CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, riportandosi alla memoria depositata, per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena per [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sette di reclusione e per [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi otto di reclusione. Ha preliminarmente confermato l'affermazione di responsabilità: di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di tentato omicidio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], che era prima aggredito con calci e pugni e poi fatto bersaglio di una pistola che gli veniva puntata contro senza però l'esplosione del colpo di proiettile a causa di un malfunzionamento; dei connessi delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico della indicata pistola, fatti commessi in Roma il 7 giugno 2018. [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di tentato sequestro di persona, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], che era prima aggredito con calci e pugni e poi costretto a forza all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata nel piazzale antistante al bar teatro dell'aggressione, e ivi trattenuto contro la sua volontà per mezzo della chiusura delle portiere; e per il concorso nel delitto di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpito con calci e pugni per esser costretto a salire a bordo della predetta autovettura, fatti commessi in Roma il 7 giugno 2018. 2. I dati di prova sono costituiti dalle immagini riprese dalle telecamere installate nei pressi del bar Grease di via [OSCURATO:PERSONA], in località Dragoncello di Roma, dalle conversazioni captate dal registratore ambientale collocato nel piazzale antistante il bar, dai tabulati telefonici, dalle annotazioni di servizio dei Carabinieri che hanno svolto le indagini, dalle relazioni del consulente del pubblico ministero e del consulente di parte, dalle riprese video effettuate utilizzando il proprio telefono cellulare dal m.11o CC [OSCURATO:PERSONA], e dalle dichiarazioni testimoniali di Alessandro fortuna. Il giorno 7 giugno 2018, intorno alle ore 20,00, nel piazzale antistante il bar Grease si verificò un'aggressione fisica ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di alcuni soggetti, identificati in [OSCURATO:PERSONA], che era in possesso di una pistola che poi puntava a distanza ravvicinata contro [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente fu consumata una ulteriore aggressione, con intento punitivo, in danno di [OSCURATO:PERSONA], che fu caricato all'interno di un'autovettura ad opera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo esplose in aria un colpo di pistola. Dalle immagini riprese dalle telecamere è emerso che [OSCURATO:PERSONA] iniziò a colpire con pugni al volto [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] tentava di difendere la vittima. Allo stesso tempo, [OSCURATO:PERSONA] si diresse verso l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale era giunto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prese una pistola e giunto a pochi passi da [OSCURATO:PERSONA] sparò in sua direzione un colpo ad altezza d'uomo, che però non partì per un malfunzionamento dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] provò allora a riarmare la pistola ma il tentativo fallì e [OSCURATO:PERSONA] riuscì a rifugiarsi nel bar. Poco dopo i fratelli Sanguedolce si allontanarono a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e di lì a breve giunsero a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] quattro persone, tre identificate poi in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi si diressero verso il bar, quindi, [OSCURATO:PERSONA], ritornato al centro del piazzale, esplose un colpo di pistola in aria. Ciò fatto andarono via, per poi fare ritorno poco dopo, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intenti ad aiutare [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] titolare di fatto del bar, a chiudere la serranda dell'esercizio commerciale. Fu allora che, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad un'altra persona non identificata, aggredirono [OSCURATO:PERSONA], prima verbalmente e poi fisicamente, lo trascinarono fuori da un ristorante dove era riuscito a rifugiarsi e lo costrinsero a salire sulla autovettura [OSCURATO:PERSONA], chiudendo poi gli sportelli. L'autista non riuscì però a mettere in moto l'autovettura, non trovando le chiavi. Qualche minuto dopo [OSCURATO:PERSONA] fu scaraventato per terra fuori della [OSCURATO:PERSONA] e lì fu ancora percosso. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di giudizio di idoneità ed univocità degli atti oltre che di sussistenza dell'elemento psicologico. La Corte territoriale ha operato una svalutazione del quadro probatorio, non avendo preso in esame neppure le risultanze delle consulenze tecniche, ed è anzi incorsa nel travisamento della prova nella parte in cui ha affermato che la consulenza tecnica del pubblico ministero confutava le risultanze della consulenza tecnica di parte.A dispetto delle risultanze di entrambe le consulenze, formalmente confermate, la Corte territoriale ha affermato che l'operazione effettuata dal ricorrente sulla pistola produsse un rumore compatibile con una manovra di scarrellamento. Non ha poi fornito giustificazione in merito al mancato rinvenimento di bossoli o altri elementi dai quali evincere che l'arma detenuta dal ricorrente avesse effettivamente esploso un colpo o che fosse in realtà un'arma giocattolo che, non dotata di proiettili, produce rumore senza alcuna potenzialità offensiva. La motivazione della sentenza impugnata è poi carente con riferimento alle captazioni ambientali sulla base delle quali è stato formulato il giudizio di univocità degli atti. Non ha illustrato le ragioni per le quali il contenuto delle intercettazioni sarebbe dirimente, dal momento che non si evince né il movente né la persistente volontà omicida. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui non è stata ritenuta la desistenza volontaria nella condotta del ricorrente che decise di riporre l'arma e non proseguire nell'azione delittuosa. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui non si è riqualificato il fatto, imputato come tentativo di omicidio, in minaccia grave. La Corte di appello non ha spiegato le ragioni per le quali la condotta di puntare, a distanza ravvicinata, un'arma contro la persona offesa attesti l'intento di provocarne la morte. 4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 4.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in riferimento agli aumenti di continuazione. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La ricostruzione del fatto operata in sentenza è inverosimile e desta molte perplessità l'assunto che il tentativo di sequestro si sarebbe realizzato nell'arco di un solo minuto. Non si comprende perché mai gli imputati avrebbero dovuto scaraventare per terra la persona offesa e perché siano stati ritenuti impeditivi del sequestro il mancato rinvenimento delle chiavi di accensione dell'autovettura Panda, se si considera che avevano a disposizione una seconda autovettura, e la resistenza della vittima, stante la preponderanza numerica degli aggressori. La spiegazione è che l'unico obiettivo deli imputati era di vendicare l'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e non certo sequestrare Antonacci.Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo e il terzo motivo sono infondati. La Corte di appello ha dato compiuta motivazione in punto di ricostruzione del fatto come tentativo di . omicidio. Ha fatto riferimento al dato, incontroverso, ricavato dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza che ritraggono il ricorrente nell'atto di prelevare dall'autovettura una pistola per poi puntarla ad altezza d'uomo verso [OSCURATO:PERSONA], che sta per fuggire e cercare riparo nel bar. Al contempo, come si ricava dal dispositivo di registrazione ambientale collocato all'esterno del bar, [OSCURATO:PERSONA] intima ad [OSCURATO:PERSONA], con espressione dialettale, di non sparare, dato questo che correttamente la Corte di appello ha utilizzato per desumere la serietà e la gravità del gesto che quest'ultimo compie in danno di Ti rocch i. La Corte di appello non ha trascurato il fatto che la registrazione audio, per i rumori di fondo e le voci dei presenti, non consegna chiaramente il suono metallico dello scarrellamento, ma il dato, seppure non percepibile nitidamente, trova riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, come precisato nella impugnata sentenza, nelle dichiarazioni del 12 giugno 2018 fece riferimento, parlando con un ignoto interlocutore, al provvidenziale inceppamento della pistola, che evitò conseguenze ben peggiori ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sì come gli era stato riferito dalla moglie che era stata presente ai fatti. Del resto, la tesi difensiva che l'arma, per il mancato rinvenimento di bossoli, fosse un'arma giocattolo è meramente congetturale e nulla in atti consente di accreditare l'ipotesi, militando in senso nettamente contrario sia i dati delle registrazioni audio che le dichiarazioni di Cossiga. È priva di plausibilità anche l'ipotesi del compimento del gesto a soli scopi intimidatori, poiché i giudici di merito hanno evidenziato che la vittima, volgendo le spalle all'agente, stava allontanandosi per fare ingresso nel locale e trovarvi rifugio, sicché non avrebbe potuto percepire la minaccia portata contro la sua persona. La ricostruzione della vicenda, nei termini appena richiamati, non rivela alcuna illogicità o carenza nella qualificazione degli atti compiuti dal ricorrente in termini di tentativo di omicidio. È bene rammentare che "in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava 4 ttr`-- ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso" - Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012 -. Si ha allora che l'azione di puntare ad altezza d'uomo una pistola, da cui il colpo non parte per un fortunoso inceppamento del meccanismo di espulsione del proiettile, è idonea a produrre l'evento morte ed è univocamente significativa sia della volontà omicida dell'agente che della prossimità degli atti compiuti alla realizzazione dell'evento, ciò anche a prescindere dalla manovra di scarrellamento. Come affermato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, la mancata inflizione di più colpi, in quel caso di coltellate, "non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente" - Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Rv. 277151 -. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non può dirsi, come compiutamente argomentato dalla sentenza impugnata, che nella vicenda in esame sia configurabile la desistenza volontaria. L'azione compiuta dal ricorrente non produsse l'evento non perché fu da lui interrotta prima che potessero delinearsi atti idonei e univocamente diretti alla morte della vittima, quanto perché l'arma si inceppò, altrimenti il colpo sarebbe esploso, e la vittima riuscì a trovare rifugio nel bar. 4. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha implicitamente ma inequivocamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, affermando che la pena irrogata, diminuita in ragione di un contenimento degli aumenti di continuazione, è equa e proporzionata alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato. Trova quindi applicazione il principio di diritto per il quale "la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)" - Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 -. Quanto poi agli aumenti di continuazione che, come appena ricordato, sono stati diminuiti temperando il complessivo trattamento sanzionatorio, l'assenga di 5 • u una espressa motivazione non determina una carenza censurabile in questa sede, attesa la particolare modestia della loro entità, e ciò alla luce del principio di diritto secondo cui "il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)" - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -. 5. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita il rigetto. La sentenza impugnata ha logicamente motivato in punto di ricostruzione della vicenda e qualificazione del fatto. Per questa parte un rilevante supporto probatorio è costituito dalle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installato nei pressi del bar e dalle registrazioni sonore dell'apposito impianto posto nei pressi dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA] fu percosso e quindi trascinato di peso fuori del ristorante e fu fatto salire con la forza su un'autovettura senza che avessero buon gioco i tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di liberarlo dalla presa degli aggressori. Per un'evenienza fortuita il conducente dell'autovettura non riuscì ad avviare l'autovettura commettendo in tal modo il tentato sequestro, perché non trovò le chiavi per azionare l'accensione. Fu per tale ragione, indipendente dalla volontà del ricorrente e dei suoi correi, che [OSCURATO:PERSONA], dopo qualche minuto, fu scaraventato fuori dell'autovettura sfuggendo così fortunosamente alla privazione della libertà personale. La Corte di appello ha correttamente osservato che, ai fini della configurabilità del tentativo di sequestro di persona, è irrilevante che lo stato di privazione si protrasse soltanto per qualche minuto. Quel che rileva è che furono compiuti, al di là del movente, atti idonei univocamente diretti ad attuare la privazione della libertà personale per un tempo apprezzabile. 5.1. Il fatto, sì come ricostruito, è stato correttamente condotto entro la fattispecie del tentativo di sequestro di persona, secondo quanto già affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del principio di diritto per il quale "si configura l'ipotesi di cui all'art. 56 e 605 cod. pen. e non già una di quella prevista dagli artt. 610 e 393 cod. pen. nell'attività posta in essere da colui, che, con la forza, cerca di far entrare in un'auto la vittima, la quale non oppone una forte resistenza e grida aiuto. (nella specie, i ricorrenti avevano dedotto il vizio della erronea qualificazione giuridica dei fatti che, secondo il loro assunto avrebbero i dovuto integrare o il reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone o il reato di violenza privata)" -Sez. 1, n. 8341 del 09/06/1982, Rv. 155245 -. 6. I ricorsi devono pertanto essere rigettat