CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 29905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25 novembre 2022 il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 30 novembre 2018, dal Tribunale di Trento e, in data 23 ottobre 2018, dal Tribunale di Pesaro. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione, che non ha considerato il nesso causale esistente tra i reati di furto, giudicati dal Tribunale di Trento e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., oggetto dell'altra condanna. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Il provvedimento impugnato viene censurato, per violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto non avrebbe considerato l'evidente strumentalità tra il fatto giudicato dal Tribunale di Pesaro - possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli - e quelli oggetto della sentenza trentina (furti), né la personalità del condannato, desumibile dai precedenti, dedito con sistematicità alla preordinazione di condotte delittuose. Le censure proposte non hanno fondamento in quanto il giudice dell'esecuzione, da una parte, ha evidenziato che la fattispecie contravvenzionale aveva preceduto di cinque mesi il primo dei successivi furti, commessi nell'arco di cinquanta giorni e, dall'altra, ha valutato il profilo soggettivo del ricorrente, indicativo, semmai, di una abitualità nel delitto, incompatibile con la continuazione. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il