza di un accordo tra le parti; secondo i ricorrenti, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto che l’intervento finanziario di [OSCURATO:PERSONA], in proprio o tramite la società [OSCURATO:SOCIETA], era avvenuto sulla scorta dell’accordo del maggio 2003, di altri accordi verbali successivi o di sua iniziativa; la conseguenza che i ricorrenti ne traggono, vieppiù considerando la memoria di costituzione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quella della società [OSCURATO:SOCIETA], è che le pretese oggetto dei plurimi giudizi riuniti su cui è intervenuta la sentenza impugnata traevano origine da una concordata operazione finanziaria, i cui termini sono quelli già sintetizzati nella parte descrittiva dei fatti di causa; la Corte territoriale, invece, ha violato, secondo quanto prospettato, il giudicato formatosi su detta circostanza, quando (in particolare pp. 25 ss.) ha valorizzato l’intervento dei finanziatori come se fosse del tutto avulso dalle intese con i finanziati ed esso si esaurisse nei rapporti con i creditori, raffrontando quanto percepito dai finanziatori con il valore nominale dei crediti insinuati nelle procedure concorsuali; il motivo non merita accoglimento, perché omette di tenere in considerazione che la decisione è basata su una intelaiatura argomentativa da cui si ricava che la corte di merito ha tenuto conto della complessità dell’operazione economica scaturita dall’iniziale accordo del maggio 2003, pur precisando che esso non era stato sottoscritto dai finanziatori; in altri termini, non è affatto la asserita violazione del giudicato sostanziale sull’accertamento di fatto relativo alla sussistenza di un’operazione concordata ad aver indotto la Corte territoriale a rigettare la domanda restitutoria degli odierni ricorrenti, ma il seguente ragionamento, sintetizzato a p. 22 e meglio esplicitato nelle pagine seguenti, che i ricorrenti, come già anticipato, non hanno considerato e ( quantomeno idoneamente ) censurato: “l’acquisto di un credito a fronte di un corrispettivo inferiore al suo ammontare legittima il cessionario a chiederne al debitore l’integrale pagamento, non potendo quest’ultimo eccepire che il suo soddisfacimento debba avvenire nei soli limiti del prezzo di cessione, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA], nel ricevere dagli organi concorsuali l’assegnazione delle somme che aveva diritto di percepire in forza dei crediti di cui era divenuto titolare, non era tenuto a restituire alcun importo agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926)”; 2) con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza gravata per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.), in quanto nei motivi primo, secondo, quinto ed ottavo dell’atto di appello, avevano richiesto la revisione nel merito delle conclusioni alle quali era giunto il giudice di primo grado, in relazione agli effetti dell’accordo di finanziamento intercorso tra le parti, deducendo che il Tribunale di Nocera aveva valorizzato a senso unico la scrittura privata del 21 maggio 2003, ritenendo che i finanziatori potessero sia incamerare le “rinvenienze” fallimentari, sia ripetere l’intero importo dei crediti da loro acquisiti nei confronti degli ex falliti, come aveva fatto [OSCURATO:PERSONA] con i decreti ingiuntivi che avevano dato luogo ai giudizi n. 2744/11 e 1041/12 R.G., e che aveva confuso gli effetti dell’assunzione del concordato fallimentare con quelli di un mero intervento finanziario concordato con i debitori falliti; su questo aspetto la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, ha omesso sostanzialmente di pronunciarsi, limitandosi a negare la rilevanza dei documenti non esaminati dal Giudice di primo grado e a negare la contraddittorietà della motivazione; il motivo è infondato; la Corte d’Appello si è espressa sul primo motivo di appello (cfr. p. 17), sul secondo (a p. 15), sul quinto (a p. 22) nonché sull’ottavo (a p. 23 e ss.); quanto dedotto dai ricorrenti – cioè che la Corte d’appello si sia pronunziata, ma incorrendo nella violazione tra chiesto e pronunciato – avrebbe richiesto da parte loro il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.; considerato per vero che, secondo quanto univocamente si ritiene da questa Corte, "il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. , ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto", perciò “esso non è rappresentabile se l'omissione denunciata afferisce, in spregio all'avverso comando di legittimità …, al singolo argomento prospettato dalla parte, la doglianza di cui si fa espressione il motivo riposa per il resto su un presupposto che non riflette l'effettiva realtà processuale, dato che il motivo sul punto - e dunque la doman da che vi è contenuta - è stato rigettato dalla Corte d'Appello, con motivazione a cui, peraltro, l'argomento in questione, pur a tacere di quanto si è appena osservato, non è rimasto affatto estraneo, sicché la riprovazione ricorrente non evidenzia alcunacriticità rilevante sotto il profilo sollevato e anella piuttosto ad una rinnovazione del giudizio di merito” (Cass. 23/09/2021, n.25833); va considerato, del resto, che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15/04/2011, n. 8767) e che questa Corte, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso inerror in procedendo, è sì anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, non essendo il vizio denunciato rilevabileex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 39173); 3) con il terzo motivo è imputata alla Corte d’appello la violazione dell’art. 2697 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), per avere con congetture e deduzioni (p. 25 ss.), non formulate né dai convenuti, né dalla sentenza di primo grado, ritenuto soddisfatto da parte degli appellati l’onere probatorio che gravavasui medesimi; la tesi dei ricorrenti è che i finanziatori avrebbero dovuto provare l’effettivo importo del finanziamento e la sussistenza di eventuali ulteriori ragioni di credito rispetto a quanto “ recuperato ” dagli attivi concorsuali, invece, la Corte d’Appello ha del tutto ignorato il profilo “contrattuale” del finanziamento, limitandosi a supporre, sulla base di un raffronto tra quanto percepito dai finanziatori nelle sedi concorsuali e gli importi nominali di alc uni crediti che si assumono da questi acquisiti, che l’importo (nominale) dei crediti acquisiti fosse maggiore rispetto al finanziamento erogato (non provatonel suo preciso ammontare); il motivo è inammissibile; la censura mossa alla Corte territoriale sconta un parziale confronto con il complesso e analitico apparato argomentativo che essa ha posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda restitutoria: a p. 22, la decisione reiettiva, giustificata ritenendo erroneo il presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricavare dalla distribuzione dell’attivo dei procedimenti concorsuali una somma non superiore all’esborso finanziario effettuato per acquistare il credito della banca verso i prenditori finanziati, si è basata altresì sull’accertamento che, a fronte del valore nominale di euro 780.000,00 del credito acquistato, la società [OSCURATO:SOCIETA] si era resa cessionaria dell’importo di euro 1.100.000,00, che era stato altresì acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il credito della Italtrade e quello di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 1.256.065,13, che sempre [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato la desistenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ad insinuarsi al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]., come era stato espressamente riconosciuto (con evidente inversione dell’onere della prova), da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926), che dalla relazione depositata dal commissario giudiziale del concordato preventivo della società C. [OSCURATO:PERSONA] era emerso un passivo di euro 2.208.827,31, che dall’attivo delle procedure concorsuali era stato ricavato l’importo di euro 1897.950,80 notevolmente inferiore alle somme sborsate, che il contratto preliminare con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano obbligati alla vendita dell’opificio aziendale era stato azionato perché esso conteneva un riconoscimento di debito a favore del promittente acquirente per avere provveduto al ripianamento delle passività concorsuali della società BI bi Snc in misura superiore al debito per il prezzo concordato per acquistare l’immobile; non può farsi a meno di rilevare, peraltro, che il vizio deducente la violazione dell’art. 2697 cod.civ. può essere scrutinato come tale solo se vi si deduca che il giudice di merito ha applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (così, anche di recente, Cass. 28/04/2023, n.11263); 4) con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e 1815 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), non avendo la Corte territoriale applicato il principio di diritto per cui il mutuatario ha l’obbligo di restituire al mutuante “nella stessa specie e qualità” il danaro e le altre cose fungibili ricevute, e “salvo diversa volontà delle parti” (nel caso inespressa), di “corrisponderegli interessi al mutuante”; in contraddizione con quanto dedotto con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale ha ritenuto esistente un accordo tra le parti e lamentano che se detto contratto costituiva un mutuo allora i mutuanti erano tenuti a dimostrare l’entità del finanziamento al fine pretenderne la restituzione; nella sostanza, sostengono che la Corte territoriale haconfuso l’aspetto del finanziamento con quello dell’acquisizione dei crediti insinuati nelle varie procedure concorsuali, assumendo che questi fossero comunque superiori, senza considerare che se un credito è stato acquisito al 20% del suo importo era questo 20% che i finanziatori dovevano provare di aver erogato; il fatto che, nella procedura concorsuale, i finanziatori possano pretendere l’intero, nel rispetto delle regole di concorsualità, non ha nulla a che vedere con i rapporti finanziatore- finanzia to, che non possono prescindere dal reale importo erogato; il motivo è infondato; il contratto del 2003 prevedeva che i finanziatori pagassero i creditori e subentrassero nei loro diritti (così a tale titolo conseguendo il ricavato della liquidazione dell’attivo delle procedure concorsuali), e comunque apportassero le risorse necessarie a sistemare posizioni relative al fallimento ed a consentire l’adempimento del concordato; risulta pertanto evidente che i finanziatori avevano, in adempimento di detto accordo, estinto il debito delle società nei confronti dei creditori, erano subentrati nei loro diritti, ottenendo l’assegnazione dell’attivo rinveniente dalle procedure concorsuali, e poi chiesto la differenza tra quanto ottenuto e quanto sborsato, come, del resto, emergeva dagli atti di riconoscimento di debito, cui già si è fatto riferimento; il che esclude che la Corte territoriale abbia dato causa ad un erronea distribuzione dell’onere probatorio o che abbia esonerato i controricorrenti dall’onere diprovare quanto gravava sugli stessi, ai sensi dell’art. 2697 cod.civ.; 5) con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1713 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), ove la Corte d’appello ha determinato il saldo tra quanto erogato dai “ finanziatori ” e quanto dagli stessi ricevuto, sulla base di supposizioni e congetture (p. 25 ss. della sentenza), e sulla base del valore nominale dei crediti pagati, e non degli importi effettivamente versati ai debitori, senza tenere contodell’obbligo di rendiconto che gravava sui soggetti finanziatori ; inoltre, lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, sotto il profilo dell’illogicità della motivazione, per aver consentito ai finanziatori di soddisfarsi sugli attivi fallimentari e pure, in virtù dello stesso finanziamento e per le stesse somme finanziate, di mantenere intatta ogni pretesa creditoria nei confronti dei finanziati; muovendo dalla premessa che nel quadro degli accordi tra le parti, quali emergenti dalla scrittura privata registrata in data 15 febbraio 2005, posta a fondamento delle pretese azionate nel giudizio n. 2744/2011 e dalla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo del 22 ottobre 2012, era stato conferito ai finanziatori mandato, per definire, anche nell’interesse dei debitori, i rapporti con i creditori, i ricorrenti sostengono che i mandatari erano tenuti, ai sensi dell’art. 1713 cod.civ., all’obbligo di rendiconto e a quello di rimettere al mandante tutto quanto ricevuto in forza del mandato; la Corte d’appello - secondo i ricorrenti – ha motivato illogicamente sulle ragioni di rigetto del secondo, quinto ed ottavo motivo di appello, ove tale questione era stata dedotta, perché c’era solo un’alternativa: ritenere che i finanziatori avessero stipulato unmutuo collegato al mandato a trattare con i creditori, con le conseguenze sopra illustrate, oppure che i finanziatori avessero, come terzi, acquistato i crediti concorsuali ed incamerato legittimamente i relativi attivi sulla base della propria abilità imprenditoriale, con conseguente azzeramento delle reciproche posizioni di credito e di debito; non era possibile immaginare una diversa soluzione, quale quella adottata dalla Corte d’Appello, cioè non era ipotizzabile che i finanziatori vantassero ulteriori crediti per gli importi finanziati, senza aver provato l’erogazione di un solo euro da parte dei finanziatori, per ragioni diverse da quella dell’acquisizione dei crediti concorsuali; il motivo è inammissibile; in primo luogo, va oss ervato che non è stato rispettato quanto prescritto dall’art. 366, 1° comma n. 6, cod.proc.civ., in ordine al contenuto degli atti evocati, al fine di dimostrare l’asserita assunzione degli obblighi del mandatario;anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva“fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass.19/04/2022, n. 12481); in secondo luogo, la questione non risulta affrontata dalla sentenza impugnata; atteso che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, i ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avevano l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo avessero fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito(Cass. 02/09/2021, n.23792); quanto al difetto motivazionale in cui i ricorrenti ritengono sia incorsa la Corte territoriale, a quanto già affermato, va aggiunto che il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054); non può dunque ammettersi una censura che investa la motivazione della sentenza impugnata, traendo argomenti dal confronto tra la motivazione e atti e/o documenti estrinseci; 6) con il sesto motivo è dedotta la violazione dell’ art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., in relazione al fatto, oggetto di ampia illustrazione nelle difese degli appellanti, che quanto oggetto dell’operazione di finanziamento, e delle richieste di restituzione degli appellati nei vari provvedimenti monitori, non costituisce un intervento finanziario diverso da quello operato per acquisire i crediti insinuati nelle varie procedure concorsuali: gli euro 400.000,00, oggetto del giudizio Rg n. 2744/11, così come gli euro 75.000,00, oggetto del giudizio Rg n. 1041/13, altro non erano che i soldi impiegati per acquisire i predetti crediti, ristorati con la destinazione infavore del finanziatore dei residui attivi fallimentari; il motivo è inammissibile; pur essendo stata dedotta la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. e pur avendo illustrando il motivo, deducendo la ricorrenza di asseriti fatti non esaminati dalla Corte d’appello, ciò che ne sta alla base è in tutta evidenza la contestazione delle ragioni poste a fondamento dei motivi secondo, quinto ed ottavo; infatti, il relativo contenuto viene denunciato come “travisato”; in altri termini, i ricorrenti, insoddisfatti della decisione reiettiva, tentano di rimetterla in discussione, senza confrontarvisi, limitandosi a contrapporne una alternativa più confacente ai loro desiderata; il che è sufficiente per condannare il motivo all’inammissibilità; 7) con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., alla Corte d’Appello si imputa la falsa applicazione degli artt. 111, 118 e 120 l. fall., dai quali si desume che le somme destinate ai creditori devono essere oggetto di riparto, e, se residua un attivo nell’ambito delle procedure fallimentari, questo deve essere restituito al fallito ritornato in bonis, non al terzo finanziatore, nonché la falsa applicazione degli artt. 124 e 137, L.F.,i quali prevedono il trasferimento dei beni e/o dell’attivo fallimentare nel caso di concordato con assunzione, attribuendo la sentenza impugnata gli stessi effetti del concordato al diverso caso di acquisto dei crediti nell’ambito dell’operazione di finanziamento; il motivo è inammissibile; i ricorrenti, oltre a dedurre questioni nuove che non risultano prospettate dinanzi alla Corte d’appello né affrontate dalla stessa, omettono di confrontarsi con la decisione impugnata che ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito dei pagamenti al fine di far desistere dall’insinuazione al passivo alcuni istituti bancari e che, pertanto, aveva diritto a ricevere la restituzione di quanto corrisposto a tale fine, anche in ragione degli atti di riconoscimento di debito, quello contenuto nell’istanza depositata il 23 novembre 2014 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto al giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita del compendio immobiliare, proprio in ragione dell’imminente estinzione del passivo, e quello emergente dal contrattopreliminare stipulato il 15 febbraio 2005; secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313 e successiva giurisprudenza conforme); 8) con l’ottavo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.), in relazione all’esistenza di un accordo tra le parti, nonché, sempre sotto tale profilo, la nullità della sentenza di appello per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.); il motivo ripropone la tesi secondo cui la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare l’accordo del maggio 2003, malgrado la sua sussistenza fosse riconosciuto dagli stessi appellati (che contestano solo che lo stesso consistesse nella scrittura privata del 2003, da loro non sottoscritta) e dalla sentenza di primo grado (e fermo restando quanto dedotto al primo motivo di ricorso circa l’esistenza del giudicato, sul punto); il motivo è inammissibile; anche senza considerare che la Corte d’appello non ha affatto ignorato il contenuto di detto accordo, pur avendolo ritenuto non perfezionato per non essere stato sottoscritto da Bruno e [OSCURATO:PERSONA] (alle pp. 19 e 20 ne riproduce il contenuto parziale), ma attribuisce allo stesso contenuto e effetti diversi da quelli rappresentati dai ricorrenti, il motivo risulta formulato in violazione dell’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ. (sul punto, infatti, la sentenza impugnata è conforme in facto a quella d el giudice di prime cure, cioè è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, sicché i ricorrenti per evitare di incorrere nella preclusione processuale di cui all’art. 348 tercod.proc.civ., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: ex multis cfr. Cass. 25/02/2022, n.6295 - e delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma n. 6,cod.proc.civ.; 9) con il nono motivo è dedotta la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod.proc.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), per essersi la Corte d’appello affidata alla generica affermazione relativa alla discrezionalità del giudice nell’apprezzamento del materiale documentale, ma omettendo di verificare l’incidenza sulla ricostruzione in fatto e sulle relative conseguenze giuridiche delle circostanze di fatto oggetto della non contestazione,così come individuate nel terzo motivo di appello; il motivo è infondato; la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ., perché il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non la produzione documentale; i ricorrenti riproducono il contenuto di ciò che ritengono equivalga a non contestazione di fatti, ma detta riproduzione conferma la conclusione del giudice a quo e cioè che il comportamento non contestativo si riferiva alle prove documentali; a nulla vale il tentativo dei ricorrenti di aggirare la motivazione della Corte, deducendone la genericità quanto all’apprezzamento del materiale documentale e l’omessa verifica dell’incidenza sulla ricostruzione in fatto e sulle conseguenze giuridiche di quanto contestato, perché, è evidente che le doglianze formulate non sono congruenti nella sostanza con le violazioni individuate nell’epigrafe del motivo e piuttosto si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove; 10) con il decimo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 4 e 5, cod.proc.civ., si lamenta che la Corte d’appello si sia limitata alla generica affermazione circa la libertà del giudice di valutare il materiale documentale, offrendo una motivazione meramente apparente, o comunque esponendosi all’ulteriore censura di omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; il motivo è inammissibile; il vizio motivazionale è dedotto confrontando la motivazione della sentenza con il materiale documentale, e quanto alla violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. la censura non rispetta il principio di autosufficienza; 11) con l’undicesimo motivo è dedotta la nullità della sentenza d’appello sotto il profilo della incongruità e contraddittorietà della motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod.proc.civ.), relativamente alla prova del contratto e del patto fiduciario, attesa l’aperta contraddizione tra quanto argomentato a p. 15 della stessa sentenza, circa l’irrilevanza della documentazione prodotta e non esaminata in primo grado sull’assunto (erroneo) che non fosse allegata al fascicolo dato che “gli attori avrebbero necessariamente dovuto provare l’esistenza del pactum fiduciae in forma scritta”, con quanto sostengono gli stessi giudici di appello alle successive p. 17 ss., ove riconoscono l’erroneità della sentenza di primo grado, là dove ha ritenuto la necessità della prova scritta del pactum fiduciae; il motivo è inammissibile; le censure dei ricorrenti, peraltro, erroneamente introdotte attraverso il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., si basano su una lettura parziale della sentenza impugnata; la Corte territoriale ha infatti corretto la motivazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva richiesto la prova scritta del pactum fiduciae, perché tale capo della motivazione non era suscettibile di acquistare autorità di giudicato e si basava su elementi probatori già ritualmente acquisiti al processo, ma ha confermato il rigetto della domanda di accertamento della simulazione dell’intestazione delle quote alla società [OSCURATO:SOCIETA] o comunque il loro trasferimento perché non era stata fornita la prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne avessero acquistato transitoriamente la titolarità formale e si fossero impegnati a trasferirle; nella sostanza, la decisione di prime cure non si era basata solo sulla ratio decidendi ritenuta errata con cui aveva preteso la forma scritta del pactumfiduciae, ma anche sul difetto di prova dell’avvenuta intestazione fiduciaria; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, provvedendo, d’ufficio, alla correzione della motivazione della sentenza del Tribunale e non è affatto incorsa in alcuna contraddizione; 12) con il dodicesimo motivo si imputa alla Corte territoriale di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2744 e 1419 cod.civ., atteso che, richiamando precedenti risalenti nel tempo, non ha tenuto conto dell’orientamento più recente di questa Corte, volto a valorizzare, ai fini del riscontro del patto commissorio, più che il dato cronologico della scadenza dell’obbligazione, il collegamento causale tra il contratto recante l'obbligo di trasferimento reale e la pregressa obbligazione pecuniaria, e, partendo dalla erronea premessa illustrata, non ha applicato al caso i principi sulla nullità parziale del contratto, atteso che le parti non avrebbero concluso il preliminare se non per costituire la garanzia illecita; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte d’appello ha escluso che il preliminare stipulato nel febbraio 2005 violasse il divieto di patto commissorio “giacché tale disposizione normativa postula che il trasferimento della proprietà di un bene alcreditore o il procedimento indiretto della promessa di trasferimento sia sospensivamente condizionato al verificarsi dell’evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito e non può essere invocata invece, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano convenuti allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, dunque, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalla citata norma per l’operatività del divieto da essa previsto”. il motivo è inammissibile; la Corte d’appello ha chiarito che non era stata chiesta l’esecuzione del contratto preliminare: [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere la scrittura privata del 15 febbraio 2005 “quale atto di ricognizione dei debiti assunti nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] snc e dai soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e Domenico, per avere lo stesso soddisfatto i creditori concorsuali e consentito la chiusura del fallimento”; tale ratio decidendi, cui la Corte territoriale ha aggiunto quella confutata dai ricorrenti con il motivo qui scrutinato, non è stata raggiunta da alcuna censura; sicché deve trovare applicazione il principio ormai consolidatonella giurisprudenza di legittimità, per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi e/o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata e privere bbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n.13595); 13) con il tredicesimo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.), in relazione ai crediti acquisiti dai finanzi atori nelle procedure concorsuali; la Corte d’appello, infatti, partendo dall’erronea premessa che nel rapporto tra finanziatori e finanziati si potesse far valere l’intero importo del credito oggetto di acquisto e non l’importo effettivamente oggetto del finanziamento, ha omesso, secondo i ricorrenti, di esaminare il fatto decisivo, oggetto di ripetute evidenze negli scritti difensivi degli appellanti, che, a fronte di un finanziamento oggetto di prova per euro 1.255.000, gli stessi avevano realizzato cifre molto superiori dai riparti concorsuali e ciò malgrado avevano agitoulteriormente sostenendo, contrariamente ad ogni evidenza documentale, che i crediti portati dai provvedimenti monitori fossero cosa diversa rispetto al danaro utilizzato per il pagamentodei creditori; il motivo è inammissibile, non solo perché si scontra con la preclusione processuale di cui all’art 348 ter cod.proc.civ., ma anche perché, pur ascrivendo alla Corte l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con il motivo si ripropongono censure già rigettate dal giudice d’appello senza addurre a fondamento della loro riproposizione in questa sede alcunché di nuovo e soprattutto senza denunciare un fatto rilevante ai sensi del vizio evocato; con imotivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibileex art. 366, 1° comma, n. 4,cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n.22478); 14) con il quattordicesimo motivo è dedotta la nullità della sentenza di appello per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112, cod.proc.civ. (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.), sotto il profilo della motivazione apparente, o comunque la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), non avendo la Corte territoriale esaminato la domanda, pur oggetto del settimo motivo di appello, di ingiustificato arricchimento; la Corte d’appello, secondo i ricorrenti, ha erroneamente rigettato il settimo motivo di appello con cui era stata lamentata l’omessa pronuncia sull’azione proposta in via subordinata di arricchimento ingiustificato, supponendo che il Tribunale non fosse incorso nel vizio di cui all’art. 112 cod.proc.civ., “avendo emesso una decisione parziale e avendo differito ogni statuizione al riguardo all’esito dell’acquisizione della documentazione prodotta dagli attori per suffragare la fondatezza delle loro pretese, disponendo la rimessione della causa sul ruolo proprio al fine di consentire l’esecuzione di tale adempimento e definire la controversia sulla base del materiale probatorio depositato dalle parti, ma non rinvenuto al momento della decisione”; il motivo è inammissibile; le ragioni sono plurime: i) la domanda asseritamente non esaminata non è stata riprodotta, non bastando il riferimento alla comparsa conclusionale; ii) la Corte d’Appello ha giustificato il rigetto del motivo d’appello in maniera assolutamente intellegibile e coerente, perciò non può fondatamente ritenersi che sia incorsa in alcun vizio motivazionale; iii) non avendo la Corte d’Appello pronunciato sulla domanda di arricchimento ingiustificato, non si vede in che termini abbia potuto incorrere in violazione dell’art. 2041 cod.civ.; come già detto la giurisprudenza di questa Corte è costante nel rilevare che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o nell'affermazione erronea della esistenza o della inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla o nel trarre da lla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (Cass.21/10/2022, n.31211); 15) con il quindicesimo motivo, si deduce che l’impugnata sentenza è nulla per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in violazione del principio di cui all’art. 112 cod.proc.civ. (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.), o ha violato gli artt. artt. 2721 e 2724 cod.civ. (essendovi, q uanto meno, in relazione ai fatti oggetto delle richieste istruttorie, un principio di prova scritta), o, ancora, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo scrutinato l’ammissibilità e la rilevanza, ai fini del secondo, quarto, quinto ed ottavo motivo di appello, dei mezzi istruttori e delle prove testimoniali articolate dagli appellanti, ai fini di dimostrare la simulazione dell’intestazione delle quote oltre che di chiarire i rapporti tra le parti in relazione all’operazione di finanziamento (art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ.); il motivo è inammissibile; secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il vizio diomessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione adistanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.30/11/2022, n. 35234); sotto tale ultimo profilo, quello motivazionale, il controllo previsto dal nuovon. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ. concer ne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; in altri termini non è l’omesso esame dell’elemento istruttorio in sé a integrare il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., ma l‘omesso esame di una circostanza di fatto emergente dagli elementi istruttori che se esaminata avrebbe impresso un diverso esito al giudizio; la censura mossa alla sentenza impugnata non èstata dedotta in questi termini, avendo i ricorrenti elencato un cospicuo numero di mezzi istruttori di cui era stata chiesta l’ammissione, senza dimostrare il rilievo decisivo delle circostanze di fatto emergenti da detti mezzi di prova; peraltro, quanto al difetto di prova della intestazione fiduciaria delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA], va rilevato che la Corte territoriale ha basato la decisione reiettiva su un’argomentazione complessa che ha valutato in senso negativo una pluralità di elementi indiziari con cuii ricorrenti non si confrontano specificamente; la violazione degli artt. 2721 e 2724 cod.civ. non è stata argomentata; non basta indicare nell’epigrafe del motivo le norme che si assumono violate, ma occorre dimostrare, come già si è detto, in che termini la Corte d’appello sia incorsa nella loro violazione o falsa applicazione; 16) all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; 17) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna i ric
Sentenza Cassazione n. 27541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris