CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24335/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIANLUCA FONTANELLA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in3316proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24412/2022Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 24335/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, I.N.A.I.L. - ISTITUTOData pubblicazione 31/07/2026NAZIONALE PER L'[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 1331/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 07/04/2022 R.G.N. 596/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]. avversoun’intimazione di pagamento avente come attipresupposti cartelle esattoriali e avvisi di addebitorelativi a contributi e premi dovuti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte rigettava l’appello incidentaleproposto da AdER, affermando che la prescrizione avevatermine quinquennale e non decennale, ed era maturatatra la notifica delle cartelle/avvisi e la notificadell’intimazione; rigettava altresì l’appello principaledella società proposto contro il capo della sentenza diprimo grado che aveva compensato le spese nel rapportocon [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannando solo il concessionarioAgenzia delle Entrate – Riscossione (AdER), poiché lacompensazione era giustificata dal fatto che laprescrizione maturò successivamente alla notifica dellecartelle e degli avvisi di addebito, e dunque per ragionicui erano estranei gli enti creditori, siccome addebitabiliall’inerzia recuperatoria del concessionario; peraltro,nemmeno vi era interesse all’impugnazione, avendo lasocietà ottenuto la condanna alle spese nei confronti diAdER, soggetto solvibile. Relativamente alle spese delNumero registro generale 24412/2022Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 24335/2026Data pubblicazione 31/07/2026giudizio d’appello, infine, la Corte disponeva lacompensazione alla luce dell’esito complessivo della litee data la parziale novità delle questioni trattate.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]. ricorre per tre motivi.AdER e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati, mentre l’[OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale procuratore speciale della Società diCartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., nonha svolto attività difensiva, limitandosi a conferireprocura in calce al ricorso notificato.All’odierna udienza camerale, il collegio ha fissato iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.,per avere la Corte d’appello compensato le spese di litedi secondo grado nel rapporto con AdER.Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha motivato la compensazione sullabase dell’esito complessivo della lite e della parzialenovità delle questioni trattate.Nel caso di specie trova applicazione il testo dell’art.92c.p.c., come modificato dall’art. 13, co.1, d.l. n.132/14,convertito, con modificazioni, nella l. n.162/14, e quindidichiarato incostituzionale con sentenza n. 77/18 “nellaparte in cui non prevede che il giudice possa compensarele spese tra le parti, parzialmente o per intero, anchequalora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni”. In ordine alla motivazione delle gravi edeccezionali ragioni, questa Corte ha affermato che essaè sindacabile in sede di legittimità ove siano addotteNumero registro generale 24412/2022Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 24335/2026Data pubblicazione 31/07/2026ragioni illogiche o erronee (Cass., S.U., 18467/25,Cass.14036/24, Cass.9977/19), oppure si tratti dimotivazione stereotipata, che si esaurisca in clausole dimero stile o faccia leva su circostanze ininfluenti(Cass.23914/25, Cass.8486/25, Cass.15945/22).Tanto premesso, il riferimento all’esito complessivo dellalite, senza alcuna altra specificazione, risultamotivazione del tutto generica, non facendo puntualeriferimento ad una eventuale soccombenza reciproca,peraltro inesistente poiché AdER aveva svolto appelloincidentale nei confronti della società, invocando laprescrizione decennale, ed esso era stato rigettatointegralmente.Palesemente erroneo è poi il riferimento alla novità dellaquestione trattata, poiché la prescrizione quinquennaleanziché decennale di crediti portati da titoli esecutivistragiudiziali cui non si applica l’art.2953 c.c., è stataaffermata a sezioni unite nel 2016 (Cass. S.U.23397/16), ben prima quindi dell’intimazione dipagamento del 2019 e, ancor più, dell’introduzione delpresente giudizio.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione o falsa applicazione degli artt.91, 92, 97c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato lasentenza di primo grado in ordine alla compensazionedelle spese nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha respinto il motivo d’appelloreputando che la prescrizione dei crediti, intervenutadopo la notifica delle cartelle e degli avvisi, fosseaddebitabile all’inerzia del concessionario e che virimanessero estranei gli enti previdenziali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24412/2022Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 24335/2026Data pubblicazione 31/07/2026Tale motivazione non ha alcuna base giuridica: già primadella pubblicazione della sentenza qui impugnata, lesezioni unite di questa Corte (Cass. 7514/22) hannoaffermato che contradditore necessario dell’eccezione diprescrizione è il solo ente previdenziale, ovvero ilcreditore, unico titolare della situazione sostanzialededotta in giudizio; non invece il concessionario. Lacompensazione delle spese di lite non poteva perciògiustificarsi sull’asserita estraneità degli entiprevidenziali, i quali erano bensì gli unici soccombenti, inluogo di AdER, rispetto all’azione di accertamentonegativo del credito per intervenuta prescrizione.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduceviolazione o falsa applicazione dell’art.100 c.p.c., peravere la Corte d’appello, con autonoma ratio decidendi,affermato la carenza d’interesse all’appello sullacompensazione delle spese del giudizio di primo gradodisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha escluso l’interesseall’impugnazione sul presupposto che la condanna allespese era stata ottenuta verso AdER, soggettonotoriamente solvibile, per l’intero importo liquidato dalgiudice e non contestato nel quantum.Senonché, l’interesse ad impugnare non si determina inragione della solvibilità o meno della parte risultatasoccombente nel giudizio d’impugnazione, bensì inragione della soccombenza di primo grado. Non è dubbioche la società fosse risultata soccombente in primo gradoverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui non ottennecondanna alle spese nei loro confronti, seppur vittoriosa.Tanto bastava a far sorgere l’interesse all’impugnazioneNumero registro generale 24412/2022Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 24335/2026Data pubblicazione 31/07/2026sulla statuizione di compensazione (v. Cass.270/26,Cass.19327/24), poiché la condanna alle spese anche neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato unvantaggio pratico consistente nell’aumento del numerodei debitori tenuti al pagamento delle spese, anch’essisolvibili come AdER, con conseguente possibilità discegliere il debitore più disposto all’adempimentospontaneo o quello nei cui confronti l’azione esecutiva, incaso di adempimento coattivo, fosse risultata piùagevole.In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio allaCorte d’appello di Roma per una nuova statuizione sullespese dei gradi di merito, nonché per la statuizione sullespese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9.7.26La Presidente