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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07867/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 26979/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 377 c.p. fornendo adeguata risposta alle deduzioni difensive, sia dm relazione alla veste testimoniale della persona offesa e sia in punto di identificazione dell'autore delle minacce e della finalità delle minacce volte a condizionare la deposizione testimoniale; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso investono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, e dunque profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che analoga genericità è ravvisabile rispetto anche alle censure dedotte in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, in ragione della ritenuta gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 26979/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 377 c.p. fornendo adeguata risposta alle deduzioni difensive, sia dm relazione alla veste testimoniale della persona offesa e sia in punto di identificazione dell'autore delle minacce e della finalità delle minacce volte a condizionare la deposizione testimoniale; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso investono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, e dunque profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che analoga genericità è ravvisabile rispetto anche alle censure dedotte in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, in ragione della ritenuta gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07867/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris