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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 07565/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso; udita l'avvocat a Claudia G uerriero del foro di Roma , la quale, in sostituzione dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] , in difesa dell’imputata, si è riporta ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoImmacolata [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida senza patente di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, commesso in Castellammare di Stabia il 17.10.2018.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenutaprescrizione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, nella specie non era (è) affatto maturato il termine di prescrizione del reatoper cui si procede.

Infatti, premessoche nella fattispecie sono pacificamente operanti i periodi di sospensioneprevisti dalla legge n. 103/2017 , trattandosi di fatto commesso in data 17.10.2018(cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 –01), occorre considerare che alla sospensione di un anno e sei mesi prevista a seguito della emissione (31.5.2019) della sentenza di primo grado,va aggiunto il periodo di sospensione conseguente all’istanza di rinvioavanzata dal difensore dell’imputata all’udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispetto alla quale la Corte territoriale disponeva rinvio al 13.1.2025, con contestuale provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione, avente quindi durata complessiva di ben 649 giorni.

Pertanto, dalla combinazione degli atti interruttivi che sono intervenuti nel corso del procedimento (sentenza di primo grado e decreti di citazion e per il giudizio di appello) e dei periodi di sospensione nel frattempo maturati (un anno e sei mesi dopo lasentenza di primo grado e ulteriori 649 giorni durante il giudizio di appello), discende che alla data di decisione della sentenza impugnata (7.7.2025)non era ancora decorso il termine di prescrizione, atteso che lo stesso sarebbe maturato non prima del 26.1.2027 (senza peraltro tenere conto dell’ulteriore periodo di sospensione di un anno e sei mesi decorrente dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza di appello).

5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna dellaricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 3 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso; udita l'avvocat a Claudia G uerriero del foro di Roma , la quale, in sostituzione dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] , in difesa dell’imputata, si è riporta ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoImmacolata [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida senza patente di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, commesso in Castellammare di Stabia il 17.10.2018. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenutaprescrizione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, nella specie non era (è) affatto maturato il termine di prescrizione del reatoper cui si procede. Infatti, premessoche nella fattispecie sono pacificamente operanti i periodi di sospensioneprevisti dalla legge n. 103/2017 , trattandosi di fatto commesso in data 17.10.2018(cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 –01), occorre considerare che alla sospensione di un anno e sei mesi prevista a seguito della emissione (31.5.2019) della sentenza di primo grado,va aggiunto il periodo di sospensione conseguente all’istanza di rinvioavanzata dal difensore dell’imputata all’udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispetto alla quale la Corte territoriale disponeva rinvio al 13.1.2025, con contestuale provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione, avente quindi durata complessiva di ben 649 giorni. Pertanto, dalla combinazione degli atti interruttivi che sono intervenuti nel corso del procedimento (sentenza di primo grado e decreti di citazion e per il giudizio di appello) e dei periodi di sospensione nel frattempo maturati (un anno e sei mesi dopo lasentenza di primo grado e ulteriori 649 giorni durante il giudizio di appello), discende che alla data di decisione della sentenza impugnata (7.7.2025)non era ancora decorso il termine di prescrizione, atteso che lo stesso sarebbe maturato non prima del 26.1.2027 (senza peraltro tenere conto dell’ulteriore periodo di sospensione di un anno e sei mesi decorrente dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza di appello). 5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna dellaricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 3 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
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